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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 12270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12270 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente est.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa IA TT
- Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15211 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2023, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SERAFINO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 1
,
LA CE MA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/07/2023 Parte_1 e Controparte_1 premesso:
-di aver contratto matrimonio in Forio il 25/05/2000;
- che dall'unione coniugale sono nate le figlie Persona_1 (nata a [...] il [...]) e
(nata a [...] il [...]), entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Le parti formulavano inoltre contestuale domanda di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Con sentenza n. 7634/2024 pubblicata il 27.08.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.02.2025 tenuta in modalità cartolare le parti depositavano note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Previa
acquisizione del parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In assenza di domande accessorie nessuna altra statuizione va adottata.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Forio il
25/05/2000 (atto n. 8, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente est.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa IA TT
- Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15211 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2023, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SERAFINO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 1
,
LA CE MA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/07/2023 Parte_1 e Controparte_1 premesso:
-di aver contratto matrimonio in Forio il 25/05/2000;
- che dall'unione coniugale sono nate le figlie Persona_1 (nata a [...] il [...]) e
(nata a [...] il [...]), entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Le parti formulavano inoltre contestuale domanda di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Con sentenza n. 7634/2024 pubblicata il 27.08.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.02.2025 tenuta in modalità cartolare le parti depositavano note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Previa
acquisizione del parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In assenza di domande accessorie nessuna altra statuizione va adottata.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Forio il
25/05/2000 (atto n. 8, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino