Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 266/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Udine (UD) in via Liruti 12/3 presso lo studio dell'avv. STELLA ALESSANDRA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1. disporsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugatisi il 23 maggio 2015 nel Comune di Turriaco, optando per il regime di
1
Comune: anno 2015, parte 2, serie A, n.2.
2. la casa coniugale, acquistata in comproprietà dai coniugi il 14 dicembre 2016, sita in Ronchi dei Legionari, via del Cotonificio n.9, con i relativi millesimi di proprietà comune, viene assegnata, completa di arredi, alla SInora che Parte_2
continuerà ad abitarla unitamente ai figli e e che ivi manterranno la Per_1 Per_2
residenza. Eventuali e futuri trasferimenti della SI.ra , insieme ai figli minori, Pt_2
dovranno essere previamente concordati con il SI. Pt_1
3. e ono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori i quali, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, educazione ed istruzione dei minori assumendo di comune accordo ed in favore degli stessi le decisioni di maggiore interesse. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione dei minori, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
4. e trascorreranno con il padre i fine settimana in alternanza con la Per_1 Per_2
madre. Ogni accordo relativo al collocamento dei figli verrà assunto di volta in volta dai genitori tenuto conto delle rispettive turnazioni lavorative e garantiranno, comunque, la presenza paritaria di entrambi i genitori nella vita dei figli.
5. e rascorreranno metà delle vacanze natalizie (dalla fine delle lezioni Per_1 Per_2
al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), pasquali, di carnevale con un genitore e metà con l'altro, alternando di anno in anno, quanto al periodo natalizio e di Pasqua,
i giorni di Natale e Santo Stefano e Pasqua e Lunedì dell'Angelo. I genitori concorderanno i periodi suddetti entro il 30 settembre di ogni anno con modalità informali preferibilmente tracciabili.
6.I genitori si autorizzano reciprocamente a farsi coadiuvare, nella gestione dei figli, dai parenti prossimi.
2 7.I genitori concordano che il contributo per il mantenimento dei figli venga posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, da versarsi entro il 30 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra acceso presso la CREDEM n. Pt_2
[...]. L'importo verrà versato con decorrenza il mese successivo all'atto di stipula del trasferimento di cui al punto sub. 9) e sarà oggetto di rivalutazione dall'anno 2026.
8. Il SI. , titolare della proprietà della quota di ½ dell'immobile, si obbliga Parte_1
a cedere alla SI.ra , che si obbliga ad accettare, la quota del 50% della Parte_2 proprietà dell'immobile sito nel Comune di Ronchi dei Legionari, Via del Cotonificio
n.9 e e Via dei Granatieri, quanto al posto auto, individuato alle pp.cc. 1506 di mq 524
e 1395/2 mq 2113 così come identificato nell'atto di compravendita Notaio Dott.
Rep. N. 42.535 Racc. n.14983 dd. 14.12.2016 registro a Persona_3
Monfalcone il 9.01.2017 n. e serie 37 IT.
9. In forza del suddetto accordo, da formalizzarsi a mezzo atto notarile entro due mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi, la SI.ra
[...]
si accollerà, in via esclusiva, e fino all'estinzione del mutuo, la residua parte Parte_2
del mutuo contratto dai coniugi con l'Istituto Credito Emiliano, Rep.n 42536, Racc.n.
14984 di data 14.12.2016, registrato a Monfalcone il 9.01.2017, Notaio Per_3
, per l'acquisto dell'immobile suddetto, nonché dei relativi interessi
[...]
maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto con il CP_1
con liberazione del SI. dall'obbligazione a suo tempo contratta.
[...] Pt_1
Nell'ipotesi in cui la non dovesse acconsentire all'accollo in via esclusiva del CP_2
residuo mutuo da parte della SI.ra , le parti dichiarano che tale circostanza non Pt_2
sarà ostativa al trasferimento dell'immobile, a fronte dell'impegno della SI.ra di Pt_2
tenere comunque manlevato il SI. da qualsiasi onere derivante dal mutuo sopra Pt_1
citato.
10. La SI.ra si impegna, con decorrenza la data di trasferimento della quota di ½ Pt_2 dell'immobile in suo favore, acchè i pagamenti futuri vengano addebitati sul suo conto corrente personale i cui estremi dovranno essere dalla medesima comunicati all'Istituto di Credito. In difetto di autorizzazione da parte dell'Istituto di credito e nell'ipotesi, quindi, che l'addebito della rata del mutuo continui ad essere effettuata sul conto corrente n. [...] intestato al SI. acceso presso Pt_1
3 l'Istituto Credem, la SI.ra si impegna a versare su detto conto, entro il 5 del mese, Pt_2
la provvista necessaria per onorare i suddetti importi. Le detrazioni della quota degli interessi riferite al mutuo contratto saranno a beneficio esclusivo della SI.ra con Pt_2 decorrenza il mese successivo al trasferimento dell'immobile.
11. I benefici di cui al contributo regionale Legge n.6/2003 riconosciuto ed erogato da verranno riconosciuti, con decorrenza anno 2025, alla SI.ra Controparte_3
. A tal fine la medesima, che continuerà a risiedere nella casa familiare di cui Pt_2
acquisisce l'intera proprietà, si obbliga a presentare, entro centottanta giorni dalla data dello spostamento della residenza del coniuge, a apposita Controparte_4
richiesta di trasferimento dell'agevolazione a suo favore.
12. La SI.ra si farà carico di ogni onere connesso relativo all'obbligo di restituire Pt_2
quanto eventualmente percepito nell'ipotesi in cui la Regione dovesse accertare la mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento del contributo in favore della sola SI.ra e disporre la revoca del contributo. Pt_2
13. Il sopradetto trasferimento deve intendersi quale integrazione del concorso del SI. al mantenimento ordinario dei figli e ed a regolamentazione di Pt_1 Per_1 Per_2
ogni rapporto di credito-debito tra il SI. e la SI.ra . Pt_1 Pt_2
14. Tutti i costi, comprensivi di imposte, tasse ed onorari notarili, relativi ai contratti di trasferimento dei diritti di cui al punto sub 1 del presente accordo saranno suddivisi giusta metà tra i SInori e . Pt_1 Pt_2
15. L'Assegno Unico e Universale riconosciuto per il nucleo familiare continuerà ad essere percepito dalla SI.ra con decorrenza aprile 2025. A tal fine il SI. si Pt_2 Pt_1
impegna a rilasciare le sottoscrizioni e/o la documentazione che verranno eventualmente richieste. Alla SI.ra spetteranno altresì, in via esclusiva, eventuali Pt_2
benefici comunali e regionale (dote scuola, dote famiglia etc). Detti importi, con riferimento alla rinuncia da parte del SI. alla richiesta del 50% di sua spettanza, Pt_1
devono essere intesi quale componente del contributo per il mantenimento ordinario di e Per_1 Per_2
16. Le spese straordinarie necessarie per e individuate giusta Per_1 Per_2
Protocollo del Tribunale di Gorizia, saranno sopportati per la quota del 50% da entrambi i genitori.
4 17. I coniugi si dichiarano indipendenti e rinunciano, reciprocamente, alla richiesta di contributo per il mantenimento.
18. I genitori si autorizzano, reciprocamente, al rilascio dei documenti di identità ed atti all'espatrio per sé e per i figli minori”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 27/01/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 23/01/2025 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 23/05/2015 a Turriaco (GO), dal quale sono nati i figli il 18/09/2013 a Gorizia, e il 22/08/2018 a Persona_4 Per_5
Trieste, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni tutte sopra riportate.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita su richiesta delle parti con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Tanto premesso, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia senz'altro meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse dei figli minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, integralmente riportate in epigrafe;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Turriaco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 2, serie A n. 2)
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di ConSIlio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi 5