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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Prima Sezione Civile
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 976/2024 R.G.
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Magistro
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Maria Pia Controparte_1 C.F._2
Magistro
FATTO premesso che, con ricorso ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. depositato il 23.02.2024, i coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con sentenza non definitiva n. 95/2024, pubblicata il 24.04.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
posto che con il ricorso introduttivo i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, e non essendo tale domanda all'epoca procedibile, il Collegio ha fissato l'udienza del 10.12.2024 per la verifica del decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 10.12.2024, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e la causa è stata riservata per la decisione;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e succ. mod.; infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole
P.Q.M.
definitivamente pronunciando dichiara, alle medesime condizioni della separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Noicattaro (BA) il 01.10.1984 tra Parte_1
, nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...]
[...] Controparte_1
(VENEZUELA) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noicattaro (BA) al n. 85, parte II, serie A, anno 1984.
Dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Bari in data 28.01.2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo