Sentenza 27 settembre 2022
Ordinanza collegiale 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01474/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1203 del 2020, proposto da:
- MA AS e ER NT TA, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- alla sentenza di questo TAR Puglia - Lecce n. 408 del 2018, relativamente all’accertamento dell’obbligo del Comune di Salve di procedere al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo n. 811/2016, come integrato da motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Osservato che:
- la sentenza n. 408 del 2018 di cui si chiede in parte qua l’esecuzione accoglieva il ricorso e i proposti motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati e dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, in difetto di costituzione del Comune intimato e soccombente.
- la sentenza diveniva irrevocabile, in assenza di appello.
- secondo la giurisprudenza « l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), relativo al pagamento del contributo unificato, prevede che: “... L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese (ipotesi cui ai nostri fini la statuizione di irripetibilità corrisponde perfettamente, ndr) e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. ...”.
La disposizione normativa, disciplinando i rapporti interni tra le parti inerenti il pagamento del contributo, prevede il diritto di rivalsa del ricorrente o dell’appellante nel caso di esito favorevole della lite. La soccombenza nel giudizio della parte resistente o dell’appellato origina, dunque, un rapporto obbligatorio di natura civilistica, rimesso alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza e riguardante il recupero del contributo da parte del soggetto obbligato al versamento.
La giurisprudenza ha sul punto statuito che nella statuizione sulla compensazione delle spese di lite non può ritenersi compresa anche la restituzione del contributo unificato (da parte della parte resistente che sia rimasta soccombente nel giudizio), atteso che il contributo in questione, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 2, comma 35-bis, lett. e), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2014, n. 473).
La norma ha inteso, dunque, affermare che il soggetto obbligato al versamento del contributo è tenuto “in ogni caso” a sopportare il relativo onere economico per accedere alla giustizia.
In questo modo, si accentua il carattere tributario del contributo, quale onere connesso all’accesso alla tutela giurisdizionale.
È stato a tale proposito pure chiarito che il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un’obbligazione ex lege espressamente prevista dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell’Autorità giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587).
La norma ha infatti inteso favorire “in ogni caso” la rivalsa, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese e se la parte resistente o appellata non si sia costituita: con tale espressione, il legislatore ha, dunque, da un lato chiarito che l’obbligo del rimborso a carico del soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, per cui sul punto non è necessario l’inserimento di una specifica statuizione nella sentenza; dall’altro ha stabilito che tale obbligo sussiste comunque in capo alla parte soccombente, anche quando questa non si sia costituita in giudizio ovvero sia stata esonerata dal corrispondere alla parte vittoriosa le spese di lite, in caso di compensazione giudiziale (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6475; id., sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167) » (Consiglio di Stato, III, 8 ottobre 2021, n. 6736).
2.- Ritenuto che il Comune di Salve, soccombente nel giudizio in parola, deve dunque provvedere alla rifusione delle somme versate dai signori AS e TA a titolo di contributo unificato, sia quanto al ricorso che ai motivi aggiunti.
3.- Ritenuto che:
- il ricorso deve pertanto essere accolto.
- va fissato il termine di 45 giorni dalla notifica della presente sentenza per il prescritto adempimento.
- le spese di questo giudizio di ottemperanza possono essere compensate - con rifusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 1203 del 2020 nei sensi e con il termine indicati in motivazione.
Spese compensate - con rifusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO