Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.Claudio Fraticelli GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 191 /2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ASCIONI STEFANO elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 95, presso il difensore in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto
APPELLANTE contro
), con il patrocinio dell'avv. MASSAI ALESSANDRO Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in LOC. FOENNA N. 10 TORRITA DI SIENA presso il difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici – Impugnazione sentenza Tribunale di Terni n. 903/2021 pubblicata il 19.11.2021
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Terni che ha revocato il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto n. 132/14 del 15 aprile 2014 e ha condannato l'opponente a corrispondere a Parte_1
la somma di € 7.237,25 lordi, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, con Controparte_1
compensazione al 50% delle spese di lite.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il aveva agito in via monitoria per il pagamento di somme pattuite in sede di CP_1
conciliazione sindacale, allorché a fronte dell'adesione del medesimo alla procedura di mobilità sottoscritta dalle Organizzazione Sindacali il 27.06.2012, con opzione per la non prosecuzione del rapporto di lavoro, veniva ad esso riconosciuta la somma di € 14.561,00 lordi da corrispondersi ratealmente, a decorrere dal mese di agosto 2012 e per l'intera durata della permanenza del CP_1
nelle liste di mobilità.
allegava il pagamento solo parziale delle somme in questione e chiedeva il decreto CP_1
ingiuntivo per la residua somma non ancora pagata di € 12.464,25.
Con la opposizione la società ingiunta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, allegava di aver adempiuto agli obblighi indicati nel verbale di conciliazione corrispondendo la somma lorda di € 7.324,00; inoltre, aveva eccepito che era debitore di importi da CP_1
compensare con quelli richiesti a titolo di incentivo all'esodo; quindi aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine dichiararsi che il credito residuo ammontava a complessivi €
5.140,25.
Il primo motivo di appello censura la ritenuta competenza del Giudice adito, basata sulla esclusione della natura lavoristica della controversia. Deduce l'appellante che la decisione sulla competenza territoriale è scaturita dall'aver considerato applicabili non già i criteri di competenza di cui all'art. 413 c.p.c., bensì gli ordinari criteri di competenza alternativi di cui agli artt. 18 e segg. c.p.c. con radicamento della competenza territoriale in capo al giudice del luogo di esecuzione della obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. L'applicazione di tali criteri è erronea, ad avviso di
, dovendo invece ritenersi che la causa era di lavoro, da un punto di vista sostanziale e formale Pt_1
(il decreto ingiuntivo era stato emesso dall'adito Giudice del Lavoro ed opposto con le forme del pagina 2 di 6 processo del lavoro). Applicando i criteri di riparto della competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c., la competenza territoriale sarebbe spettata non già al Tribunale di Terni, bensì al Tribunale di Bolzano, quale giudice della sede legale della società ingiunta e del luogo ove era sorto il rapporto di lavoro.
Insiste dunque nell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in prime cure, dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Bolzano, sia quale foro dell'azienda che quale foro del luogo ove è sorto il contratto, con riferimento sia al contratto di lavoro, sia al verbale di conciliazione che costituisce il titolo dell'avversa pretesa, siglato presso l'Ufficio del Lavoro di Bolzano.
Il motivo è infondato.
La transazione stipulata tra le parti ha espressamente natura novativa (nel verbale di conciliazione sindacale del 31.7.2012 al punto 10 è previsto: “Le parti dichiarano ed accettano il carattere novativo della presente conciliazione ad ogni effetto ad essa collegato), le parti hanno quindi voluto l'estinzione integrale del precedente rapporto, sostituito con l'accordo transattivo.
Non vi sono dubbi in ordine alla comune volontà delle parti di addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni. Ciò, come chiarito dal Giudice di prime cure, toglie ragione all'attrazione alla competenza funzionale del giudice del lavoro.
L'argomento speso dal giudice di prime cure non è stato, poi, adeguatamente contestato dall'appellante, il quale ha citato la giurisprudenza secondo la quale per controversia relativa a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409 n. 1 c.p.c., devono intendersi non solo quelle relative ad obblighi caratteristici del rapporto di lavoro, ma anche quelle per le quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi della pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale (Cassazione, Sez.
Lav., 28 ottobre 2009, n. 22818); tuttavia tale richiamo non è pertinente, proprio perché nel caso di specie è stato invocato un titolo (transazione novativa) che scinde ogni legame con il rapporto pregresso. In altri termini, le parti non si sono limitate a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, ma sono espressamente e deliberatamente intervenuti sulla natura del rapporto a cui la transazione si riferisce ed hanno manifestato la volontà esplicita di stipulare un accordo che, con lo scopo di porre fine alla lite, sostituisse il rapporto originario con uno nuovo e indipendente. L'efficacia novativa della transazione presuppone e determina una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni pagina 3 di 6 reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5674 del 2020).
L'appellante, poi, ritiene che l'applicabilità del processo del emerge inequivocabilmente dalle stesse deduzioni in fatto spiegate dal nel proprio ricorso introduttivo della fase Controparte_1
monitoria, ma anche tale argomento è infondato in quanto il ha richiamato la pregressa CP_1
vicenda lavoristica solo per delineare il contesto in cui si era pervenuto all'accordo conciliativo, e tuttavia così ha indicato le ragioni della domanda:
E' dunque evidente che non vi è alcun collegamento con il pregresso rapporto di lavoro né nel petitum, né nella causa petendi.
Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che con riferimento agli importi che la società opponente ha dedotto fossero a debito della parte opposta non è stata ammessa la prova testimoniale articolata, volta a comprovare la mancata trasmissione di incassi ricevuti, le merci restituite dalla clientela, l'acquisto di beni per conto proprio.
Anche tale motivo è infondato.
In merito alla richiesta istruttoria si osserva che la valutazione di irrilevanza è corretta.
I capitoli di prova articolati sono generici e irrilevanti ed in particolare il 6 e 7 sono relativi ad operazioni che eventualmente dovevano confluire, come previsto in transazione, nei conguagli dare/avere che avrebbero dovuto essere compiuti entro il mese di agosto 2012.
pagina 4 di 6 Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che “dalla documentazione in atti emerge che nella busta paga elaborata dalla stessa opponente relativa al mese di agosto 2012 (datata 31 agosto 2012, doc. 10 di parte opponente) sono stati operati conguagli dare/avere (cfr. voce della busta paga “detrazioni varie” per l'importo a debito per il di € 3.549,00). Tale conguaglio deve CP_1
ritenersi assorbente per tutte le voci di credito pretese dalla opponente antecedenti alla data del
25.8.2012”.
Residuano i capitoli di prova 9), 10) e 11) relativi a resi di merce di cui alle fatture n. 1505462 del 30.09.2012; n. 1525166 del 04.10.2012; n. 1568897 del 31.10.2012.
Il Tribunale ha rilevato che “qualora le pretese creditorie della opponente fossero state rilevate nei tempi indicati nei documenti prodotti (doc. 25; 41; 42; 44 emessi nel periodo settembre-ottobre
2012) il puntuale adempimento degli obblighi indicati nel verbale di conciliazione avrebbe imposto la formulazione di richieste da parte della delle somme asseritamente dovute dal CP_2 CP_1
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
al contrario la società opponente non ha dato prova di aver formulato alcuna richiesta di pagamento in tale termine, avanzando le pretese creditorie indicate nell'atto di opposizione solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo di causa (a quasi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro)”. Sostiene l'appellante che le buste paga successive alla mensilità di febbraio 2013, recavano un saldo netto pari a zero, malgrado in esse risultasse riportata la voce relativa al pagamento dell'incentivo all'esodo di cui al verbale di conciliazione del
25.08.2012; ciò in quanto, in dette buste paga erano state trattenute le altre somme a debito del
, riportate nelle fatture prodotte agli atti del giudizio, emesse tutte nel termine di Controparte_1
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (l'ultima fattura risulta essere datata 31.10.2012).
Tuttavia, nel punto 6 del verbale di conciliazione era previsto il diritto della “ di CP_2
effettuare un primo conguaglio contabile dare/avere nel mese di agosto per gli importi accertati alla data del 25.8.2012, e poi eventuali altre risultanze entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”: quindi, i conguagli dare/avere successivi a quelli accertati alla data del 25.8.2012, avrebbero dovuto essere compiuti entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (31.7.2012). Invece, dalle buste paga prodotte in atti, e come dallo stesso appellante dedotto, i successivi conguagli risultano essere effettuati solo a partire da marzo 2013, quando, cioè, era scaduto il periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Quindi, le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, in ordine alla mancata attivazione di er il recupero a conguaglio delle somme asseritamente dovute CP_2
dal entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, appaiono condivisibili. CP_1
pagina 5 di 6 Né rileva, come sostenuto dall'appellante, che le trattenute potevano essere operate in busta paga solo nel limite dell'intero ammontare di ogni singola rata dell'incentivo, in quanto tutte le buste paga successive ad agosto, ed entro il semestre, erano a credito -per effetto dell'accredito dell'incentivo – e quindi in teoria consentivano il conguaglio, eppure non riportavano la voce
“detrazioni varie” che invece risulta addebitata nella busta paga di agosto 2012 allorché secondo quanto previsto nel verbale conciliativo la operò il primo conguaglio. Pt_1
La prova testimoniale, quindi, diviene del tutto irrilevante rispetto a tale assorbente argomento.
L'appello deve quindi essere rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle spese di lite. CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in euro 2.906,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 14/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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