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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3635 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Linda Dal Fiume
e
SERAFINI IL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Guerrato Trissino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
le parti come sopra assistite e rappresentate, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, al solo fine di tutelare il benessere della loro figlia Per_1
e al fine di regolamentare tra loro la responsabilità genitoriale
CONGIUNTAMENTE CHIEDONO
che l'On. Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, Voglia accogliere ed omologare con sentenza le seguenti
CONDIZIONI
I°) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con colloca- Per_1
zione prevalente presso la casa familiare in Valdagno Contrada Seladi n. 12, insieme alla madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla Per_1
salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei giorni in cui la figlia sarà con ciascuno di essi, salvo impegni già assunti dalla minore.
A tale scopo i genitori si impegnano a comunicarsi immediatamente e reciprocamente e a concordare se possibile, attività e impegni della figlia da loro consentite o disposte.
II°) Assegnare la casa familiare sita in Valdagno, Contrada Seladi n. 12, di proprietà di en-
trambi i ricorrenti, alla signora ER IL, con l'arredo ivi presente, la quale vi risiederà
insieme alla figlia , sino alla maggiore età e indipendenza economica di quest'ultima, Per_1 obbligandosi entrambi i genitori (nonché comproprietari) a versare mensilmente, fino all'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile casa familiare, la quota della rata mensile di ammortamento prevista dal citato contratto nella misura del 50% ciascuno,
comprensiva dei costi fissi ulteriori applicati dalla banca e dei costi della assicurazione dell'immobile medesimo;
III°) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 09:00 sino alla domenica sera alle ore
20:00 e avrà cura di far cenare la bimba e riportarla dalla madre pronta per andare a letto,
assicurando alla madre almeno una videochiamata al giorno;
Pers
- nella settimana in cui nel week end la figlia starà con il padre, quest'ultimo potrà tenere nevra il mercoledì pomeriggio dall'uscita dell'asilo sino alla sera alle ore 20:00 avendo cura di cenare con la bambina e riportarla dalla madre;
nella settimana in cui la bimba trascorrerà
il week end con la madre, il padre potrà tenere il mercoledì e il venerdì pomeriggio Per_1
dall'uscita dell'asilo sino alla sera alle ore 20:00 avendo cura di farla cenare e riportandola dalla madre all'orario stabilito.
- Durante il periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere due settimane anche Per_1
non continuative con ciascuno dei genitori, i quali avranno cura di comunicarsi il periodo prescelto entro il 31 marzo di ciascun anno.
- durante il periodo natalizio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno Per_1
di Natale o Santo Stefano e il Capodanno o l'Epifania; con possibilità, a seconda delle ferie dei genitori, di trascorrere più giorni consecutivi con l'uno e l'altro rispettando i giorni presta-
biliti.
- durante le vacanze Pasquali ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o il Lunedì di Pasquetta;
- in caso di ponti infrasettimanali ovvero di festività infrasettimanali, i genitori si alterneranno di volta in volta i periodi, secondo il calendario;
- trascorrerà il compleanno del genitore con quest'ultimo. Per_1
Le parti, con la firma del presente ricorso, si danno reciprocamente atto che potranno accor-
darsi diversamente rispetto alle condizioni sopra indicate, con la precisazione che in caso di disaccordo sarà vigente il regime regolamentato.
IV°) il signor si obbliga, entro il giorno 22 di ogni mese, a versare mediante Parte_1
accredito bancario sul conto corrente di ER IL a titolo di contribuzione al manteni-
mento ordinario della figlia la somma mensile di €200,00, annualmente rivalutabile Per_1
secondo gli indici Istat a far data dal mese di settembre 2025, oltre a pagare direttamente,
ov-vero rimborsarle, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute per , Per_1
così come indicate e disciplinate nell'allegato D) del Protocollo del Tribunale di Vicenza
datato 26.10.2017 noto alle parti e allegato al presente ricorso al doc. 11.
V°) I ricorrenti dichiarano che ai fini delle detrazioni fiscali la figlia sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'Assegno Unico Universale erogato dall' sarà trattenuto interamente, nella misura del 100%, dalla madre con obbligo per CP_1
entrambe le parti di collaborare affinché la domanda e la relativa documentazione necessaria possano essere depositate tempestivamente presso gli organi preposti.
VI°) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. A tal fine le parti dichiarano di impegnarsi a partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare territorialmente competente.
VII°) Le spese e competenze legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti;
ciascuna parte pagherà il proprio procuratore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.10.2024 e ER IL hanno Parte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore
. Per_1
All'esito dell'udienza del 04.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
La casa familiare, sita in Valdagno (VI) in Contrada Seladi n. 12, va assegnata a ER
IL in quanto genitore convivente con la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25.3.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3635 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Linda Dal Fiume
e
SERAFINI IL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Guerrato Trissino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
le parti come sopra assistite e rappresentate, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, al solo fine di tutelare il benessere della loro figlia Per_1
e al fine di regolamentare tra loro la responsabilità genitoriale
CONGIUNTAMENTE CHIEDONO
che l'On. Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, Voglia accogliere ed omologare con sentenza le seguenti
CONDIZIONI
I°) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con colloca- Per_1
zione prevalente presso la casa familiare in Valdagno Contrada Seladi n. 12, insieme alla madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla Per_1
salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei giorni in cui la figlia sarà con ciascuno di essi, salvo impegni già assunti dalla minore.
A tale scopo i genitori si impegnano a comunicarsi immediatamente e reciprocamente e a concordare se possibile, attività e impegni della figlia da loro consentite o disposte.
II°) Assegnare la casa familiare sita in Valdagno, Contrada Seladi n. 12, di proprietà di en-
trambi i ricorrenti, alla signora ER IL, con l'arredo ivi presente, la quale vi risiederà
insieme alla figlia , sino alla maggiore età e indipendenza economica di quest'ultima, Per_1 obbligandosi entrambi i genitori (nonché comproprietari) a versare mensilmente, fino all'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile casa familiare, la quota della rata mensile di ammortamento prevista dal citato contratto nella misura del 50% ciascuno,
comprensiva dei costi fissi ulteriori applicati dalla banca e dei costi della assicurazione dell'immobile medesimo;
III°) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 09:00 sino alla domenica sera alle ore
20:00 e avrà cura di far cenare la bimba e riportarla dalla madre pronta per andare a letto,
assicurando alla madre almeno una videochiamata al giorno;
Pers
- nella settimana in cui nel week end la figlia starà con il padre, quest'ultimo potrà tenere nevra il mercoledì pomeriggio dall'uscita dell'asilo sino alla sera alle ore 20:00 avendo cura di cenare con la bambina e riportarla dalla madre;
nella settimana in cui la bimba trascorrerà
il week end con la madre, il padre potrà tenere il mercoledì e il venerdì pomeriggio Per_1
dall'uscita dell'asilo sino alla sera alle ore 20:00 avendo cura di farla cenare e riportandola dalla madre all'orario stabilito.
- Durante il periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere due settimane anche Per_1
non continuative con ciascuno dei genitori, i quali avranno cura di comunicarsi il periodo prescelto entro il 31 marzo di ciascun anno.
- durante il periodo natalizio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno Per_1
di Natale o Santo Stefano e il Capodanno o l'Epifania; con possibilità, a seconda delle ferie dei genitori, di trascorrere più giorni consecutivi con l'uno e l'altro rispettando i giorni presta-
biliti.
- durante le vacanze Pasquali ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o il Lunedì di Pasquetta;
- in caso di ponti infrasettimanali ovvero di festività infrasettimanali, i genitori si alterneranno di volta in volta i periodi, secondo il calendario;
- trascorrerà il compleanno del genitore con quest'ultimo. Per_1
Le parti, con la firma del presente ricorso, si danno reciprocamente atto che potranno accor-
darsi diversamente rispetto alle condizioni sopra indicate, con la precisazione che in caso di disaccordo sarà vigente il regime regolamentato.
IV°) il signor si obbliga, entro il giorno 22 di ogni mese, a versare mediante Parte_1
accredito bancario sul conto corrente di ER IL a titolo di contribuzione al manteni-
mento ordinario della figlia la somma mensile di €200,00, annualmente rivalutabile Per_1
secondo gli indici Istat a far data dal mese di settembre 2025, oltre a pagare direttamente,
ov-vero rimborsarle, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute per , Per_1
così come indicate e disciplinate nell'allegato D) del Protocollo del Tribunale di Vicenza
datato 26.10.2017 noto alle parti e allegato al presente ricorso al doc. 11.
V°) I ricorrenti dichiarano che ai fini delle detrazioni fiscali la figlia sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'Assegno Unico Universale erogato dall' sarà trattenuto interamente, nella misura del 100%, dalla madre con obbligo per CP_1
entrambe le parti di collaborare affinché la domanda e la relativa documentazione necessaria possano essere depositate tempestivamente presso gli organi preposti.
VI°) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. A tal fine le parti dichiarano di impegnarsi a partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare territorialmente competente.
VII°) Le spese e competenze legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti;
ciascuna parte pagherà il proprio procuratore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.10.2024 e ER IL hanno Parte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore
. Per_1
All'esito dell'udienza del 04.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
La casa familiare, sita in Valdagno (VI) in Contrada Seladi n. 12, va assegnata a ER
IL in quanto genitore convivente con la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25.3.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo