Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13211/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 31/01/2025, alle ore 9:00, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E
Controparte_2
- INTERVENTRICE
Sono presenti:
l'Avv. dell'Avv. TUFANO FRANCESCO, per l'attore il quale si riporta ai propri scritti difensivi con particolare riferimento a quanto evidenziato al punto A) delle proprie note conclusionali depositate in data 2/12/2024 in merito alla inoperatività della garanzia;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le predette note 2/12/2024:
l'Avv. Alfredo Zivelli per delega dell'Avv. FRASCINO ELENA per la parte intervenuta il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note conclusive depositate in data 3/12/2024.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della
1
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13211/2021 r.g.a.c.
TRA
(cod. fisc.: ) rapp.to e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Francesco Tufano presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli al Corso Novara 36;
Attore
E
(p.iva ) tramite la sua procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
.(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù Controparte_3 P.IVA_2 di procura generale alle liti in atti dall'Avv. Elena Frascino e con la stessa elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, Viale Campania 16/A 80059
Torre del Greco (NA);
Convenuta
NONCHE'
(c.f.: ) tramite la procuratrice speciale Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(P.IVA rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_3 P.IVA_2 procura generale alle liti in atti dall'Avv. Elena Frascino e con la stessa elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, Viale Campania 16/A 80059
Torre del Greco (NA).
Interventrice ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1616/2021 (r.g.
n. 4128/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 01/03/2021 con cui, in solido con (qui non opponente), quale “coobbligato”, è stato CP_5 ingiunto di pagare alla opposta, cessionaria del credito di (a sua CP_6 volta già cessionaria di quest'ultima cessionaria di Controparte_7 CP_8
, la somma di euro 21.187,08 alla data del 10.4.2008 di intervenuta decadenza
[...] dal beneficio del termine (di cui euro 11.641,62 per capitale ed euro 9.545,46 per interessi moratori), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n.
10193011424480 stipulato in data 14.6.2006 con , di complessivi CP_8 euro 10.900,00 (da restituire in 72 rate mensili di euro 179,37 ciascuna), t.a.n.
5,75%; t.a.e.g. 5,90%.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente;
ha disconosciuto le firme apposte al contratto e a lui riferibili;
ha ancora eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato e l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto nei confronti dell'opponente, per le motivazioni tutte meglio indicate nel corso del presente atto ed in particolare al punto 6 dello stesso;
2. Nel merito, per quel che concerne la posizione del sig. , revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto di cui al numero 1616/21 – R.G. 4128/21, emesso dal Tribunale di
Napoli, II sez. civ. Dott.ssa Gomez , in data 07.02.2021, dichiarando che Per_1 nessuna somma è dovuta dal Sig. a favore della controparte per Parte_1 tutte le motivazioni enucleate nel presente atto;
3. In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e degli onorari del Giudizio”. Costituitasi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, insistendo nella pretesa creditoria azionata;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via cautelare e preliminare: -
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione, per le causali in atti, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via pregiudiziale: Concedere un congruo rinvio per consentire la conclusione della procedura di mediazione;
In via principale e nel merito: -
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli;
In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 21.187,08 di cui € 11.641,62 a titolo di capitale ed € 9.545,46 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
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13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs.
108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b)
Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 21.187,08 di cui € 11.641,62 a titolo di capitale ed € 9.545,46 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
c) Condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc;
c) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Con comparsa 28.10.2022 ha spiegato intervento, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
la quale, assumendo che in data 3.3.2022 è divenuta piena e legittima CP_4 titolare di un pacchetto di crediti di cui era originario creditore con CP_9 ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso, tra cui il credito oggetto del presente giudizio;
e che la cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico
Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.3.2022, parte seconda n. 31; dichiarava di intervenire in giudizio, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale della opposta, limitatamente al credito ceduto;
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere da le conclusioni, le istanze e richieste comunque avanzate. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata ctu grafologica, la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281- sexies c.p.c.
Preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare CP_4 nel diritto controverso il comma 3 della richiamata disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successione a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr.
Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06).
Nel merito, mette conto rilevare che dall'acquisizione probatoria in atti emerge che cessionaria del credito di (a sua CP_1 CP_6 volta già cessionaria di quest'ultima già cessionaria di Controparte_7 CP_8
, è effettivamente creditrice dell'opponente, quale coobbligato, di
[...] somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento posto a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma
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portata dal decreto ingiuntivo opposto, che, quindi, dovrà essere comunque revocato, con conseguente condanna dell'opponente medesimo al pagamento della somma effettivamente dovuta. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021).
Orbene, il credito azionato da in via monitoria risulta ivi CP_1 determinato in euro 21.187,08 alla data del 10.4.2008 di intervenuta decadenza dal beneficio del termine, di cui euro 11.641,62 per capitale ed euro 9.545,46 per interessi moratori.
A dimostrazione della sua ragione di credito, ha prodotto, CP_1 anche in originale cartaceo, il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria, di complessivi euro 10.900,00 (da restituire in 72 rate mensili di euro 179,37 ciascuna), originariamente intervenuto in data 14.6.2006 tra l'opponente, “coobbligato” di dai medesimi sottoscritto, CP_5 contenente la pattuizione del t.a.n. pari al 5,75% e del t.a.e.g. pari al 5,90%. A tale contratto, tuttavia, non risultano allegatele condizioni generali, con la conseguenza che, non rinvenendosi in atti alcuna individuazione e/o specificazione degli interessi di mora pattuiti tra le parti, l'applicazione e il riconoscimento degli stessi è del tutto impedita nella specie. Del resto, alcuna clausola contrattuale è stata dedotta dalla parte opposta né è rinvenibile in atti circa, appunto, il criterio di calcolo di eventuali interessi di mora, Ne consegue che, stante la mancata prova di regolare pattuizione di interessi di mora, la pretesa avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo e reiterata nella presente fase di opposizione, di applicazione di interessi moratori, dovrà essere rigettata.
Per quanto sopra, pertanto, la pretesa creditoria può ritenersi dimostrata soltanto in relazione all'importo in linea capitale di euro 11.641,62, nulla avendo contestato sul punto l'opponente circa il mancato pagamento delle rate del finanziamento come dedotto e allegato dalla opposta.
Il disconoscimento della paternità delle firme apposte al contratto, operato dall'opponente, all'esito dei risultati della ctu grafologica espletata in corso di causa è privo di alcun fondamento. Il CTU, all'esito di approfondita indagine immune da vizi logici e giuridici, e quindi certamente utilizzabile ai fini del presente giudizio, ha confermato che “Sulla base dei dettagliati e ben argomentati riscontri forniti precedentemente, in virtù della significativa coerenza nelle caratteristiche grafiche riscontrate tra le firme soggette a verifica e quelle
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considerate di confronto, si può affermare che le quattro firme a nome di
[...] apposte sul contratto di finanziamento in verifica sono da Pt_1 CP_8 ritenere AUTOGRAFE”. Il CTU ha altresì argomentato approfonditamente sulle osservazioni mosse dalla parte opponente, laddove ha condivisibilmente chiarito che “nelle grafie comparative autografe ottenute mediante il rilascio del saggio grafico, il Sig. ha confermato la tendenza scrittoria all' illeggibilità dei Pt_1 grafemi come descritto nell'elaborato peritale a pag. 26 che qui si riporta. Da un esame di tutte le scritture di comparazione emerge un grafismo caratterizzato dal gesto che si sviluppa con esuberanza motoria e trascuratezza grafica. Il tracciato grafico presenta un aspetto caratterizzato da scarsa leggibilità delle lettere, con poche forme chiare e discernibili. Inoltre, la leggibilità o meno di una scrittura è influenzata da svariati fattori, essa può essere influenzata dalla eccessiva velocità, dall'agitazione e dalla fretta pertanto tale fenomenologia grafica non può essere presa a riferimento come elemento determinante nel processo di analisi e di comparazione delle scritture poste confronto. Per quanto riguarda il punto C le doglianze dell'avvocato Tufano sono incentrate sulla “forza e vivacità delle sigle in verifica le quali sarebbero in contrasto con quanto emerso dalle firme apposte in sede i analisi comparativa …..…chi ha effettuato le stesse ha una mano scattante che evidenzia un'energia psico-fisica che è chiaramente attribuibile ad una persona molto più giovane.” Ebbene, anche su questo aspetto occorre fare chiarezza . La grafia dell'anziano non è “stereotipata “ 3 e come osserva Walton (1977) non è detto che la scrittura senile debba apparire necessariamente deteriorata e più lenta, giacché vi sono anziani che scrivono velocemente e con pochi indicatori della senilità. Tornando alla grafia in verifica
e al confronto con le scritture comparative il sig. ha mostrato durante la Pt_1 stesura del saggio grafico di possedere una elevata abilità scrittoria e un buon tono muscolare come precisato a pag. 26 dell'elaborato : Dall'esame di tutte le scritture certe emerge un buon automatismo grafo-motorio del soggetto con la tendenza alla semplificazione grafica e all' elevata variabilità di forma. Per quanto riguarda le “spaziature interne alle comparative interpretate dall'avvocato Tufano come indici di lentezza in quanto manifestazioni del minor vigore legato all'età”; si ribadisce quanto già ampiamente approfondito nell'elaborato a pg 33: il maggior grado di continuità dei raccordi di collegamento delle grafie in verifica rispetto alle comparative è naturale conseguenza dell'incremento della velocità delle firme in accertamento . In ultimo, al punto D, L'avvocato Tufano solleva delle obiezioni riguardanti presunte differenze, che la scrivente CTU non avrebbe adeguatamente considerato.
Ebbene, è importante sottolineare che un'analisi accurata delle discrepanze e delle similitudini costituisce il fondamento essenziale per condurre in maniera appropriata un'indagine forense. Infatti, nel caso di specie, dopo un'analisi accurata delle firme sottoposte a verifica e una comparazione con gli elementi identificativi presenti nelle scritture di origine certa, si evidenzia la presenza di
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notevoli similitudini sostanziali nonostante alcune differenze superficiali . Tale constatazione suggerisce un collegamento significativo tra le firme esaminate e quelle di provenienza certa, indicando una provenienza comune”.
Il contratto di finanziamento contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate quanto al tan, al taeg, all'importo finanziato, alle rate da rimborsare), nonché la descrizione del bene acquistato.
Giova allora richiamare il principio pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001).
E' altresì infondata l'eccezione di carenza di titolarità del diritto in capo alla opposta. La legittimazione sostanziale di quale cessionaria del CP_1 credito, appare invero sufficientemente acquisita in atti a mezzo la produzione degli estratti di G.U. ove le susseguitesi cessioni, ex art. 58 t.u.b., risultano pubblicizzate, e, soprattutto, dalla produzione in giudizio dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento in oggetto. a specifica dichiarazione della cedente inerente il contratto di finanziamento oggetto di lite. Peraltro, le relative comunicazioni inviate all'opponente, prodotte in atti, non sono state contestate dalla parte opponente.
E' infondata, ancora, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 30/8/2011, n. 17798). Orbene, se si considera che nella specie il contratto è stato risolto in data 14.4.2008 e che con lettera racc.ta a.r. in data 1.10.2017 (doc. 9, produzione opposta), quindi prima del decorso del termine decennale di prescrizione (14.4.2018), ne deriva che all'epoca dell'azione giudiziale per cui è lite, 2021, alcuna prescrizione si è realizzata circa la pretesa creditoria in oggetto.
E' infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti in contratto, sollevata dall'opponente in modo del tutto generico, senza nessun riferimento alle clausole contrattuali dalle quali emergerebbe l'illegittimità asserita ovvero il tasso effettivamente applicato e/o l'ammontare degli interessi che sarebbero stati illecitamente addebitati. L'opponente, insomma, non ha fornito alcun elemento specifico sulla cui base poter valutare il carattere illegittimo degli interessi applicati al finanziamento, come era suo preciso onere. Infatti, la rilevabilità
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d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. 350/2013); tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Cass. 22342/2007). Né può supplire, a tale genericità, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (cfr. Cass. 2311/2018). La contestazione, dunque, non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. Parte opposta, del resto, ha specificamente dedotto che il tan e il taeg contrattuali, rispettivamente pari al
5.75% e al 5,90%, sono certamente conformi ai limiti usurari ex legge 108 del
1996, posto che secondo la rilevazione dei tassi di interesse per il trimestre applicabile al finanziamento in oggetto, il tasso soglia usura per i prestiti personali effettuati dagli intermediari non bancari–classe oltre euro 5.000 (come nella specie), è pari al 15.51%. L'opponente non ha inteso contrastare tali specifiche deduzioni della creditrice.
E' infine infondata la doglianza della opponente secondo cui l'ammortamento c.d. alla francese, come nel finanziamento in oggetto, avrebbe determinato un'illegittima capitalizzazione composta degli interessi. Invero, come ha ripetutamente chiarito la giurisprudenza di legittimità, il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti. Come ha stabilito infine il massimo consesso della Suprema Corte, con la sentenza n. 15130/2024 resa a sezioni unite: “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale
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del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 11.641,62, oltre interessi legali dalla domanda monitoria
(1.3.2021) al saldo.
Per quanto riguarda l'intervento, ex art. 111 cpc, di in CP_4 qualità di cessionaria del credito di in mancanza del consenso della CP_1 parte opponente necessario a disporre l'estromissione dal giudizio della società cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie;
nondimeno la presente decisione fa stato nei riguardi del successore a titolo particolare (cfr. Cass.
22424/2009; 8884/2000). Giova ribadire, invero, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cpc, la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti
(Cass. 24424/2009). Ne consegue che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Le spese processuali, attesa la riduzione del credito preteso, vanno compensate per la metà e, per la restante metà, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. m.i. (tenuto conto dell'attività prestata, delle questioni trattate e del valore della causa), vanno poste a carico dell'opponente.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca, nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1616/2021 (r.g. Parte_1
n. 4128/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 01/03/2021 e condanna il medesimo al pagamento, in favore della opposta, della somma di Parte_1 euro 11.641,62 oltre interessi legali dal 01.03.2021 al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e per la restante metà condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 1.250,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
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- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Napoli, udienza 31/01/2025
E' verbale, ore 15:00
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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