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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1 URBANO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO IOVINE N. 11, 86035 LARINO, presso il difensore avv. MICHELE URBANO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Controparte_1 C.F._2 CARFAGNINI, elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE N. 9, 86035 LARINO, presso il difensore avv. LAURA CARFAGNINI
CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente “aderisce alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e conclude affinché l'On Tribunale adito accertate le mutate condizioni familiari ed economiche Voglia modificare le condizioni di divorzio tra i sigg.ri e come segue: Confermare la revoca Parte_1 Controparte_2 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio primogenito per sopraggiunta Per_1 indipendenza economica e per tutto quanto il resto, così come previsto dalla proposta conciliativa: trasformazione del rito da contenzioso in congiunto;
pagina 1 di 5 riconoscimento di un assegno divorzile in favore di nella misura di € 100,00 mensili;
Controparte_1 riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento per il figlio , a carico di Per_2 [...]
, pari ad € 200,00 mensili;
Parte_1 spese straordinarie occorrenti per il figlio da corrispondersi da parte di entrambi i genitori in ragione della metà (50%); spese compensate”.
La parte convenuta “dichiara di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 24.06.2025; chiede, per l'effetto, che sia dichiarato il divorzio dei coniugi
– alle condizioni ivi indicate. CP_1 Pt_1
Quanto alle domande di riconoscimento di una quota del T.F.R. del sig. e di adeguamento del Pt_1 contributo di mantenimento agli indici I.S.T.A.T. e di versamento di quanto maturato sui ratei pregressi, l'avv. Carfagnini, trattandosi di questioni esulanti dall'oggetto specifico del presente procedimento, dichiara comunque di non rinunciarvi, riservandosi di coltivarle nelle apposite sedi”.
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 2/10/2024, ha proposto nei confronti della ex moglie Parte_1 domanda di modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo di: “a) revocare Controparte_1 l'assegno di mantenimento in favore del ex coniuge per sopraggiunta indipendenza Controparte_1 economica e/o per la possibilità concreta di rendersi totalmente autonoma ed indipendente;
b) revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio primogenito per sopraggiunta Per_1 indipendenza economica;
c) prevedere l'assegno di mantenimento per il figlio secondo genito Per_3
che si stima di quantificare in € 200,00 mensili, da versarsi direttamente allo stesso. Oltre alle
[...] spese straordinarie”.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto di: “ridurre l'obbligazione di pagamento a carico del ricorrente nella misura non inferiore a € 592,18, di cui € 394,79 a titolo di assegno divorzile e per € 197,40 a titolo di contributo per il mantenimento del secondogenito;
dichiarare il diritto della resistente a ricevere dal sig. la Per_2 Parte_1 somma di € 3.336,04 a titolo di arretrati sulla rivalutazione ISTAT dell'assegno stabilito in sede di divorzio, oltre interessi sino al soddisfo;
dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il 40% CP_1 dell'indennità spettante al a titolo di T.F.S. nella misura che verrà determinata in corso di Pt_1 causa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 24/06/2025, depositata il 30/06/2025, il Giudice relatore delegato ha formulato la proposta conciliativa alla quale entrambe le parti, per il tramite dei rispettivi difensori e pur senza procedere alle formalità necessarie per la trasformazione del rito da contenzioso in congiunto, si sono conformate, precisando concordemente le conclusioni come indicato in epigrafe. La proposta del Giudice relatore delegato prevede, nel dettaglio: il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di nella misura di € 100,00 mensili;
il riconoscimento di un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per il figlio , a carico di , pari ad € 200,00 mensili;
la Per_2 Parte_1 suddivisione paritaria delle spese straordinarie necessarie per il figlio maggiorenne , che non ha Per_2 ancora raggiunto l'indipendenza economica;
la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto volontariamente ex art. 70, ultimo comma, c. p. c., ha formulato in data 22/10/2025 le proprie conclusioni, trascritte in epigrafe. pagina 2 di 5 2.
L'assetto in essere relativo alla regolamentazione dei rapporti economici fra le parti deve essere rivisto in conformità delle concordi richieste delle parti private. Ed invero, quanto all'assegno divorzile, deve rilevarsi che persistono, nonostante la dimostrata capacità lavorativa della convenuta, desumibile dai titoli di studio conseguiti e dalle esperienze lavorative maturate, le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Difatti, ferma restando la valutazione originaria compiuta all'atto del divorzio relativamente alla sussistenza del diritto all'attribuzione dell'assegno divorzile in virtù di una situazione di inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva la per il proprio sostentamento, CP_1 derivante dal contributo personale ed economico dato dalla convenuta alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge e di quello comune, osserva il Collegio che persiste tuttora, pur se ridotta rispetto al passato, una sperequazione fra i rispettivi redditi, che giustifica il mantenimento dell'assegno nella misura indicata concordemente dalle parti in Euro 100,00 mensili. Il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne , che ha recentemente Per_2 conseguito una laurea triennale e non ha ancora raggiunto l'indipedenza economica, deve essere fissato in Euro 200,00 mensili, misura che le parti hanno concordato e che si stima congrua. La decorrenza delle modifiche deve essere fissata al mese di ottobre, nel quale le parti hanno raggiunto l'accordo. Entrambi gli assegni devono essere rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di mantenerne l'adeguatezza nel tempo.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio maggiorenne , che si aggiungono all'assegno Per_2 mensile di mantenimento, devono rimanere a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il figlio, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e pagina 3 di 5 corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Per_ Deve dichiararsi cessato, invece, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne , essendo egli divenuto economicamente autosufficiente, come è stato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti private, e il relativo assegno di mantenimento deve essere revocato con effetto dalla data della domanda giudiziale.
Sussistono i presupposti, tenuto conto dell'esito del procedimento e delle concordi richieste delle parti, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta con ricorso depositato il 2/10/2024 da
[...]
contro con l'intervento volontario del P.M. in Sede, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) con decorrenza dal mese di ottobre 2025 determina: in Euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'assegno divorzile dovuto da in favore di;
Parte_1 Controparte_1 in Euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'assegno dovuto da in Parte_1 favore di a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1 ; Per_2
b) dichiara cessato l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne e, Per_1 per l'effetto, revoca, con decorrenza dal 2/10/2024, l'assegno per il suo mantenimento già attribuito a e posto a carico del padre;
Controparte_1 Parte_1
c) conferma che è posto a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per il figlio , disciplinate come analiticamente indicato in Per_2 motivazione;
d) compensa integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in camera di consiglio, il 30/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1 URBANO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO IOVINE N. 11, 86035 LARINO, presso il difensore avv. MICHELE URBANO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Controparte_1 C.F._2 CARFAGNINI, elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE N. 9, 86035 LARINO, presso il difensore avv. LAURA CARFAGNINI
CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente “aderisce alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e conclude affinché l'On Tribunale adito accertate le mutate condizioni familiari ed economiche Voglia modificare le condizioni di divorzio tra i sigg.ri e come segue: Confermare la revoca Parte_1 Controparte_2 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio primogenito per sopraggiunta Per_1 indipendenza economica e per tutto quanto il resto, così come previsto dalla proposta conciliativa: trasformazione del rito da contenzioso in congiunto;
pagina 1 di 5 riconoscimento di un assegno divorzile in favore di nella misura di € 100,00 mensili;
Controparte_1 riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento per il figlio , a carico di Per_2 [...]
, pari ad € 200,00 mensili;
Parte_1 spese straordinarie occorrenti per il figlio da corrispondersi da parte di entrambi i genitori in ragione della metà (50%); spese compensate”.
La parte convenuta “dichiara di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 24.06.2025; chiede, per l'effetto, che sia dichiarato il divorzio dei coniugi
– alle condizioni ivi indicate. CP_1 Pt_1
Quanto alle domande di riconoscimento di una quota del T.F.R. del sig. e di adeguamento del Pt_1 contributo di mantenimento agli indici I.S.T.A.T. e di versamento di quanto maturato sui ratei pregressi, l'avv. Carfagnini, trattandosi di questioni esulanti dall'oggetto specifico del presente procedimento, dichiara comunque di non rinunciarvi, riservandosi di coltivarle nelle apposite sedi”.
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 2/10/2024, ha proposto nei confronti della ex moglie Parte_1 domanda di modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo di: “a) revocare Controparte_1 l'assegno di mantenimento in favore del ex coniuge per sopraggiunta indipendenza Controparte_1 economica e/o per la possibilità concreta di rendersi totalmente autonoma ed indipendente;
b) revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio primogenito per sopraggiunta Per_1 indipendenza economica;
c) prevedere l'assegno di mantenimento per il figlio secondo genito Per_3
che si stima di quantificare in € 200,00 mensili, da versarsi direttamente allo stesso. Oltre alle
[...] spese straordinarie”.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto di: “ridurre l'obbligazione di pagamento a carico del ricorrente nella misura non inferiore a € 592,18, di cui € 394,79 a titolo di assegno divorzile e per € 197,40 a titolo di contributo per il mantenimento del secondogenito;
dichiarare il diritto della resistente a ricevere dal sig. la Per_2 Parte_1 somma di € 3.336,04 a titolo di arretrati sulla rivalutazione ISTAT dell'assegno stabilito in sede di divorzio, oltre interessi sino al soddisfo;
dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il 40% CP_1 dell'indennità spettante al a titolo di T.F.S. nella misura che verrà determinata in corso di Pt_1 causa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 24/06/2025, depositata il 30/06/2025, il Giudice relatore delegato ha formulato la proposta conciliativa alla quale entrambe le parti, per il tramite dei rispettivi difensori e pur senza procedere alle formalità necessarie per la trasformazione del rito da contenzioso in congiunto, si sono conformate, precisando concordemente le conclusioni come indicato in epigrafe. La proposta del Giudice relatore delegato prevede, nel dettaglio: il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di nella misura di € 100,00 mensili;
il riconoscimento di un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per il figlio , a carico di , pari ad € 200,00 mensili;
la Per_2 Parte_1 suddivisione paritaria delle spese straordinarie necessarie per il figlio maggiorenne , che non ha Per_2 ancora raggiunto l'indipendenza economica;
la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto volontariamente ex art. 70, ultimo comma, c. p. c., ha formulato in data 22/10/2025 le proprie conclusioni, trascritte in epigrafe. pagina 2 di 5 2.
L'assetto in essere relativo alla regolamentazione dei rapporti economici fra le parti deve essere rivisto in conformità delle concordi richieste delle parti private. Ed invero, quanto all'assegno divorzile, deve rilevarsi che persistono, nonostante la dimostrata capacità lavorativa della convenuta, desumibile dai titoli di studio conseguiti e dalle esperienze lavorative maturate, le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Difatti, ferma restando la valutazione originaria compiuta all'atto del divorzio relativamente alla sussistenza del diritto all'attribuzione dell'assegno divorzile in virtù di una situazione di inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva la per il proprio sostentamento, CP_1 derivante dal contributo personale ed economico dato dalla convenuta alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge e di quello comune, osserva il Collegio che persiste tuttora, pur se ridotta rispetto al passato, una sperequazione fra i rispettivi redditi, che giustifica il mantenimento dell'assegno nella misura indicata concordemente dalle parti in Euro 100,00 mensili. Il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne , che ha recentemente Per_2 conseguito una laurea triennale e non ha ancora raggiunto l'indipedenza economica, deve essere fissato in Euro 200,00 mensili, misura che le parti hanno concordato e che si stima congrua. La decorrenza delle modifiche deve essere fissata al mese di ottobre, nel quale le parti hanno raggiunto l'accordo. Entrambi gli assegni devono essere rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di mantenerne l'adeguatezza nel tempo.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio maggiorenne , che si aggiungono all'assegno Per_2 mensile di mantenimento, devono rimanere a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il figlio, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e pagina 3 di 5 corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Per_ Deve dichiararsi cessato, invece, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne , essendo egli divenuto economicamente autosufficiente, come è stato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti private, e il relativo assegno di mantenimento deve essere revocato con effetto dalla data della domanda giudiziale.
Sussistono i presupposti, tenuto conto dell'esito del procedimento e delle concordi richieste delle parti, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta con ricorso depositato il 2/10/2024 da
[...]
contro con l'intervento volontario del P.M. in Sede, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) con decorrenza dal mese di ottobre 2025 determina: in Euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'assegno divorzile dovuto da in favore di;
Parte_1 Controparte_1 in Euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'assegno dovuto da in Parte_1 favore di a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1 ; Per_2
b) dichiara cessato l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne e, Per_1 per l'effetto, revoca, con decorrenza dal 2/10/2024, l'assegno per il suo mantenimento già attribuito a e posto a carico del padre;
Controparte_1 Parte_1
c) conferma che è posto a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per il figlio , disciplinate come analiticamente indicato in Per_2 motivazione;
d) compensa integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in camera di consiglio, il 30/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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