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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 14593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14593/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIASIBETTI Parte_1
LUISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COLOMBARO PAOLA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora Per_1 Per_2
abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordi con la madre e tenuto conto dei propri turni di lavoro, possa vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità:
− tutti i lunedì (giorno di riposo dal lavoro) dalle ore 9,00 sino alle ore 21,00 dopo cena;
a far data dall'inizio della frequentazione della scuola dell'obbligo da parte di ciascun figlio, l'orario del loro prelievo da parte del padre verrà posticipato a quello corrispondente all'orario d'uscita-scuola;
− nell'ultima settimana del mese (quando il padre presta attività di lavoro al mattino), il martedì ed il giovedì dall'uscita-scuola sino alle ore 21,00;
− nel secondo week-end del mese, dal sabato alle ore 14,30 sino alla domenica dopo pranzo e nell'ultimo week-end del mese, il sabato dalle ore 14,30 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 14,30 alle ore 21,00 del lunedì;
− durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
− durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni;
− durante le vacanze scolastiche natalizie, tre giorni consecutivi comprensivi o della festività del Natale (25 dicembre) o del Capodanno (31 dicembre), ad anni alterni;
− durante le festività infrannuali (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, etc.), in alternanza con la madre.
DÀ ATTO che la Signora si impegna a prelevare i due figli minori al termine dei loro tempi CP_1
di permanenza presso la casa del padre, in ragione del fatto che quest'ultimo è, allo stato, privo di patente di guida.
DÀ ATTO che le parti, in caso di impedimento per ragioni lavorative a tenere con sé i due figli nei rispettivi periodi di pertinenza, potranno gestire la custodia dei minori mediante l'ausilio dei rispettivi familiari o della baby-sitter.
ASSEGNA la casa familiare in Trofarello, Via Piave n. 51 alla Signora nella quale CP_1 continuerà ad abitare con i figli minori, con l'uso degli arredi ivi esistenti.
DÀ ATTO che il Signor si è allontanato dalla casa familiare in data 12.02.2024 portando Parte_1
seco i propri beni ed effetti personali.
DISPONE che il Signor versi alla Signora un assegno pari a complessivi € Parte_1 CP_1
350,00/mese (€ 175,00/mese per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli Indici Istat.
DÀ ATTO che il Signor si impegna a versare alla Signora la somma di € Parte_1 CP_1
150,00/mese a titolo di contributo alla spesa della baby-sitter con la precisazione che il padre potrà avvalersi di tale supporto presso la propria abitazione in caso di impedimento a tenere con sé i figli per ragioni lavorative, facendosi in tal caso carico della relativa spesa direttamente in favore della baby-sitter senza ulteriori esborsi alla signora CP_1
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dei due figli minori quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico per i due figli minori, di cui alla legge n. 46/2021 e provvedimenti attuativi, verrà percepito in via integrale dalla madre.
DÀ ATTO che il Signor ha già receduto dal contratto di locazione della casa familiare in Parte_1
Trofarello, Via Piave n. 51, con la conseguenza che la Signora – assegnataria dell'abitazione CP_1
– è rimasta l'unica intestataria.
DÀ ATTO che la Signora ha già volturato in capo a sé tutte le utenze della casa familiare. CP_1
DÀ ATTO che la Signora si impegna a manlevare e tenere indenne il Signor da CP_1 Parte_1
eventuali pretese di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il locatore della casa familiare ed i fornitori delle utenze) a far data dal mese successivo dall'allontanamento del Signor dalla Parte_1
casa familiare, cioè a far data dal mese di marzo 2024. DÀ ATTO che il Signor continuerà a pagare in via esclusiva i ratei mensili (€ 56,00) del Parte_1 contratto di finanziamento a lui intestato stipulato per l'acquisto del depuratore dell'acqua collocato nella casa familiare nonché i ratei mensili (€ 32,00) del contratto di finanziamento lui intestato stipulato per l'acquisto del mobilio della casa familiare;
dare altresì atto che il Signor Parte_1
continuerà a contribuire alle spese degli animali domestici (un cane e tre gatti) rimasti nella casa familiare versando alla signora la somma complessiva di € 50,00/mese. CP_1
DÀ ATTO che le parti hanno conferito efficacia ai loro accordi sin dalla data di deposito del presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14593/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIASIBETTI Parte_1
LUISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COLOMBARO PAOLA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora Per_1 Per_2
abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordi con la madre e tenuto conto dei propri turni di lavoro, possa vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità:
− tutti i lunedì (giorno di riposo dal lavoro) dalle ore 9,00 sino alle ore 21,00 dopo cena;
a far data dall'inizio della frequentazione della scuola dell'obbligo da parte di ciascun figlio, l'orario del loro prelievo da parte del padre verrà posticipato a quello corrispondente all'orario d'uscita-scuola;
− nell'ultima settimana del mese (quando il padre presta attività di lavoro al mattino), il martedì ed il giovedì dall'uscita-scuola sino alle ore 21,00;
− nel secondo week-end del mese, dal sabato alle ore 14,30 sino alla domenica dopo pranzo e nell'ultimo week-end del mese, il sabato dalle ore 14,30 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 14,30 alle ore 21,00 del lunedì;
− durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
− durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni;
− durante le vacanze scolastiche natalizie, tre giorni consecutivi comprensivi o della festività del Natale (25 dicembre) o del Capodanno (31 dicembre), ad anni alterni;
− durante le festività infrannuali (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, etc.), in alternanza con la madre.
DÀ ATTO che la Signora si impegna a prelevare i due figli minori al termine dei loro tempi CP_1
di permanenza presso la casa del padre, in ragione del fatto che quest'ultimo è, allo stato, privo di patente di guida.
DÀ ATTO che le parti, in caso di impedimento per ragioni lavorative a tenere con sé i due figli nei rispettivi periodi di pertinenza, potranno gestire la custodia dei minori mediante l'ausilio dei rispettivi familiari o della baby-sitter.
ASSEGNA la casa familiare in Trofarello, Via Piave n. 51 alla Signora nella quale CP_1 continuerà ad abitare con i figli minori, con l'uso degli arredi ivi esistenti.
DÀ ATTO che il Signor si è allontanato dalla casa familiare in data 12.02.2024 portando Parte_1
seco i propri beni ed effetti personali.
DISPONE che il Signor versi alla Signora un assegno pari a complessivi € Parte_1 CP_1
350,00/mese (€ 175,00/mese per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli Indici Istat.
DÀ ATTO che il Signor si impegna a versare alla Signora la somma di € Parte_1 CP_1
150,00/mese a titolo di contributo alla spesa della baby-sitter con la precisazione che il padre potrà avvalersi di tale supporto presso la propria abitazione in caso di impedimento a tenere con sé i figli per ragioni lavorative, facendosi in tal caso carico della relativa spesa direttamente in favore della baby-sitter senza ulteriori esborsi alla signora CP_1
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dei due figli minori quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico per i due figli minori, di cui alla legge n. 46/2021 e provvedimenti attuativi, verrà percepito in via integrale dalla madre.
DÀ ATTO che il Signor ha già receduto dal contratto di locazione della casa familiare in Parte_1
Trofarello, Via Piave n. 51, con la conseguenza che la Signora – assegnataria dell'abitazione CP_1
– è rimasta l'unica intestataria.
DÀ ATTO che la Signora ha già volturato in capo a sé tutte le utenze della casa familiare. CP_1
DÀ ATTO che la Signora si impegna a manlevare e tenere indenne il Signor da CP_1 Parte_1
eventuali pretese di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il locatore della casa familiare ed i fornitori delle utenze) a far data dal mese successivo dall'allontanamento del Signor dalla Parte_1
casa familiare, cioè a far data dal mese di marzo 2024. DÀ ATTO che il Signor continuerà a pagare in via esclusiva i ratei mensili (€ 56,00) del Parte_1 contratto di finanziamento a lui intestato stipulato per l'acquisto del depuratore dell'acqua collocato nella casa familiare nonché i ratei mensili (€ 32,00) del contratto di finanziamento lui intestato stipulato per l'acquisto del mobilio della casa familiare;
dare altresì atto che il Signor Parte_1
continuerà a contribuire alle spese degli animali domestici (un cane e tre gatti) rimasti nella casa familiare versando alla signora la somma complessiva di € 50,00/mese. CP_1
DÀ ATTO che le parti hanno conferito efficacia ai loro accordi sin dalla data di deposito del presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.