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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 548/2024, pubblicata il 20/03/2024,
TRA
( ) rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Nicola Gandini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera via Depretis 37
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. Parte_2 C.F._3 rappresentati dall'Avv.Enrico Zaccone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
Vigevano via Merula 26 -APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
( C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 548/2024, pubblicata il
20/03/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito,
1. In riforma della Sentenza 548/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 20 marzo 2024, emessa nel Giudizio civile n. 4387/2021 rg del Tribunale di Pavia, Riformare integralmente la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Pavia - Accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza impugnata, disponendo la restituzione di tutti i beni mobili indicati nella scrittura privata del 6 giugno 1997 e di quelli ulteriormente elencati nelle memorie difensive.
2. In subordine, disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'esistenza e la collocazione dei beni non considerati nel primo grado.
3. Condannare gli appellati alla restituzione immediata di tutti i beni, o al pagamento del valore di mercato determinato dalla CTU per i beni eventualmente non reperibili.
4. In via di ulteriore subordine, qualora in beni non dovessero essere reperiti, condannare i convenuti al risarcimento dei danni per un importo di € 50.000,00 o altra somma ritenuta equa dalla Corte.
5. Condannare gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di appello, oltre a quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio; in via istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato, la esponente difesa, insta l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi che si indicano in:
, residente a [...], Tes_1 sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che i beni mobili costituti Ufficio modello Saluzzo Piemonte inizio 900, composto da scrivania, mobile libreria composto da vetrine laterali aperte e cristalleria, come da fotografia che si rammostra, erano mobili di casa in Pino Torinese, e caduti in successione e divenuti di Per_1 proprietà della sig.ra Parte_1
La difesa esponente insta, altresì, per l'ammissione di Consulenza Tecnica D'ufficio atta a procedere alla ricognizione dei beni di cui alla scrittura privata del 06.06.1997, nonché di quelli indicati nell'atto introduttivo, e di cui ai documenti n. 5 e 6 al fine di effettuarne una quantificazione e stima e/o ad individuarne il controvalore.”
PER E : Email_1 Email_2
A. Nel merito e in via principale:
pagina 2 di 11 respingere, perché infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1 di Pavia, nel procedimento R.G.N. 4387/2021, n.548/2024, pubblicata il 20.3.2024, repertorio n.602/2024 del 20.3.2024.
B. In via incidentale: accogliere l'appello formulato in via incidentale da odierna parte appellata e per l'effetto, respinta ogni domanda avversaria, in riforma totale della impugnata sentenza condannare controparte alla restituzione della somma di € 6.892,02 pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale;
B1) In via subordinata, rideterminare l'oggetto della condanna alla restituzione dei beni di cui al contratto di comodato gratuito del 6.6.1997 identificandoli con i beni mobili indicati dalla stessa signora in sede di operazioni peritali del 4.11.2022 e Parte_1 poi oggetto della Consulenza tecnica d'Ufficio redatta nel giudizio di primo grado Tribunale di
Pavia R.G.N. 4387/2021 e condannare controparte alla restituzione della somma di €6.892,02, pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale.
Condannare controparte al rimborso spese legali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Pavia, i signori , e Controparte_1 Parte_2 [...]
quali chiamati all'eredità di al fine di ottenere la CP_2 Persona_2 restituzione di una pluralità di beni mobili concessi in comodato d'uso gratuito al padre con termine finale della sua durata in vita.
Esponeva la ricorrente che, dei suddetti beni, alcuni erano indicati nella scrittura privata datata
6 giugno 1997, con l'espressa previsione che “tali mobili torneranno nella disponibilità di al momento della morte di venendo in tale momento a Parte_1 Persona_2 cessare il contratto di comodato”.
Invocando quindi l'avveramento della condizione risolutiva del contratto di comodato, per la morte del padre comodatario, conveniva in giudizio i chiamati all'eredità in linea retta di quest'ultimo: la coniuge superstite di seconde nozze, ed i figli nati dalla Controparte_3 loro unione, e . Controparte_1 Persona_3
pagina 3 di 11 Instava altresì, in via subordinata, per il risarcimento del danno per l'equivalente economico indicato in € 50.000,00 o in altra somma da quantificarsi in base al valore dei beni al momento della stipula del contratto.
Si costituivano in giudizio i resistenti, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudice disponeva la conversione del rito e la causa veniva istruita mediante CTU per la ricognizione e stima dei beni mobili descritti nella scrittura privata del 06/06/1997.
Il giudizio esitava nella sentenza n. 548/2024, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attrice limitatamente al titolo dedotto, condannando i convenuti alla restituzione dei beni:
1. composto da scrivania con vetro e relativa poltrona, armadio a tre ante con Controparte_4 cassettone intarsiato, a due cassetti (uno portaposate)
2. cassapanca in noce del 1700.
Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di CTU ed alla refusione delle spese di lite.
Il presente giudizio di appello:
Avverso tale sentenza interponeva appello deducendo i Parte_1 seguenti motivi: erronea interpretazione della scrittura privata del 1997, erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali nonché errore nella valutazione della CTU e mancata estensione dell'indagine peritale. Reiterava inoltre, in via subordinata, la richiesta di risarcimento del danno quanto ai beni non reperiti.
Si costituivano in giudizio e contestando i motivi di Controparte_1 Parte_2 gravame dedotti dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
Proponevano inoltre appello in via incidentale per la restituzione della somma di € 6.892,02 pagata a titolo di spese legali attesa la soccombenza reciproca in primo grado che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite.
In via ulteriormente subordinata, instavano per la rideterminazione dell'oggetto della condanna alla restituzione dei beni identificandoli con quelli indicati dalla stessa Parte_1 in sede di operazioni peritali del 4.11.2022 e poi oggetto della CTU redatta nel
[...] giudizio di primo grado.
L'appellata non si costitutiva e ne veniva pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
pagina 4 di 11 Il Giudice, assegnati i termini di cui all'art 352 cpc, fissava l'udienza del 23.9.2025 per la rimessione della causa in decisione. La causa veniva decisa alla camera di consiglio svoltasi il
30.9.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
agiva in giudizio esponendo di essere proprietaria, in quanto Parte_1 unica erede di (sua madre), deceduta in data 31/10/1974, dei seguenti beni mobili: Persona_4
Con
- studio UI (ufficio), risalente al 700, in bois des roses composto da scrivania con vetro e relativa poltrona, armadio a tre ante con cassettone intarsiato, a due cassetti (uno portaposate);
- cassapanca in noce del 1700 e di avere concesso i suddetti beni mobili in comodato d'uso gratuito al padre, giusta scrittura privata datata 6 giugno 1997, con Controparte_5
l'espressa previsione che “tali mobili torneranno nella disponibilità di al Parte_1 momento della morte di venendo in tale momento a cessare il contratto di Persona_2 comodato”.
Deduceva altresì di avere lasciato in uso al padre, sempre sotto il termine finale della sua vita naturale, anche ulteriori beni mobili ereditati dalla madre e precisamente: 3) Biblioteca personale della sig.ra (circa 2.500,00 volumi) ubicata in parte nel locale al primo piano Per_1
(ufficio) ed in parte nel locale adiacente (definito televisione/musica/biblioteca); 4) Tappeti persiani conservati nel locale ufficio, biblioteca e salotto tutti presenti al primo piano;
5)
Argenteria della famiglia di origine della sig.ra ; 6) Ufficio modello Saluzzo Piemonte Per_1 inizio '900 in noce composto da scrivania, mobile libreria composto da vetrine e laterali aperti;
7) Cristalliera;
8) n. 2 credenze in legno di noce di casa . Per_1
Sostine l'appellante che il Tribunale non abbia correttamente interpretato la scrittura privata del
6/06/1997 laddove non ha ritenuto ricompresi nel contratto di comodato anche tali ulteriori beni che, sebbene non espressamente identificati, sarebbero indirettamente richiamati.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbero menzionati nel contratto, laddove si dà atto che presso l'immobile del padre vi erano “…fra l'altro…” i “…seguenti beni mobili…”, da interpretare nel senso che tutti i beni ivi presenti erano pervenuti alla attrice in forza della successione materna e rimasti in godimento al padre.
L'assunto non ha pregio. Ritiene la Corte di condividere quanto al riguardo rilevato dal Giudice di primo grado.
pagina 5 di 11 Va anzitutto osservato che la mera locuzione “fra l'altro” impedisce una identificazione univoca degli oggetti e, come noto, la mancata descrizione dell'oggetto di qualsivoglia contratto ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 1346 c.c. L'oggetto deve essere determinato o, quantomeno, determinabile: a tal fine nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per consentire, senza margini di incertezza, l'esatta identificazione del bene concesso in godimento secondo criteri certi ed oggettivi idonei ad assicurarne una univoca individuazione. Nel caso di specie, nonostante ogni sforzo interpretativo, l'espressione risulta del tutto generica e nessun elemento consente di affermare che fosse stata preordinata dai contraenti ad assumere rilevanza obiettiva e di integrazione verso “tutti gli altri beni mobili” presenti nell'abitazione di Per_2
[...]
Inoltre, nessun espresso riferimento al patrimonio mobiliare proveniente dalla successione mortis causa di viene svolto dai contraenti nell'accordo. Persona_4
Ne consegue che il richiamo dell'appellante ai beni mobili elencati nell'inventario dell'eredità materna (doc. 5 e 6 appellante) risulta del tutto inconferente con riferimento all'oggetto del contratto di comodato in questione.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, concernenti l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali e della CTU, si osserva quanto segue.
Lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe errato, da un lato, nel ritenere che non siano state fornite prove sufficienti circa la sua proprietà sui restanti beni mobili e sulla esistenza di questi presso l'abitazione del de cuius e, dell'altro, nel non estendere la CTU a tutti i beni dalla stessa indicati negli atti del giudizio.
Anche tali motivi sono infondati e devono essere respinti.
Dirimente sul punto è la qualificazione della domanda in termini di azione personale di restituzione o di rivendica. Come è noto, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposi diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto (del quale, pertanto, non deve fornire la prova), ma solo la riconsegna del bene stesso ed è sufficiente che alleghi l'insussistenza di qualsiasi titolo (cfr. Cass. n. 14325/2014). Come spiegato anche dalle pagina 6 di 11 Sezioni Unite della Suprema Corte: “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica, della titolarità del diritto di chi agisce.” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7305/2014).
Nel caso di specie la pretesa restitutoria dei beni mobili identificati dalla ricorrente Pt_1 si fonda sul prospettato rapporto obbligatorio di comodato d'uso gratuito
[...] originariamente intercorso tra la stessa ed il padre, giusta scrittura privata del 06/06/1997.
L'azione, con riferimento ai beni ivi menzionati, ha quindi natura personale e carattere contrattuale con tutte le conseguenze che ne discendono sotto il profilo dell'onere probatorio.
Nello specifico, in tema di comodato, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene di cui chiede la restituzione, ma soltanto l'esistenza del contratto di comodato e il rifiuto alla restituzione conseguente al venir meno del vincolo contrattuale.
Al contrario, con riferimento ai beni non oggetto del contratto azionato, la domanda è da qualificarsi in termini di rivendicazione, non avendo il rapporto azionato fondamento in un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che il soggetto che agisce in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. è sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà.
Ritiene la Corte che nel caso di specie la suddetta prova non possa ritenersi raggiunta.
L'appellante depositava sul punto i documenti 5 e 6 (in questo giudizio confluiti nel doc 3), il primo denominato “riconoscimento” apparentemente concluso tra e Controparte_5
a seguito della morte dei di lei genitori ed il secondo intestato “inventario Persona_4 argenteria – tappeti persiani – quadri” firmato esclusivamente da . Persona_4
Ebbene tali documenti non provano in alcun modo la proprietà dei beni ivi indicati in capo a
, in quanto anzitutto si compongono di elenchi di numerosissimi beni del tutto Parte_1 generici che non permettono in alcun modo una identificazione univoca degli stessi e in ogni caso, essendo documenti molto risalenti nel tempo (ancor prima della morte di ), Persona_4
pagina 7 di 11 non tengono conto di eventuali vicende giuridiche intervenute successivamente e non provano neppure che i beni elencati fossero, al momento della morte, effettivamente nel possesso o nella detenzione del o che si trovassero presso la sua abitazione. Controparte_5
Conseguentemente appare del tutto corretta la decisione del Tribunale di limitare le indagini peritali ai soli beni mobili indicati nel contratto del 6.6.1997, in quanto unici beni con riferimento ai quali risulta assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente circa la domanda di restituzione.
Come noto infatti la CTU non può avere carattere esplorativo e non può pertanto servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. È infatti precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo e la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Quindi il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Anche il secondo e terzo motivo sono dunque infondati debbono essere respinti.
Il rigetto della domanda di restituzione dagli ulteriori beni risulta del tutto assorbente rispetto alla subordinata richiesta di risarcimento del danno per i beni eventualmente non reperiti.
L'appello principale, dunque, stante l'infondatezza di tutti i motivi sollevati, è infondato e deve essere respinto.
Quanto ai motivi di appello incidentale proposti si osserva quanto segue.
Con i primi motivi di appello incidentale parte appellata censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulla eccezione avente ad oggetto la natura confessoria della dichiarazione dell'appellante e per errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Occorre anzitutto rilevare che i suddetti motivi, per come formulati, presentano rilevanti criticità. Non risultano infatti rassegnate coerenti conclusioni e non è chiaro, a fronte delle contestazioni mosse alla sentenza di primo grado, quale sia la domanda formulata dall'appellante in via incidentale.
pagina 8 di 11 Le conclusioni in atti sono formulate nei seguenti termini:
“B. In via incidentale: accogliere l'appello formulato in via incidentale da odierna parte appellata e per l'effetto, respinta ogni domanda avversaria, in riforma totale della impugnata sentenza condannare controparte alla restituzione della somma di € 6.892,02 pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale;
B1) In via subordinata, rideterminare l'oggetto della condanna alla restituzione dei beni di cui al contratto di comodato gratuito del 6.6.1997 identificandoli con i beni mobili indicati dalla stessa signora in sede di operazioni peritali del 4.11.2022 Parte_1
e poi oggetto della Consulenza tecnica d'Ufficio redatta nel giudizio di primo grado Tribunale di Pavia R.G.N. 4387/2021 e condannare controparte alla restituzione della somma di
€6.892,02, pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale.”
Quanto al primo punto, esso concerne esclusivamente la condanna alle spese di lite e corrisponde in verità al terzo motivo spiegato in atti del quale si dirà a breve.
Quanto al secondo punto, da ricondurre quindi, con grande sforzo interpretativo, ai primi due motivi proposti, la domanda risulta del tutto generica, non essendo possibile identificare in modo certo quali siano i beni che ha identificato in via peritale. Nella Parte_1 relazione tecnica depositata nel corso del primo grado di giudizio, infatti, non risulta riportata alcuna dichiarazione della stessa.
Peraltro, a ben vedere, nel corpo dell'atto gli appellanti si riferiscono piuttosto a confessioni rese nell'atto introduttivo di un diverso giudizio (Tribunale di Pavia RGN 4472/2021), ovvero nell'istanza di mediazione presentata sempre in quel giudizio. Non vi è dunque coerenza tra le censure mosse dagli appellanti nel corpo dell'atto e le conclusioni rassegnate.
Con particolare riferimento poi all'errata interpretazione delle risultanze probatorie, si osserva quanto segue. È evidente che la condanna alla restituzione della in noce rappresenti Parte_3 un punto controverso della statuizione di primo grado laddove tale mobilio non risulta tra i beni espressamente individuati nel contratto di comodato per cui è causa. Tuttavia, non risulta formulata a riguardo una puntuale domanda (di ri-restituzione?).
Come già evidenziato la generica richiesta di rideterminazione della condanna avuto riguardo alle dichiarazione dell'appellante in sede di operazioni peritali non permette di individuare in modo univoco quali siano i beni che gli appellati ritengono “inclusi”, tenuto conto che non vi è alcuna dichiarazione di e che di fatto gli appellanti considerano “non Parte_1
pagina 9 di 11 esistenti”, al pari della cassapanca in noce, anche i restanti mobili dello studio stile XIV CP_4 che tuttavia sono espressamente riconosciuti dalla CTU.
Da ultimo l'appellante formula appello incidentale volto alla restituzione delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. In particolare deduce la mancata applicazione in sede di liquidazione del principio di compensazione per soccombenza reciproca.
Si ritiene sul punto di condividere il già richiamato orientamento, da ultimo espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
32061/2022).
Nella fattispecie, dunque non ricorre nessuna delle situazioni previste dall'art. 92, comma 2
c.p.c. per derogare al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. sulle spese processuali e di
CTU.
I motivi di appello incidentale sono quindi tutti infondati e devono essere respinti.
In conclusione, tanto l'appello principale quanto quelli incidentali sono infondati e devono essere rigettati con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 548/2024.
Attesa la reciproca soccombenza, ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello e degli appelli incidentali consegue inoltre la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater, D.P.R. n.115/2022, dell'appellante principale e degli appellanti incidentali al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 2998/2024 avente per oggetto l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 10 di 11 nonché l'appello incidentale proposto da Parte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 548/2024, pubblicata in data
[...]
5.9.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2
3. dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato dovuto per l'impugnazione ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 30/09/2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 548/2024, pubblicata il 20/03/2024,
TRA
( ) rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Nicola Gandini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera via Depretis 37
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. Parte_2 C.F._3 rappresentati dall'Avv.Enrico Zaccone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
Vigevano via Merula 26 -APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
( C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 548/2024, pubblicata il
20/03/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito,
1. In riforma della Sentenza 548/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 20 marzo 2024, emessa nel Giudizio civile n. 4387/2021 rg del Tribunale di Pavia, Riformare integralmente la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Pavia - Accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza impugnata, disponendo la restituzione di tutti i beni mobili indicati nella scrittura privata del 6 giugno 1997 e di quelli ulteriormente elencati nelle memorie difensive.
2. In subordine, disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'esistenza e la collocazione dei beni non considerati nel primo grado.
3. Condannare gli appellati alla restituzione immediata di tutti i beni, o al pagamento del valore di mercato determinato dalla CTU per i beni eventualmente non reperibili.
4. In via di ulteriore subordine, qualora in beni non dovessero essere reperiti, condannare i convenuti al risarcimento dei danni per un importo di € 50.000,00 o altra somma ritenuta equa dalla Corte.
5. Condannare gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di appello, oltre a quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio; in via istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato, la esponente difesa, insta l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi che si indicano in:
, residente a [...], Tes_1 sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che i beni mobili costituti Ufficio modello Saluzzo Piemonte inizio 900, composto da scrivania, mobile libreria composto da vetrine laterali aperte e cristalleria, come da fotografia che si rammostra, erano mobili di casa in Pino Torinese, e caduti in successione e divenuti di Per_1 proprietà della sig.ra Parte_1
La difesa esponente insta, altresì, per l'ammissione di Consulenza Tecnica D'ufficio atta a procedere alla ricognizione dei beni di cui alla scrittura privata del 06.06.1997, nonché di quelli indicati nell'atto introduttivo, e di cui ai documenti n. 5 e 6 al fine di effettuarne una quantificazione e stima e/o ad individuarne il controvalore.”
PER E : Email_1 Email_2
A. Nel merito e in via principale:
pagina 2 di 11 respingere, perché infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1 di Pavia, nel procedimento R.G.N. 4387/2021, n.548/2024, pubblicata il 20.3.2024, repertorio n.602/2024 del 20.3.2024.
B. In via incidentale: accogliere l'appello formulato in via incidentale da odierna parte appellata e per l'effetto, respinta ogni domanda avversaria, in riforma totale della impugnata sentenza condannare controparte alla restituzione della somma di € 6.892,02 pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale;
B1) In via subordinata, rideterminare l'oggetto della condanna alla restituzione dei beni di cui al contratto di comodato gratuito del 6.6.1997 identificandoli con i beni mobili indicati dalla stessa signora in sede di operazioni peritali del 4.11.2022 e Parte_1 poi oggetto della Consulenza tecnica d'Ufficio redatta nel giudizio di primo grado Tribunale di
Pavia R.G.N. 4387/2021 e condannare controparte alla restituzione della somma di €6.892,02, pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale.
Condannare controparte al rimborso spese legali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Pavia, i signori , e Controparte_1 Parte_2 [...]
quali chiamati all'eredità di al fine di ottenere la CP_2 Persona_2 restituzione di una pluralità di beni mobili concessi in comodato d'uso gratuito al padre con termine finale della sua durata in vita.
Esponeva la ricorrente che, dei suddetti beni, alcuni erano indicati nella scrittura privata datata
6 giugno 1997, con l'espressa previsione che “tali mobili torneranno nella disponibilità di al momento della morte di venendo in tale momento a Parte_1 Persona_2 cessare il contratto di comodato”.
Invocando quindi l'avveramento della condizione risolutiva del contratto di comodato, per la morte del padre comodatario, conveniva in giudizio i chiamati all'eredità in linea retta di quest'ultimo: la coniuge superstite di seconde nozze, ed i figli nati dalla Controparte_3 loro unione, e . Controparte_1 Persona_3
pagina 3 di 11 Instava altresì, in via subordinata, per il risarcimento del danno per l'equivalente economico indicato in € 50.000,00 o in altra somma da quantificarsi in base al valore dei beni al momento della stipula del contratto.
Si costituivano in giudizio i resistenti, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudice disponeva la conversione del rito e la causa veniva istruita mediante CTU per la ricognizione e stima dei beni mobili descritti nella scrittura privata del 06/06/1997.
Il giudizio esitava nella sentenza n. 548/2024, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attrice limitatamente al titolo dedotto, condannando i convenuti alla restituzione dei beni:
1. composto da scrivania con vetro e relativa poltrona, armadio a tre ante con Controparte_4 cassettone intarsiato, a due cassetti (uno portaposate)
2. cassapanca in noce del 1700.
Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di CTU ed alla refusione delle spese di lite.
Il presente giudizio di appello:
Avverso tale sentenza interponeva appello deducendo i Parte_1 seguenti motivi: erronea interpretazione della scrittura privata del 1997, erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali nonché errore nella valutazione della CTU e mancata estensione dell'indagine peritale. Reiterava inoltre, in via subordinata, la richiesta di risarcimento del danno quanto ai beni non reperiti.
Si costituivano in giudizio e contestando i motivi di Controparte_1 Parte_2 gravame dedotti dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
Proponevano inoltre appello in via incidentale per la restituzione della somma di € 6.892,02 pagata a titolo di spese legali attesa la soccombenza reciproca in primo grado che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite.
In via ulteriormente subordinata, instavano per la rideterminazione dell'oggetto della condanna alla restituzione dei beni identificandoli con quelli indicati dalla stessa Parte_1 in sede di operazioni peritali del 4.11.2022 e poi oggetto della CTU redatta nel
[...] giudizio di primo grado.
L'appellata non si costitutiva e ne veniva pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
pagina 4 di 11 Il Giudice, assegnati i termini di cui all'art 352 cpc, fissava l'udienza del 23.9.2025 per la rimessione della causa in decisione. La causa veniva decisa alla camera di consiglio svoltasi il
30.9.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
agiva in giudizio esponendo di essere proprietaria, in quanto Parte_1 unica erede di (sua madre), deceduta in data 31/10/1974, dei seguenti beni mobili: Persona_4
Con
- studio UI (ufficio), risalente al 700, in bois des roses composto da scrivania con vetro e relativa poltrona, armadio a tre ante con cassettone intarsiato, a due cassetti (uno portaposate);
- cassapanca in noce del 1700 e di avere concesso i suddetti beni mobili in comodato d'uso gratuito al padre, giusta scrittura privata datata 6 giugno 1997, con Controparte_5
l'espressa previsione che “tali mobili torneranno nella disponibilità di al Parte_1 momento della morte di venendo in tale momento a cessare il contratto di Persona_2 comodato”.
Deduceva altresì di avere lasciato in uso al padre, sempre sotto il termine finale della sua vita naturale, anche ulteriori beni mobili ereditati dalla madre e precisamente: 3) Biblioteca personale della sig.ra (circa 2.500,00 volumi) ubicata in parte nel locale al primo piano Per_1
(ufficio) ed in parte nel locale adiacente (definito televisione/musica/biblioteca); 4) Tappeti persiani conservati nel locale ufficio, biblioteca e salotto tutti presenti al primo piano;
5)
Argenteria della famiglia di origine della sig.ra ; 6) Ufficio modello Saluzzo Piemonte Per_1 inizio '900 in noce composto da scrivania, mobile libreria composto da vetrine e laterali aperti;
7) Cristalliera;
8) n. 2 credenze in legno di noce di casa . Per_1
Sostine l'appellante che il Tribunale non abbia correttamente interpretato la scrittura privata del
6/06/1997 laddove non ha ritenuto ricompresi nel contratto di comodato anche tali ulteriori beni che, sebbene non espressamente identificati, sarebbero indirettamente richiamati.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbero menzionati nel contratto, laddove si dà atto che presso l'immobile del padre vi erano “…fra l'altro…” i “…seguenti beni mobili…”, da interpretare nel senso che tutti i beni ivi presenti erano pervenuti alla attrice in forza della successione materna e rimasti in godimento al padre.
L'assunto non ha pregio. Ritiene la Corte di condividere quanto al riguardo rilevato dal Giudice di primo grado.
pagina 5 di 11 Va anzitutto osservato che la mera locuzione “fra l'altro” impedisce una identificazione univoca degli oggetti e, come noto, la mancata descrizione dell'oggetto di qualsivoglia contratto ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 1346 c.c. L'oggetto deve essere determinato o, quantomeno, determinabile: a tal fine nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per consentire, senza margini di incertezza, l'esatta identificazione del bene concesso in godimento secondo criteri certi ed oggettivi idonei ad assicurarne una univoca individuazione. Nel caso di specie, nonostante ogni sforzo interpretativo, l'espressione risulta del tutto generica e nessun elemento consente di affermare che fosse stata preordinata dai contraenti ad assumere rilevanza obiettiva e di integrazione verso “tutti gli altri beni mobili” presenti nell'abitazione di Per_2
[...]
Inoltre, nessun espresso riferimento al patrimonio mobiliare proveniente dalla successione mortis causa di viene svolto dai contraenti nell'accordo. Persona_4
Ne consegue che il richiamo dell'appellante ai beni mobili elencati nell'inventario dell'eredità materna (doc. 5 e 6 appellante) risulta del tutto inconferente con riferimento all'oggetto del contratto di comodato in questione.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, concernenti l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali e della CTU, si osserva quanto segue.
Lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe errato, da un lato, nel ritenere che non siano state fornite prove sufficienti circa la sua proprietà sui restanti beni mobili e sulla esistenza di questi presso l'abitazione del de cuius e, dell'altro, nel non estendere la CTU a tutti i beni dalla stessa indicati negli atti del giudizio.
Anche tali motivi sono infondati e devono essere respinti.
Dirimente sul punto è la qualificazione della domanda in termini di azione personale di restituzione o di rivendica. Come è noto, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposi diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto (del quale, pertanto, non deve fornire la prova), ma solo la riconsegna del bene stesso ed è sufficiente che alleghi l'insussistenza di qualsiasi titolo (cfr. Cass. n. 14325/2014). Come spiegato anche dalle pagina 6 di 11 Sezioni Unite della Suprema Corte: “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica, della titolarità del diritto di chi agisce.” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7305/2014).
Nel caso di specie la pretesa restitutoria dei beni mobili identificati dalla ricorrente Pt_1 si fonda sul prospettato rapporto obbligatorio di comodato d'uso gratuito
[...] originariamente intercorso tra la stessa ed il padre, giusta scrittura privata del 06/06/1997.
L'azione, con riferimento ai beni ivi menzionati, ha quindi natura personale e carattere contrattuale con tutte le conseguenze che ne discendono sotto il profilo dell'onere probatorio.
Nello specifico, in tema di comodato, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene di cui chiede la restituzione, ma soltanto l'esistenza del contratto di comodato e il rifiuto alla restituzione conseguente al venir meno del vincolo contrattuale.
Al contrario, con riferimento ai beni non oggetto del contratto azionato, la domanda è da qualificarsi in termini di rivendicazione, non avendo il rapporto azionato fondamento in un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che il soggetto che agisce in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. è sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà.
Ritiene la Corte che nel caso di specie la suddetta prova non possa ritenersi raggiunta.
L'appellante depositava sul punto i documenti 5 e 6 (in questo giudizio confluiti nel doc 3), il primo denominato “riconoscimento” apparentemente concluso tra e Controparte_5
a seguito della morte dei di lei genitori ed il secondo intestato “inventario Persona_4 argenteria – tappeti persiani – quadri” firmato esclusivamente da . Persona_4
Ebbene tali documenti non provano in alcun modo la proprietà dei beni ivi indicati in capo a
, in quanto anzitutto si compongono di elenchi di numerosissimi beni del tutto Parte_1 generici che non permettono in alcun modo una identificazione univoca degli stessi e in ogni caso, essendo documenti molto risalenti nel tempo (ancor prima della morte di ), Persona_4
pagina 7 di 11 non tengono conto di eventuali vicende giuridiche intervenute successivamente e non provano neppure che i beni elencati fossero, al momento della morte, effettivamente nel possesso o nella detenzione del o che si trovassero presso la sua abitazione. Controparte_5
Conseguentemente appare del tutto corretta la decisione del Tribunale di limitare le indagini peritali ai soli beni mobili indicati nel contratto del 6.6.1997, in quanto unici beni con riferimento ai quali risulta assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente circa la domanda di restituzione.
Come noto infatti la CTU non può avere carattere esplorativo e non può pertanto servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. È infatti precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo e la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Quindi il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Anche il secondo e terzo motivo sono dunque infondati debbono essere respinti.
Il rigetto della domanda di restituzione dagli ulteriori beni risulta del tutto assorbente rispetto alla subordinata richiesta di risarcimento del danno per i beni eventualmente non reperiti.
L'appello principale, dunque, stante l'infondatezza di tutti i motivi sollevati, è infondato e deve essere respinto.
Quanto ai motivi di appello incidentale proposti si osserva quanto segue.
Con i primi motivi di appello incidentale parte appellata censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulla eccezione avente ad oggetto la natura confessoria della dichiarazione dell'appellante e per errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Occorre anzitutto rilevare che i suddetti motivi, per come formulati, presentano rilevanti criticità. Non risultano infatti rassegnate coerenti conclusioni e non è chiaro, a fronte delle contestazioni mosse alla sentenza di primo grado, quale sia la domanda formulata dall'appellante in via incidentale.
pagina 8 di 11 Le conclusioni in atti sono formulate nei seguenti termini:
“B. In via incidentale: accogliere l'appello formulato in via incidentale da odierna parte appellata e per l'effetto, respinta ogni domanda avversaria, in riforma totale della impugnata sentenza condannare controparte alla restituzione della somma di € 6.892,02 pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale;
B1) In via subordinata, rideterminare l'oggetto della condanna alla restituzione dei beni di cui al contratto di comodato gratuito del 6.6.1997 identificandoli con i beni mobili indicati dalla stessa signora in sede di operazioni peritali del 4.11.2022 Parte_1
e poi oggetto della Consulenza tecnica d'Ufficio redatta nel giudizio di primo grado Tribunale di Pavia R.G.N. 4387/2021 e condannare controparte alla restituzione della somma di
€6.892,02, pagata a titolo di spese legali liquidate in forza dell'impugnato titolo giudiziale.”
Quanto al primo punto, esso concerne esclusivamente la condanna alle spese di lite e corrisponde in verità al terzo motivo spiegato in atti del quale si dirà a breve.
Quanto al secondo punto, da ricondurre quindi, con grande sforzo interpretativo, ai primi due motivi proposti, la domanda risulta del tutto generica, non essendo possibile identificare in modo certo quali siano i beni che ha identificato in via peritale. Nella Parte_1 relazione tecnica depositata nel corso del primo grado di giudizio, infatti, non risulta riportata alcuna dichiarazione della stessa.
Peraltro, a ben vedere, nel corpo dell'atto gli appellanti si riferiscono piuttosto a confessioni rese nell'atto introduttivo di un diverso giudizio (Tribunale di Pavia RGN 4472/2021), ovvero nell'istanza di mediazione presentata sempre in quel giudizio. Non vi è dunque coerenza tra le censure mosse dagli appellanti nel corpo dell'atto e le conclusioni rassegnate.
Con particolare riferimento poi all'errata interpretazione delle risultanze probatorie, si osserva quanto segue. È evidente che la condanna alla restituzione della in noce rappresenti Parte_3 un punto controverso della statuizione di primo grado laddove tale mobilio non risulta tra i beni espressamente individuati nel contratto di comodato per cui è causa. Tuttavia, non risulta formulata a riguardo una puntuale domanda (di ri-restituzione?).
Come già evidenziato la generica richiesta di rideterminazione della condanna avuto riguardo alle dichiarazione dell'appellante in sede di operazioni peritali non permette di individuare in modo univoco quali siano i beni che gli appellati ritengono “inclusi”, tenuto conto che non vi è alcuna dichiarazione di e che di fatto gli appellanti considerano “non Parte_1
pagina 9 di 11 esistenti”, al pari della cassapanca in noce, anche i restanti mobili dello studio stile XIV CP_4 che tuttavia sono espressamente riconosciuti dalla CTU.
Da ultimo l'appellante formula appello incidentale volto alla restituzione delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. In particolare deduce la mancata applicazione in sede di liquidazione del principio di compensazione per soccombenza reciproca.
Si ritiene sul punto di condividere il già richiamato orientamento, da ultimo espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
32061/2022).
Nella fattispecie, dunque non ricorre nessuna delle situazioni previste dall'art. 92, comma 2
c.p.c. per derogare al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. sulle spese processuali e di
CTU.
I motivi di appello incidentale sono quindi tutti infondati e devono essere respinti.
In conclusione, tanto l'appello principale quanto quelli incidentali sono infondati e devono essere rigettati con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 548/2024.
Attesa la reciproca soccombenza, ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello e degli appelli incidentali consegue inoltre la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater, D.P.R. n.115/2022, dell'appellante principale e degli appellanti incidentali al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 2998/2024 avente per oggetto l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 10 di 11 nonché l'appello incidentale proposto da Parte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 548/2024, pubblicata in data
[...]
5.9.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2
3. dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato dovuto per l'impugnazione ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 30/09/2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Maria Grazia Federici
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