Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 07/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14490/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14490 del 2022, proposto da
M.End.El. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Ministro per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1)- dei seguenti atti: a)- decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; b)- decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c)- nonché
di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi inclusi, se e per quanto occorra: c.1)- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341- P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS); c.2)- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); c.3)- la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413; c.4)- l’Accordo sancito tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, così come richiamato nel decreto di cui sopra sub b); c.5)- l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), così come richiamato nel decreto di cui sopra sub a); c.6)- nota del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, prot. n. 5496 del 26.2.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata;
Vista la memoria del 2 dicembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. RI La FA BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con riferimento al c.d. pay-back dispositivi medici di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
Con successiva dichiarazione depositata il 2 dicembre 2025 ha comunicato quanto segue: “la Regione Campania per le annualità che vanno dal 2015 al 2018 non ha superato il tetto di spesa per i dispositivi medici, per cui il recupero nei confronti delle aziende fornitrici e in particolare della M.END.EL. S.r.l. è pari a zero. In ragione di tale circostanza, si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame”.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e considerata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA ET, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
RI La FA BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI La FA BO | SA ET |
IL SEGRETARIO