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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1089/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Il Giudice designato, dott.ssa Concetta Alacqua, letti gli atti del procedimento n. 1089/2024 RG, promosso da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.06.1986,
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE –
Avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato – la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 cpc e artt. 1168 e ss. c.c., depositato in data 16.10.2024,
si rivolgeva al Tribunale adito, esponendo: Parte_1
-di essere comproprietario, unitamente al fratello , di un Persona_1 appartamento per civile abitazione, sito in Rocca di Caprileone, Via Palermo n. 5, identificato al NCEU al foglio 3, part. 22 sub 15, a loro pervenuto per testamento pubblico del 20.6.1997, nonché di essere unico proprietario di un locale deposito
(garage) ubicato in via Palermo n. 11 dello stesso comune, identificato al foglio 3, part. 22 sub 26, giusto atto di compravendita dell'11.02.2020;
-che, a seguito di una denuncia-querela, per asseriti maltrattamenti psichici, sporta dalla convivente more uxorio , era sottoposto, il 1.12.2022, alla misura Parte_2 cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione di sua proprietà adibita a residenza del nucleo familiare e dell'allontanamento dallo stesso nucleo familiare;
-che, con sentenza n. 892/2023 del 12.10.2023, depositata in data 28.12.2023, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1947/2022 RGNR a cui era stato sottoposto,
Pagina 1 il ricorrente veniva assolto dall'accusa con formula piena e per l'effetto veniva revocata la misura cautelare imposta;
-che, venuta meno la suddetta misura cautelare, in data 20.10.2023 si recava presso il locale deposito di sua proprietà, per prelevare dei beni mobili che si trovavano ivi custoditi e che ciò non era possibile a causa della sostituzione della serratura;
-che, in data 14.12.2023, cercava di fare accesso anche all'abitazione sita in Via
Palermo n. 5, constatando che anche la serratura dell'appartamento era stata sostituita senza che gliene fosse stato dato alcun avviso;
-che, fino alla misura cautelare dell'allontanamento, aveva da sempre goduto degli immobili, pacificamente ed ininterrottamente, sede del proprio nucleo familiare, accedendovi con le chiavi, che erano nel suo normale possesso.
Deduceva che il comportamento della integrava lo spoglio e, ritenendo Pt_2 sussistenti i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., chiedeva l'immediata reintegra nel possesso dei propri beni e diritti connessi, ordinando la cessazione di ogni molestia e/o turbativa e la immediata consegna, da parte della delle chiavi di accesso ad Pt_2 entrambi gli immobili e/o comunque l'adozione di ogni misura atta a consentire allo stesso di esercitare i propri diritti e ripristinare lo stato dei luoghi;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Parte_2
l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso proposto per lo spirare del termine annuale dal sofferto spoglio.
Nel merito rilevava che la sostituzione delle chiavi era avvenuta in occasione dell'applicazione della misura cautelare a carico del , stante il timore e la Parte_1 paura di ritorsioni violente che la aveva e continuava ad avere nei confronti del Pt_2 nonché per la paura di essere estromessa dall'abitazione che, unitamente al Parte_1 locale deposito, era stata adibita, a partire dal 2006, a residenza del nucleo familiare accresciuto dalla nascita di due figli e pertanto aveva respinto la richiesta di consegna delle chiavi.
Rilevava, infine, che era pendente il giudizio n. 1049/2023 RG, nell'ambito del quale la resistente aveva chiesto al Giudice della “ Famiglia”- tra l'altro- l'assegnazione della casa familiare.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso, perché infondato e tardivo, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
In corso di causa veniva tentata tra le parti la conciliazione, che tuttavia ha avuto esito negativo.
Pagina 2 Il procedimento veniva istruito documentalmente e all'udienza del 22.1.2025 veniva posto in riserva per la decisione.
***
Il ricorrente ha chiesto la tutela possessoria contro lo spoglio violento e clandestino, posto in essere da , mediante la sostituzione della serratura, per l'accesso Parte_2 all'immobile di cui è comproprietario, unitamente al fratello, nonché della serratura per l'accesso al locale deposito di cui è unico proprietario, come sopra descritti.
In via preliminare, giova ricordare che lo spoglio consiste in qualsiasi comportamento tendente a privare, parzialmente o totalmente, il possessore della disponibilità del bene oggetto di possesso, alterando lo stato di fatto in cui esso si trova ovvero togliendo o impedendo il suo esercizio, a nulla rilevando se tale possesso sia illegittimo, abusivo o di malafede, purché non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cfr. Cass. n. 9381 del 1995; Cass. n. 3906 del 2000; Cass. n. 1274 del 1999).
Inoltre, occorre la violenza o la clandestinità della condotta dello spoliator: infatti, la mancanza di uno di tali, ed alternativi, elementi di qualificazione ricondurrebbe la controversia nell'alveo dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., alla cui stregua rilevano semmai condotte di turbativa idonee a ridurre la comodità del possesso o a renderne meno agevole l'esercizio (v., per tutte, Cass., n. 19586/2016). Infine, ai sensi dell'art. 1168 c.c., occorre che l'azione di reintegrazione venga proposta nel termine di decadenza di un anno che decorre, nel caso di spoglio violento, dal sofferto spoglio, mentre, nel caso di spoglio clandestino, dal giorno della scoperta o, meglio, dal momento in cui lo spoliato è in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cfr. Cass., n. 7267/2006).
Occorre accertare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente.
Non è contestato che l'abitazione e il locale deposito (garage), come sopra descritti, erano l'abitazione familiare.
E', altresì, pacifico che, prima dell'allontanamento del dall'abitazione, Parte_1 avvenuto in data 1.12.2022, per causa di forza maggiore, in conseguenza dell'applicazione della misura cautelare a seguito della denunzia – querela sporta dalla resistente egli era in possesso delle chiavi di accesso ai suddetti Pt_2 immobili, dove viveva con la famiglia.
Pagina 3 Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'esistenza del possesso in capo al ricorrente in merito agli immobili reclamati, sino all'applicazione della misura cautelare sopra descritta.
Inoltre, dagli atti di causa risulta provato altresì che il ricorrente ha subito lo spoglio del possesso degli immobili in questione, mediante la sostituzione delle serrature avvenuto con violenza e clandestinità e a sua insaputa;
circostanze, queste, pienamente ammesse della resistente che ha dichiarato di aver provveduto a Pt_2 sostituire la serratura sia dell'immobile che del locale deposito (garage) annesso e/o pertinenza dello stesso, volendolo escludere dalla fruizione.
In particolare, nella memoria di costituzione, esattamente a pag. 3, la ha Pt_2 espressamente dichiarato, che la sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso all'appartamento e al locale accessorio a suo servizio, risaliva all'applicazione della misura cautelare a carico dell'ex convivente, perché aveva paura di subire ritorsioni violente da parte del e di essere estromessa dalla casa familiare, Parte_1 considerato che lo stesso la minacciava di gettare in mezzo alla strada.
Ella ha anche dichiarato di aver sempre respinto le richieste di condividere l'appartamento e di consegnare le chiavi per timore di incontrare l'ex convivente.
Per la giurisprudenza, la violenza quale presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c. c. implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto “animus spoliandi”); la clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio, nel momento in cui questo viene posto in essere (Cfr. Cass.
n. 11453 del 2000; Cass. ord. n. 24673 del 2013).
Ed ancora, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possono venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso, sicché ciò che rileva è che il possessore, usando l'ordinaria diligenza ed, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cfr. cass. 8911 del 2017; cass. n. 12740 del 2006).
Pagina 4 Deve ritenersi nel caso in esame che lo spoglio subito dal ricorrente, posto in essere dall'ex convivente mediante sostituzione della serratura e delle chiavi di Pt_2 accesso agli immobili, sia stato sia violento, perché posto in essere contro la volontà del , il quale non aveva né autorizzato né consentito, anche solo Parte_1 tacitamente, la sostituzione della serratura, nonché clandestino perché è avvenuto a sua insaputa.
Né tanto meno assume rilievo quanto rappresentato dalla resistente circa la pendenza del procedimento n. 1049/2023 RG, nell'ambito del quale è stata chiesta dalla ZÌ l'assegnazione della casa familiare (ossia appartamento e garage) affinchè potesse continuare ad abitarla unitamente ai figli.
Ad oggi, infatti, non è stato emesso e/o adottato alcun provvedimento in tal senso, ragion per cui sussiste in capo al ricorrente la situazione di detenzione qualificata come sopra descritta che non si ritiene sia venuta meno per effetto dell'allontanamento del dall'abitazione, in quanto ciò è avvenuto a seguito Parte_1 di apposito provvedimento giurisdizionale (applicazione della misura cautelare).
Non si ritine, infatti, che tale allontanamento per causa di forza maggiore abbia potuto recidere la relazione di fatto con i beni oggetto di tutela possessoria.
Il cambio della serratura da parte della resistente è circostanza pacifica in atti e costituisce indubbiamente uno spoglio violento, oltre che clandestino.
La stessa ha peraltro impedito l'accesso anche successivamente, una volta venuta meno la misura cautelare, non provvedendo alla consegna delle nuove chiavi per come richiesta dal in quanto, a dire della stessa, aveva timore ad Parte_1 incontrare l'ex convivente per paura di ritorsioni violente.
Tale circostanza in questa sede è priva di rilievo, atteso che tali aspetti sono estranei alla tutela possessoria, potendo eventualmente essere oggetto di valutazioni in altra sede, ove opportunamente proposti dalla ZÌ.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi infondata anche l'eccepita tardività del ricorso, sollevata dalla resistente.
Come sopra già specificato, nel caso in esame lo spoglio, oltre ad essere stato violento, ha assunto anche i caratteri della clandestinità.
La suprema Corte, in merito, è chiara nel sostenere che: “In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello
Pagina 5 spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio…”; (Cfr. Cass. n. 23870 del 2021).
Ed ancora: “Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio”; (Cfr. Cass. n. 20228 del 2009).
Lo spossessamento, per stessa ammissione della resistente, si è verificato a seguito dell'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare a cui fu sottoposto il a far data dall'1.12.2022, a seguito della denuncia sporta Parte_1 dalla Pt_2
Tuttavia, risulta dalla documentazione, allegata in atti, e non contestata, la circostanza che la misura cautelare è stata revocata con la sentenza del Tribunale di Patti n. 892 del 2023, del 12.10.2023 e depositata in data 28.12.2023, con la quale il ricorrente è stato assolto con formula piena dalle accuse.
Il ricorrente ha riferito di avere appreso del cambio della serratura del locale deposito in occasione dell'accesso effettuato in data 20.10.2023; tali circostanze non sono state contestate dalla parte resistente.
Risulta in atti che, già dal momento del primo accesso, il ricorrente aveva provveduto ad inviare apposita pec al legale della chiedendo la consegna di copia delle Pt_2 nuove chiavi, sia del locale deposito che dell'appartamento, presso il quale, tuttavia non ha fatto materiale accesso, prima del 14.12.2023, a suo dire- per ragioni di mera opportunità, fino al momento del deposito delle motivazioni della sentenza.
Quindi, è evidente che, in occasione del primo accesso, avvenuto in data 20.10.2023, avendo appurato l'avvenuta sostituzione della serratura del locale deposito, era in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, l'avvenuto spoglio anche dell'immobile principale, sede del nucleo familiare.
Tali circostanze non risultano contestate dalla ricorrente.
Conseguentemente, tenuto conto della data del deposito del ricorso, avvenuto il
16.10.2024, alla luce dei principi generali sopra richiamati di cui all'art. 1168 c.c., deve ritenersi la domanda del ricorrente tempestivamente proposta.
Pagina 6 Alla luce di tutto quanto sopra, accertati tutti i presupposti della domanda di reintegrazione, il ricorso proposto dal ricorrente va accolto e a va Parte_2 ordinato di reintegrare immediatamente nel possesso , mediante Parte_1 consegna delle chiavi dell'immobile sito in Rocca di Caprileone, Via Palermo n. 5, in catasto al foglio 3, part. 22 sub 15 e del locale deposito (garage) sito nello stesso comune, in via Palermo n. 11, in catasto al foglio 3 part. 22 sub. 26.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Pt_2
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
[...]
n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminato a complessità bassa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato ne va Parte_1 disposto il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
1089/2024 RG, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso promosso da , così provvede: Parte_1
1) accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a Parte_1 Pt_2 di reintegrare immediatamente controparte nel possesso degli immobili sopra
[...] specificati, mediante consegna delle relative chiavi;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, con pagamento in Parte_2 favore dell , spese che liquida in complessivi euro 1.615,00, oltre spese Pt_3 generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso il 07.04.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Il Giudice designato, dott.ssa Concetta Alacqua, letti gli atti del procedimento n. 1089/2024 RG, promosso da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.06.1986,
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE –
Avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato – la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 cpc e artt. 1168 e ss. c.c., depositato in data 16.10.2024,
si rivolgeva al Tribunale adito, esponendo: Parte_1
-di essere comproprietario, unitamente al fratello , di un Persona_1 appartamento per civile abitazione, sito in Rocca di Caprileone, Via Palermo n. 5, identificato al NCEU al foglio 3, part. 22 sub 15, a loro pervenuto per testamento pubblico del 20.6.1997, nonché di essere unico proprietario di un locale deposito
(garage) ubicato in via Palermo n. 11 dello stesso comune, identificato al foglio 3, part. 22 sub 26, giusto atto di compravendita dell'11.02.2020;
-che, a seguito di una denuncia-querela, per asseriti maltrattamenti psichici, sporta dalla convivente more uxorio , era sottoposto, il 1.12.2022, alla misura Parte_2 cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione di sua proprietà adibita a residenza del nucleo familiare e dell'allontanamento dallo stesso nucleo familiare;
-che, con sentenza n. 892/2023 del 12.10.2023, depositata in data 28.12.2023, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1947/2022 RGNR a cui era stato sottoposto,
Pagina 1 il ricorrente veniva assolto dall'accusa con formula piena e per l'effetto veniva revocata la misura cautelare imposta;
-che, venuta meno la suddetta misura cautelare, in data 20.10.2023 si recava presso il locale deposito di sua proprietà, per prelevare dei beni mobili che si trovavano ivi custoditi e che ciò non era possibile a causa della sostituzione della serratura;
-che, in data 14.12.2023, cercava di fare accesso anche all'abitazione sita in Via
Palermo n. 5, constatando che anche la serratura dell'appartamento era stata sostituita senza che gliene fosse stato dato alcun avviso;
-che, fino alla misura cautelare dell'allontanamento, aveva da sempre goduto degli immobili, pacificamente ed ininterrottamente, sede del proprio nucleo familiare, accedendovi con le chiavi, che erano nel suo normale possesso.
Deduceva che il comportamento della integrava lo spoglio e, ritenendo Pt_2 sussistenti i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., chiedeva l'immediata reintegra nel possesso dei propri beni e diritti connessi, ordinando la cessazione di ogni molestia e/o turbativa e la immediata consegna, da parte della delle chiavi di accesso ad Pt_2 entrambi gli immobili e/o comunque l'adozione di ogni misura atta a consentire allo stesso di esercitare i propri diritti e ripristinare lo stato dei luoghi;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Parte_2
l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso proposto per lo spirare del termine annuale dal sofferto spoglio.
Nel merito rilevava che la sostituzione delle chiavi era avvenuta in occasione dell'applicazione della misura cautelare a carico del , stante il timore e la Parte_1 paura di ritorsioni violente che la aveva e continuava ad avere nei confronti del Pt_2 nonché per la paura di essere estromessa dall'abitazione che, unitamente al Parte_1 locale deposito, era stata adibita, a partire dal 2006, a residenza del nucleo familiare accresciuto dalla nascita di due figli e pertanto aveva respinto la richiesta di consegna delle chiavi.
Rilevava, infine, che era pendente il giudizio n. 1049/2023 RG, nell'ambito del quale la resistente aveva chiesto al Giudice della “ Famiglia”- tra l'altro- l'assegnazione della casa familiare.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso, perché infondato e tardivo, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
In corso di causa veniva tentata tra le parti la conciliazione, che tuttavia ha avuto esito negativo.
Pagina 2 Il procedimento veniva istruito documentalmente e all'udienza del 22.1.2025 veniva posto in riserva per la decisione.
***
Il ricorrente ha chiesto la tutela possessoria contro lo spoglio violento e clandestino, posto in essere da , mediante la sostituzione della serratura, per l'accesso Parte_2 all'immobile di cui è comproprietario, unitamente al fratello, nonché della serratura per l'accesso al locale deposito di cui è unico proprietario, come sopra descritti.
In via preliminare, giova ricordare che lo spoglio consiste in qualsiasi comportamento tendente a privare, parzialmente o totalmente, il possessore della disponibilità del bene oggetto di possesso, alterando lo stato di fatto in cui esso si trova ovvero togliendo o impedendo il suo esercizio, a nulla rilevando se tale possesso sia illegittimo, abusivo o di malafede, purché non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cfr. Cass. n. 9381 del 1995; Cass. n. 3906 del 2000; Cass. n. 1274 del 1999).
Inoltre, occorre la violenza o la clandestinità della condotta dello spoliator: infatti, la mancanza di uno di tali, ed alternativi, elementi di qualificazione ricondurrebbe la controversia nell'alveo dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., alla cui stregua rilevano semmai condotte di turbativa idonee a ridurre la comodità del possesso o a renderne meno agevole l'esercizio (v., per tutte, Cass., n. 19586/2016). Infine, ai sensi dell'art. 1168 c.c., occorre che l'azione di reintegrazione venga proposta nel termine di decadenza di un anno che decorre, nel caso di spoglio violento, dal sofferto spoglio, mentre, nel caso di spoglio clandestino, dal giorno della scoperta o, meglio, dal momento in cui lo spoliato è in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cfr. Cass., n. 7267/2006).
Occorre accertare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente.
Non è contestato che l'abitazione e il locale deposito (garage), come sopra descritti, erano l'abitazione familiare.
E', altresì, pacifico che, prima dell'allontanamento del dall'abitazione, Parte_1 avvenuto in data 1.12.2022, per causa di forza maggiore, in conseguenza dell'applicazione della misura cautelare a seguito della denunzia – querela sporta dalla resistente egli era in possesso delle chiavi di accesso ai suddetti Pt_2 immobili, dove viveva con la famiglia.
Pagina 3 Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'esistenza del possesso in capo al ricorrente in merito agli immobili reclamati, sino all'applicazione della misura cautelare sopra descritta.
Inoltre, dagli atti di causa risulta provato altresì che il ricorrente ha subito lo spoglio del possesso degli immobili in questione, mediante la sostituzione delle serrature avvenuto con violenza e clandestinità e a sua insaputa;
circostanze, queste, pienamente ammesse della resistente che ha dichiarato di aver provveduto a Pt_2 sostituire la serratura sia dell'immobile che del locale deposito (garage) annesso e/o pertinenza dello stesso, volendolo escludere dalla fruizione.
In particolare, nella memoria di costituzione, esattamente a pag. 3, la ha Pt_2 espressamente dichiarato, che la sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso all'appartamento e al locale accessorio a suo servizio, risaliva all'applicazione della misura cautelare a carico dell'ex convivente, perché aveva paura di subire ritorsioni violente da parte del e di essere estromessa dalla casa familiare, Parte_1 considerato che lo stesso la minacciava di gettare in mezzo alla strada.
Ella ha anche dichiarato di aver sempre respinto le richieste di condividere l'appartamento e di consegnare le chiavi per timore di incontrare l'ex convivente.
Per la giurisprudenza, la violenza quale presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c. c. implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto “animus spoliandi”); la clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio, nel momento in cui questo viene posto in essere (Cfr. Cass.
n. 11453 del 2000; Cass. ord. n. 24673 del 2013).
Ed ancora, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possono venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso, sicché ciò che rileva è che il possessore, usando l'ordinaria diligenza ed, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cfr. cass. 8911 del 2017; cass. n. 12740 del 2006).
Pagina 4 Deve ritenersi nel caso in esame che lo spoglio subito dal ricorrente, posto in essere dall'ex convivente mediante sostituzione della serratura e delle chiavi di Pt_2 accesso agli immobili, sia stato sia violento, perché posto in essere contro la volontà del , il quale non aveva né autorizzato né consentito, anche solo Parte_1 tacitamente, la sostituzione della serratura, nonché clandestino perché è avvenuto a sua insaputa.
Né tanto meno assume rilievo quanto rappresentato dalla resistente circa la pendenza del procedimento n. 1049/2023 RG, nell'ambito del quale è stata chiesta dalla ZÌ l'assegnazione della casa familiare (ossia appartamento e garage) affinchè potesse continuare ad abitarla unitamente ai figli.
Ad oggi, infatti, non è stato emesso e/o adottato alcun provvedimento in tal senso, ragion per cui sussiste in capo al ricorrente la situazione di detenzione qualificata come sopra descritta che non si ritiene sia venuta meno per effetto dell'allontanamento del dall'abitazione, in quanto ciò è avvenuto a seguito Parte_1 di apposito provvedimento giurisdizionale (applicazione della misura cautelare).
Non si ritine, infatti, che tale allontanamento per causa di forza maggiore abbia potuto recidere la relazione di fatto con i beni oggetto di tutela possessoria.
Il cambio della serratura da parte della resistente è circostanza pacifica in atti e costituisce indubbiamente uno spoglio violento, oltre che clandestino.
La stessa ha peraltro impedito l'accesso anche successivamente, una volta venuta meno la misura cautelare, non provvedendo alla consegna delle nuove chiavi per come richiesta dal in quanto, a dire della stessa, aveva timore ad Parte_1 incontrare l'ex convivente per paura di ritorsioni violente.
Tale circostanza in questa sede è priva di rilievo, atteso che tali aspetti sono estranei alla tutela possessoria, potendo eventualmente essere oggetto di valutazioni in altra sede, ove opportunamente proposti dalla ZÌ.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi infondata anche l'eccepita tardività del ricorso, sollevata dalla resistente.
Come sopra già specificato, nel caso in esame lo spoglio, oltre ad essere stato violento, ha assunto anche i caratteri della clandestinità.
La suprema Corte, in merito, è chiara nel sostenere che: “In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello
Pagina 5 spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio…”; (Cfr. Cass. n. 23870 del 2021).
Ed ancora: “Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio”; (Cfr. Cass. n. 20228 del 2009).
Lo spossessamento, per stessa ammissione della resistente, si è verificato a seguito dell'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare a cui fu sottoposto il a far data dall'1.12.2022, a seguito della denuncia sporta Parte_1 dalla Pt_2
Tuttavia, risulta dalla documentazione, allegata in atti, e non contestata, la circostanza che la misura cautelare è stata revocata con la sentenza del Tribunale di Patti n. 892 del 2023, del 12.10.2023 e depositata in data 28.12.2023, con la quale il ricorrente è stato assolto con formula piena dalle accuse.
Il ricorrente ha riferito di avere appreso del cambio della serratura del locale deposito in occasione dell'accesso effettuato in data 20.10.2023; tali circostanze non sono state contestate dalla parte resistente.
Risulta in atti che, già dal momento del primo accesso, il ricorrente aveva provveduto ad inviare apposita pec al legale della chiedendo la consegna di copia delle Pt_2 nuove chiavi, sia del locale deposito che dell'appartamento, presso il quale, tuttavia non ha fatto materiale accesso, prima del 14.12.2023, a suo dire- per ragioni di mera opportunità, fino al momento del deposito delle motivazioni della sentenza.
Quindi, è evidente che, in occasione del primo accesso, avvenuto in data 20.10.2023, avendo appurato l'avvenuta sostituzione della serratura del locale deposito, era in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, l'avvenuto spoglio anche dell'immobile principale, sede del nucleo familiare.
Tali circostanze non risultano contestate dalla ricorrente.
Conseguentemente, tenuto conto della data del deposito del ricorso, avvenuto il
16.10.2024, alla luce dei principi generali sopra richiamati di cui all'art. 1168 c.c., deve ritenersi la domanda del ricorrente tempestivamente proposta.
Pagina 6 Alla luce di tutto quanto sopra, accertati tutti i presupposti della domanda di reintegrazione, il ricorso proposto dal ricorrente va accolto e a va Parte_2 ordinato di reintegrare immediatamente nel possesso , mediante Parte_1 consegna delle chiavi dell'immobile sito in Rocca di Caprileone, Via Palermo n. 5, in catasto al foglio 3, part. 22 sub 15 e del locale deposito (garage) sito nello stesso comune, in via Palermo n. 11, in catasto al foglio 3 part. 22 sub. 26.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Pt_2
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
[...]
n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminato a complessità bassa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato ne va Parte_1 disposto il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
1089/2024 RG, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso promosso da , così provvede: Parte_1
1) accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a Parte_1 Pt_2 di reintegrare immediatamente controparte nel possesso degli immobili sopra
[...] specificati, mediante consegna delle relative chiavi;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, con pagamento in Parte_2 favore dell , spese che liquida in complessivi euro 1.615,00, oltre spese Pt_3 generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso il 07.04.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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