Decreto presidenziale 14 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15590/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15590 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Varrone, n. 9;
contro
il Ministero dell'istruzione (Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero intimato per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A015, reso noto il 20 aprile 2022;
- del regolamento di concorso, approvato con D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 ha disciplinato le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, ha disposto che non si sarebbe dato luogo alla previa pubblicazione dei quesiti; nonché all'art. 6, comma 2, secondo cui la prova sarebbe stata superata dai candidati che avrebbero conseguito il punteggio complessivo di almeno 70 punti;
- del quadro di riferimento inerente alla classe di concorso A015;
- dei provvedimenti approvati con D.M. n. 326/2021, con D.D. n. 349/2020, nella parte in cui hanno disciplinato l’espletamento della prova scritta;
- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d’esame e dei criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
- delle graduatorie emanate all’esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, con particolare riferimento al D.D. n. 23/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione scolastica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. AB LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso, trasposto a seguito di opposizione resa dalla resistente amministrazione nell’originario contenzioso in sede straordinaria, parte ricorrente ha contestato il mancato superamento della prova scritta del concorso in epigrafe sulla scorta di doglianze così rubricate:
- violazione dell’art.400, comma 11, del d.lgs.16aprile 1994 n. 297–violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione – sufficienza del punteggio di 60/100 – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ;
- erroneità nella formulazione di singole domande e nell’individuazione delle risposte ;
- eccesso di potere per irregolarità procedurali e disparità di trattamento in relazione allo svolgimento della prova .
2. Con d.p. n. -OMISSIS- del 14.12.2022 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
3. Parte ricorrente ha prodotto evidenza dell’intervenuto adempimento dell’ordine presidenziale.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11.1.2023 la Sezione ha onerato l’amministrazione di incombenti istruttori (chiarimenti in merito ai quiz contestati) e rinviato la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente.
5. Il 13.1.2023 si è costituita l’amministrazione scolastica, che ha in seguito reso i chiarimenti in questione.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’8.2.2023 l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
7. Il 14.1.2026 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RO AS, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AB LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB LO | RO AS |
IL SEGRETARIO