TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16855/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 16855/2016, vertente fra le parti:
, in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Tavani, presso il cui studio sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Antonio Punzi n. 95 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice/convenuta in riconvenzionale -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Arcangelo Aliano, presso il cui studio CP sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Vincenzo Ragni n. 285 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta/attrice in riconvenzionale -
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
10.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI ER Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 16.12.2016, la ditta
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , al fine Parte_2 CP di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale del committente Sig. relativamente al contratto sottoscritto in data CP
18.02.2016 per i lavori di straordinaria manutenzione sull'immobile di proprietà del Sig.
[...]
, sito in Gravina in Puglia (Ba) al C.so Canio Musacchio n°44, censito al N.C.E.U. al foglio Pt_3
103 particella 704; b) Per l'effetto, condannare il Sig. a versare in favore della ditta CP individuale “ la somma di €*8.531,89** (Iva Parte_1 compresa) a saldo del corrispettivo dell'appalto, importo economico già al netto dei vizi quantificati dal CTU in sede di Atp e delle somme versate in acconto in favore dell'odierno ricorrente;
c) Per
l'effetto condannare il Sig. al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudice CP dott.ssa in complessive €*1.389,37** importo già versato dalla ditta in Per_1 Parte_1 favore del predetto CTU;
d) Condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite CP afferenti il ricorso per accertamento tecnico preventivo e del presente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in favore dello scrivente anticipatario e distrattario di spese”.
Parte ricorrente esponeva in fatto di aver sottoscritto in data 18.02.2016, in qualità di appaltatrice, un contratto di appalto con , quale committente, avente ad oggetto lavori CP di manutenzione e ristrutturazione di un immobile sito in Gravina in Puglia, al corso Canio Musacchio
n. 44, di proprietà del figlio , censito al N.C.E.U. al foglio 103 particella 704. Parte_3
Precisava la parte ricorrente che il contratto di appalto, parzialmente a corpo e parzialmente a misura, prevedeva il pagamento dei corrispettivi mediante quattro stati di avanzamento lavori;
l'impresa appaltatrice, dopo avere dato corso all'esecuzione delle opere previste, aveva emesso le relative fatture, lamentando che i versamenti effettuati dal committente a titolo di acconto risultavano inferiori rispetto al valore dei lavori realizzati, oltre alla circostanza che ulteriori opere, di natura extra-capitolato, non erano state ancora quantificate né remunerate.
L'appaltatrice deduceva che, a fronte delle richieste di pagamento del saldo dovuto, il committente, per il tramite del proprio difensore, aveva contestato la regolarità delle lavorazioni, denunciando la presenza di vizi e difetti, e aveva comunicato la risoluzione del contratto con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti;
ritenendo infondate le contestazioni del committente,
l'impresa ricorrente aveva promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696
e 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura, volto a verificare lo stato dei luoghi, la qualità delle opere eseguite e la quantificazione dei lavori extra-capitolato realizzati.
SI ER Rappresentava la ricorrente che, in tale sede si costituiva (il proprietario CP dell'immobile, , era rimasto contumace) e veniva nominato C.T.U. l'ing. Parte_3 [...]
il quale, a seguito di sopralluogo effettuato il 21.06.2016 alla presenza anche del proprietario Per_2 contumace, aveva proceduto ad acquisire documentazione fotografica e rilievi planimetrici;
all'esito delle operazioni, il C.T.U. aveva depositato la propria relazione tecnica, dopo aver trasmesso una bozza alle parti ed esaminato le osservazioni del C.T.P. dell'istante.
Parte ricorrente deduceva che, nella relazione peritale definitiva, depositata dal C.T.U. in data
14.09.2016, il Consulente aveva dato atto della corrispondenza delle opere eseguite con quelle indicate nei vari S.A.L., nonché dell'esistenza di alcune lavorazioni eseguite extracontratto, ma non pattuite;
il C.T.U. aveva altresì riscontrato la presenza di vizi e difetti relativi, in particolare, alla posa in opera del massetto al piano primo, alla chiusura di un vano porta al piano secondo e al soffitto del piano primo, quantificando il costo complessivo per la loro eliminazione in €. 2.576,00.
Evidenziava la ricorrente che il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva accertato l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per l'importo complessivo di €. 18.695,90 (oltre Iva), di cui €.
3.991,50 a titolo di lavori extracontrattuali;
conseguentemente - detratto dall'importo di €. 18.695,90 il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi accertati per €. 2.576,00 - il corrispettivo complessivo per le opere eseguite ammontava ad €. 16.119,90 oltre Iva, ossia €. 17.731,89 compresa
Iva, a fronte del quale il committente aveva versato acconti per soli €. 9.200,00.
Pertanto, essa si dichiarava creditrice della somma residua di €. 8.531,89 (Iva compresa) nei confronti del committente, nonché delle spese sostenute per il procedimento di A.T.P., già liquidate in tale sede in €. 1.389,37 in favore del CTU e anticipate dall'impresa appaltatrice.
Sulla scorta delle succitate argomentazioni, Parte_1 articolava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
19.05.2017, si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente le domande CP proposte dalla ditta , deducendo l'infondatezza in Parte_1 fatto e in diritto delle pretese creditorie avverse.
Il resistente deduceva che, con il contratto di appalto stipulato il 18.02.2016, aveva commissionato all'impresa ricorrente lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi presso l'immobile sito in Gravina in Puglia al corso Canio Musacchio n. 44, di proprietà del figlio
[...]
, per l'importo complessivo di €. 34.000,00 oltre Iva, da corrispondersi in quattro stati di Pt_3 avanzamento lavori, e che la ditta appaltatrice, sin dall'inizio dei lavori, aveva richiesto acconti anche in contanti, ottenendo diversi pagamenti dal committente, tra cui €. 3.000,00 - versati il 26.02.2016 nelle mani della titolare , alla presenza di testimoni - e ulteriori somme in Parte_1
SI ER contanti corrisposte in successive occasioni, per un totale di circa €. 4.500,00, non documentate da fatture.
Deduceva, altresì, parte resistete che il corrispettivo dovuto per le opere eseguite era stato integralmente saldato, evidenziato che numerose lavorazioni extra-capitolato erano state eseguite unilateralmente dall'impresa, senza alcuna autorizzazione scritta del committente né del direttore dei lavori, anzi nonostante i divieti espressamente formulati da quest'ultimo; tra le predette opere extracontrattuali non autorizzate vi era la demolizione della pavimentazione del terrazzo e del relativo vespaio, eseguita senza cautele, che aveva determinato infiltrazioni di acqua piovana e conseguenti danni da umidità e muffa negli ambienti sottostanti.
Il resistente richiamava le contestazioni mosse già in corso d'opera mediante comunicazioni del 20.04.2016 e del 09.05.2016, rimaste prive di riscontro, a seguito delle quali l'appaltatrice aveva sospeso i lavori e aveva promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale il committente aveva contestato integralmente le avverse richieste, depositando consulenze di parte a firma dell'arch. e dell'ing. che documentavano vizi e Persona_3 Persona_4 difetti delle opere eseguite.
Precisava che il C.T.U. nominato in seno al procedimento per A.T.P. aveva CP individuato effettivamente i difetti costruttivi lamentati, quantificandoli tuttavia solo in misura minima, in quanto non aveva adeguatamente valutato le osservazioni alla bozza avanzate dal C.T.P. del committente, le quali erano state depositate tempestivamente (al contrario di quanto affermato dal
Consulente d'Ufficio che, nel ritenerle tardive, aveva omesso di considerare la sospensione feriale dei termini giudiziali) e avrebbero permesso al Consulente di quantificare correttamente l'entità dei danni subiti.
Parte resistente, dunque, sosteneva che il corrispettivo per i lavori extra-capitolato non era dovuto poiché tali lavori non erano mai stati autorizzati e che i pagamenti eseguiti, anche in contanti, avevano integralmente coperto il corrispettivo contrattuale;
inoltre, le opere realizzate presentavano gravi difformità e vizi, imputabili all'appaltatrice, tali da configurare inadempimento contrattuale, che giustificava la proposizione, da parte del committente, della domanda riconvenzionale di condanna della ditta appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per effetto delle infiltrazioni di acque meteoriche e delle opere eseguite senza autorizzazione, quantificati in €. 9.914,43, o nella maggiore o minore somma da determinarsi tramite c.t.u. in corso causa.
, pertanto, chiedeva di: “1) rigettare ognuna e tutte le domande avverse, anche CP relativamente alle spese ed ai compensi di ATP, ritenendo e dichiarando che il convenuto aveva provveduto al pagamento dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto del 18.02.2016;
2) ritenere e dichiarare che il convenuto non è tenuto al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione
SI ER dei lavori extracapitolato, per non essere stati mai autorizzati;
3) in via riconvenzionale condannare la Ditta appaltatrice al pagamento in favore del convenuto della somma di € 9.914,43, come risultante dalla perizia di parte del 14.09.16 e come risulterà a seguito di espletanda CTU, quale corrispettivo per il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua per effetto della demolizione della pavimentazione del terrazzo e del sottostante vespaio, mai autorizzati. Con le spese
e compenso del presente procedimento e dell'ATP”.
Con ordinanza del 12.06.2017, il precedente Giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter co. 3 c.p.c., alla luce dell'approfondimento istruttorio ritenuto necessario in ordine alle questioni sottoposte da entrambe le parti a sostegno del contestato e reciproco altrui inadempimento.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la fase istruttoria si svolgeva all'udienza del
13.03.2019 tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale, deferito dalla parte resistente al titolare e legale rappresentante della ditta ricorrente, e della prova testimoniale con l'escussione dei testi di parte ricorrente e , entrambi dipendenti della ditta ricorrente. Testimone_1 Testimone_2
Dopo vari rinvii, scaturenti sia dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sia dall'assenza degli altri testi regolarmente citati da entrambe le parti, all'udienza del 28.03.2022 parte ricorrente chiedeva a questo Giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., richiesta alla quale si associava la parte resistente, chiedendo comunque il prosieguo della prova testimoniale a mezzo dei testi più volte citati e non comparsi;
la causa veniva rinviata all'udienza del 26.09.2022 per l'escussione di n. 3 testi di parte resistente nonché per la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per A.T.P. (R.G. n.
6349/2016).
All'udienza del 17.10.2022, parte ricorrente rinunciava al proprio teste Testimone_3 mentre parte resistente, accettando detta rinuncia, dava atto dell'assenza dei propri testi regolarmente citati e non comparsi.
Con ordinanza del 17.10.2022, ritenuto che, prima di procedere al prosieguo della prova testimoniale, dovesse essere formulata la proposta di definizione della lite ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., la scrivente proponeva alle parti di definire la controversia nei seguenti termini: “parte convenuta corrisponderà a parte attrice la somma di €. 1.235,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la somma di €. 694,685 pari al 50% delle spese di CTU già liquidate e versate da parte attrice;
compensazione integrale delle spese di lite”; la causa veniva rinviata per la valutazione circa l'eventuale raggiungimento dell'accordo.
All'udienza del 19.06.2023, rilevato che parte ricorrente non aveva aderito alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la
SI ER precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta dalla parte attrice è parzialmente fondata e merita l'accoglimento per quanto di ragione.
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato, esso deriva dal rapporto contrattuale
(incontestato) sorto con il contratto di appalto concernente lavori di ristrutturazione sul fabbricato di proprietà di , ubicato in Gravina in Puglia (Ba) al corso Canio Musacchio n. 44, Parte_3 stipulato il 18.02.2016 tra , in qualità di committente appaltante, e la ditta individuale CP
, in qualità di impresa appaltatrice. Parte_1
Si rammenta che il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti assumono reciproche obbligazioni;
dunque, tale modello contrattuale presenta natura sinallagmatica, in quanto pone in relazione le obbligazioni, in esso contenute e rispettivamente assunte dalle parti, in modo che non solo ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche che l'adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all'adempimento delle altre.
Pertanto, come si avrà modo di evidenziare compiutamente di qui a breve, con specifico riguardo al caso in argomento, all'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, come confermato dall'art. 1460 c.c., a tenore del quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie (o non offre di adempiere contemporaneamente la propria), salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Sempre in chiave di teoria generale e con specifico riguardo alla fattispecie in parola, il corrispettivo dell'appalto - da intendersi come l'oggetto della prestazione gravante in capo al committente - deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente.
Sul punto, in applicazione dei principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, se il committente rifiuta ingiustificatamente di corrispondere il prezzo residuo,
l'appaltatore può rifiutare, in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” (di cui all'art. 1460 c.c.), di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (cfr.
Cass. Civ. n. 8906/2013; Cass. Civ. n. 8235/1997).
SI ER Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 12609/2002).
In altre parole, terminata una determinata parte dell'opera appaltata e redatta la relativa contabilizzazione, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'importo di cui in fattura, corrispondente a tale fase o frazione di prestazione medio tempore adempiuta.
Nel caso che ci occupa, le parti contrattuali avevano stabilito che i pagamenti dei lavori convenuti - in parte “a corpo” in parte “a misura”, per un ammontare complessivo di €. 34.000,00
(oltre Iva) - avrebbero dovuto essere corrisposti all'appaltatrice a stato di avanzamento lavori
(S.A.L.), su richiesta della medesima ditta appaltatrice e previa delibera della Direzione Lavori (cfr. art. 5 del contratto di appalto); da tanto ne derivava l'inesigibilità dei pagamenti, fino all'effettuazione delle opere previste per ogni S.A.L..
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla , in relazione ai lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria e al loro stato di realizzazione, eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice, su commissione di . CP
Le contestazioni del committente riguardano, da un lato, la debenza del corrispettivo spettante all'appaltatrice per le lavorazioni effettuate extra-capitolato e, dall'altro, l'entità dei vizi e/o difetti lamentati sulle opere realizzate.
Parte ricorrente ha dedotto che i fatti di causa sono stati correttamente accertati tramite la c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P., durante il quale sono state individuate le opere contrattuali ed extra-contrattuali realizzate al momento in cui i lavori erano stati sospesi e accertata la presenza di vizi e/o difetti su alcune di esse, con relativa quantificazione dei costi necessari alla loro eliminazione.
Al Consulente d'Ufficio del procedimento per A.T.P., ing. , era stato posto il Persona_2 seguente quesito: “individuazione delle opere contrattualmente pattuite, verificare se ci siano opere eseguite non pattuite, verificare l'esistenza di vizi e di difetti delle stesse opere con i relativi costi di ripristino”.
Il C.T.U., nella propria relazione tecnica, procedeva alla descrizione dello stato in cui versava l'abitazione sita in Gravina in Puglia al corso Canio Musacchio n. 44, specificando lo stato dei luoghi
SI ER prima dell'inizio dei lavori e quello rilevato al momento dell'accertamento peritale. Il Perito accertava e quantificava, per ciascuna voce di spesa, i lavori eseguiti presso l'unità immobiliare, redigendo un computo metrico dettagliato dei lavori eseguiti, nel quale venivano applicati i prezzi unitari concordati dalle parti e rivenienti dalla documentazione allegata;
con riferimento ai lavori non contemplati nel contratto e non pattuiti tra le parti, ne veniva riscontata la quantità e la qualità dell'esecuzione, con applicazione del relativo costo.
Corroborando i propri rilievi tecnici con l'allegazione alla c.t.u. del computo metrico estimativo dei lavori, dell'elaborato grafico e fotografico dell'immobile riportante lo stato dei luoghi prima e dopo l'inizio dei lavori, del capitolato lavori con l'indicazione dei relativi costi e dello stato di avanzamento, il Consulente d'Ufficio rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Individuazione delle opere contrattualmente eseguite pattuite ed opere eseguite e non pattuite. Le opere eseguite corrispondono alle varie lavorazioni indicate nei vari Sal, di cui si è discusso nel precedente paragrafo 3) e l'ammontare complessivo delle stesse opere è pari ad euro 18.695,90, di cui euro
3.991,50 è l'importo delle opere eseguite e non pattuite. 2) Individuazione di vizi e difetti. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali sono stati individuati i seguenti vizi e difetti alle seguenti parti e lavorazioni: a) Posa in opera del massetto al piano primo;
b) Chiusura del vano porta al piano secondo;
c) Soffitto del piano primo. 3) Individuazione dei costi di ripristino. Il costo complessivo per eliminare i vizi e difetti ammonta a: ripristino = 2.576,00 euro”.
Parte attrice ha ritenuto che le conclusioni alle quali era giunto il C.T.U. del procedimento per
A.T.P. non potessero essere smentite, in quanto basate su elementi oggettivi - quali il computo metrico estimativo dei lavori, il capitolato dei lavori con l'indicazione dei relativi costi, lo stato di avanzamento dei lavori redatto dalla D.L., gli elaborati grafici e i rilievi fotografici dell'immobile riportanti lo stato dei luoghi prima e dopo l'inizio dei lavori - e sulla precisione e corretta applicazione di criteri tecnici oggettivi.
Dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., da recepire integralmente siccome non smentite da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte, si ricava che le opere eseguite dall'impresa appaltatrice erano ricomprese in massima parte nelle opere contrattualmente previste e che la stessa impresa aveva sospeso i lavori dopo aver realizzato parzialmente le lavorazioni previste dal contratto;
in forza di tale realizzazione parziale delle opere, alla luce delle risultanze della c.t.u.,
l'appaltatrice aveva maturato la somma di €. 18.695,90 (oltre Iva), di cui €. 3.991,50 per l'esecuzione di lavori extracontrattuali non pattuiti.
In ordine alle opere extracontrattuali, va rimarcato che l'art. 1661 c.c. consente variazioni in corso d'opera solo se richieste dal committente o se non eccedono il sesto del prezzo convenuto;
la prova della richiesta o autorizzazione incombe sull'appaltatore.
SI ER Nel caso in esame, il Direttore dei Lavori, arch. con la propria relazione del Per_3
10.06.2016 (allegata in atti dalla parte convenuta), ha espressamente escluso di aver autorizzato le opere aggiuntive, né risulta allegata da parte attrice una comunicazione scritta del committente che autorizzasse l'esecuzione di varianti non previste dal capitolato allegato al contratto di appalto, come invece previsto dall'art. 10 del medesimo contratto;
pertanto, le somme richieste a tale titolo non sono dovute dal committente, in quanto l'appaltatore ha diritto al corrispettivo delle opere extra-capitolato solo se espressamente richieste dal committente o autorizzate dalla direzione lavori (cfr. Cass. Civ.,
n. 142/2014).
Di conseguenza, dalla somma maturata dall'appaltatrice per i lavori complessivamente eseguiti di €. 18.695,90 (oltre Iva), deve essere detratta la somma di €. 3.991,50 per l'esecuzione di lavori extracontrattuali non pattuiti nonché l'ulteriore somma, determinata dal C.T.U. in €. 2.576,00, necessaria a sostenere i costi per l'eliminazione di vizi e difformità delle opere realizzate, accertati all'esito delle operazioni peritali, ottenendo l'importo di €. 12.128,40 oltre Iva, ossia €. 13.341,24 Iva compresa.
A fronte dell'importo ut supra ricavato, risulta pacifico e documentato in atti che il committente ha versato all'impresa, a titolo di acconto, la somma complessiva di €. 9.200,00 Iva compresa;
residua, pertanto, in favore della ditta appaltatrice ricorrente, un credito pari a €. 4.141,24
Iva compresa.
Quanto ai pagamenti in contanti dedotti dal resistente, occorre ribadire che l'onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie grava su chi le afferma e che, ai sensi dell'art. 2721
c.c., tale prova deve essere fornita mediante strumenti idonei, con prevalenza della prova scritta.
L'art. 2726 c.c. estende, infatti, i limiti della prova testimoniale anche al pagamento e alla remissione del debito, sicché l'eventuale deroga al divieto deve essere oggetto di motivata valutazione da parte del Giudice, ove ricorrano circostanze concrete che giustifichino l'assenza di documentazione scritta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c. è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr. Cass. Civ., n. 7940/2020).
In senso conforme, la giurisprudenza di merito ha ribadito che la prova testimoniale può essere ammessa solo in presenza di circostanze specifiche e rigorosamente motivate (cfr. Tribunale di
Foggia, n. 3629/2022) e che la valutazione circa l'ammissibilità della prova testimoniale deve tener conto delle qualità soggettive delle parti e della natura del contratto (cfr. Tribunale di Napoli, n.
6729/2022).
SI ER In materia di pagamenti in contanti, è stato altresì sottolineato che le mere dichiarazioni testimoniali, specie se rese da soggetti legati personalmente alla parte, non integrano un sufficiente riscontro probatorio in assenza di quietanze o altri documenti;
in tal senso, il Tribunale di Ancona, con sentenza 27 marzo 2022, ha affermato che “il datore di lavoro non può utilizzare la prova testimoniale per dimostrare il pagamento della retribuzione in contanti” e che sarebbe stato comunque necessario “richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti, cosa che invece non è avvenuta”.
Alla luce dei principi innanzi espressi, deve escludersi la fondatezza della doglianza della parte convenuta relativa alla mancata escussione dei testimoni indicati per confermare l'effettuazione dei pagamenti in contanti in favore della ditta creditrice: quand'anche escussi, costoro non avrebbero potuto offrire un contributo decisivo, essendo le loro dichiarazioni inidonee, sotto il profilo giuridico,
a superare il difetto di prova scritta richiesto per obbligazioni pecuniarie di rilevante entità; la mancata assunzione della prova testimoniale non ha, pertanto, inciso sul diritto di difesa della parte, risultando in ogni caso tamquam non esset.
Ne consegue che i pagamenti in contanti dedotti dalla parte resistente non possono ritenersi provati con la necessaria certezza.
In definitiva, la parte attrice risulta creditrice, nei confronti del convenuto, della somma complessiva di €. 4.141,24 (Iva compresa); deve dunque ritenersi fondata la domanda di corrispettivo spettante per le opere realizzate fino alla sospensione dei lavori e alla risoluzione del contratto di appalto, limitatamente alla suddetta somma.
Vagliata la fondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla creditrice, merita, invece, la sorte del rigetto la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, con riferimento alla parte eccedente i limiti della quantificazione dei vizi operata dal C.T.U..
Il C.T.U. ha accertato l'esistenza di vizi e difformità oggettive delle opere realizzate dall'appaltatrice (massetti irregolari, demolizioni non autorizzate, infiltrazioni), procedendo alla loro quantificazione in complessivi €. 2.576,00.
Tale importo è stato detratto dal credito vantato dall'appaltatrice, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale, pur fondata in fatto, può ritenersi accolta esclusivamente nei limiti della predetta quantificazione tecnica, senza riconoscimento di ulteriori somme.
La diversa valutazione proposta dal C.T.P. della parte resistente, ing. la quale stimava Per_4 danni ben maggiori rispetto a quelli riscontrati dal C.T.U., non è idonea a superare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la relazione del consulente tecnico di parte, anche se redatta da un professionista iscritto all'albo, costituisce semplice
SI ER allegazione difensiva di natura tecnica e non può assumere autonomo valore probatorio, se non nei limiti in cui sia suffragata da oggettivi riscontri e sia condivisa dal giudice” (cfr. Cass. Civ., n.
24246/2023; Cass. Civ., n. 2035/2019).
La consulenza tecnica d'ufficio - pur non costituendo mezzo di prova in senso proprio - rappresenta uno strumento di valutazione delle prove già acquisite o dei fatti non contestati e, in quanto tale, è dotata di particolare attendibilità ogniqualvolta si fondi su indagini obiettive e sia sorretta da motivazione logica ed esaustiva (cfr. Cass. Civ., n. 25453/2021; Cass. Civ., n.
15424/2018).
Ne discende che, a fronte di un elaborato tecnico redatto dal C.T.U., dotato di terzietà e sottoposto al contraddittorio delle parti, le perizie di parte non possono di per sé scalfirne le conclusioni, salvo che non offrano elementi oggettivi e documentati di tale gravità e precisione da giustificare una diversa valutazione da parte del Giudice, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Pertanto, la domanda riconvenzionale della parte resistente deve ritenersi accolta esclusivamente nei limiti della quantificazione dei vizi operata dal C.T.U., e per il resto respinta.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento in relazione al decisum (da
€. 1.101,00 a €. 5.200,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
Medesima regolamentazione devono seguire le spese del procedimento di A.T.P..
In ragione dell'esito della lite, ovvero della riduzione della pretesa creditoria della parte attrice e del rigetto parziale della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, appare equo porre a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ditta individuale Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
[...] CP disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto,
CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della ditta CP [...]
[...] , della somma di €. 4.141,24 (Iva compresa), oltre interessi legali Parte_4 dalla domanda giudiziale al saldo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente;
3) CONDANNA parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice CP [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida in €. Parte_2
2.552,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge e, del procedimento per A.T.P. ex art. 696 e 696 bis c.p.c., che liquida in €. 846,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge.
4) PONE le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P. ex art. 696 e 696 bis c.p.c. - come liquidate con decreto emesso nell'ambito del predetto procedimento - a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, con diritto della parte attrice a ripetere, nei confronti della parte convenuta, quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla quota di propria competenza.
Così deciso in Bari, il 10.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 16855/2016, vertente fra le parti:
, in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Tavani, presso il cui studio sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Antonio Punzi n. 95 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice/convenuta in riconvenzionale -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Arcangelo Aliano, presso il cui studio CP sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Vincenzo Ragni n. 285 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta/attrice in riconvenzionale -
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
10.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI ER Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 16.12.2016, la ditta
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , al fine Parte_2 CP di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale del committente Sig. relativamente al contratto sottoscritto in data CP
18.02.2016 per i lavori di straordinaria manutenzione sull'immobile di proprietà del Sig.
[...]
, sito in Gravina in Puglia (Ba) al C.so Canio Musacchio n°44, censito al N.C.E.U. al foglio Pt_3
103 particella 704; b) Per l'effetto, condannare il Sig. a versare in favore della ditta CP individuale “ la somma di €*8.531,89** (Iva Parte_1 compresa) a saldo del corrispettivo dell'appalto, importo economico già al netto dei vizi quantificati dal CTU in sede di Atp e delle somme versate in acconto in favore dell'odierno ricorrente;
c) Per
l'effetto condannare il Sig. al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudice CP dott.ssa in complessive €*1.389,37** importo già versato dalla ditta in Per_1 Parte_1 favore del predetto CTU;
d) Condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite CP afferenti il ricorso per accertamento tecnico preventivo e del presente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in favore dello scrivente anticipatario e distrattario di spese”.
Parte ricorrente esponeva in fatto di aver sottoscritto in data 18.02.2016, in qualità di appaltatrice, un contratto di appalto con , quale committente, avente ad oggetto lavori CP di manutenzione e ristrutturazione di un immobile sito in Gravina in Puglia, al corso Canio Musacchio
n. 44, di proprietà del figlio , censito al N.C.E.U. al foglio 103 particella 704. Parte_3
Precisava la parte ricorrente che il contratto di appalto, parzialmente a corpo e parzialmente a misura, prevedeva il pagamento dei corrispettivi mediante quattro stati di avanzamento lavori;
l'impresa appaltatrice, dopo avere dato corso all'esecuzione delle opere previste, aveva emesso le relative fatture, lamentando che i versamenti effettuati dal committente a titolo di acconto risultavano inferiori rispetto al valore dei lavori realizzati, oltre alla circostanza che ulteriori opere, di natura extra-capitolato, non erano state ancora quantificate né remunerate.
L'appaltatrice deduceva che, a fronte delle richieste di pagamento del saldo dovuto, il committente, per il tramite del proprio difensore, aveva contestato la regolarità delle lavorazioni, denunciando la presenza di vizi e difetti, e aveva comunicato la risoluzione del contratto con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti;
ritenendo infondate le contestazioni del committente,
l'impresa ricorrente aveva promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696
e 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura, volto a verificare lo stato dei luoghi, la qualità delle opere eseguite e la quantificazione dei lavori extra-capitolato realizzati.
SI ER Rappresentava la ricorrente che, in tale sede si costituiva (il proprietario CP dell'immobile, , era rimasto contumace) e veniva nominato C.T.U. l'ing. Parte_3 [...]
il quale, a seguito di sopralluogo effettuato il 21.06.2016 alla presenza anche del proprietario Per_2 contumace, aveva proceduto ad acquisire documentazione fotografica e rilievi planimetrici;
all'esito delle operazioni, il C.T.U. aveva depositato la propria relazione tecnica, dopo aver trasmesso una bozza alle parti ed esaminato le osservazioni del C.T.P. dell'istante.
Parte ricorrente deduceva che, nella relazione peritale definitiva, depositata dal C.T.U. in data
14.09.2016, il Consulente aveva dato atto della corrispondenza delle opere eseguite con quelle indicate nei vari S.A.L., nonché dell'esistenza di alcune lavorazioni eseguite extracontratto, ma non pattuite;
il C.T.U. aveva altresì riscontrato la presenza di vizi e difetti relativi, in particolare, alla posa in opera del massetto al piano primo, alla chiusura di un vano porta al piano secondo e al soffitto del piano primo, quantificando il costo complessivo per la loro eliminazione in €. 2.576,00.
Evidenziava la ricorrente che il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva accertato l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per l'importo complessivo di €. 18.695,90 (oltre Iva), di cui €.
3.991,50 a titolo di lavori extracontrattuali;
conseguentemente - detratto dall'importo di €. 18.695,90 il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi accertati per €. 2.576,00 - il corrispettivo complessivo per le opere eseguite ammontava ad €. 16.119,90 oltre Iva, ossia €. 17.731,89 compresa
Iva, a fronte del quale il committente aveva versato acconti per soli €. 9.200,00.
Pertanto, essa si dichiarava creditrice della somma residua di €. 8.531,89 (Iva compresa) nei confronti del committente, nonché delle spese sostenute per il procedimento di A.T.P., già liquidate in tale sede in €. 1.389,37 in favore del CTU e anticipate dall'impresa appaltatrice.
Sulla scorta delle succitate argomentazioni, Parte_1 articolava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
19.05.2017, si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente le domande CP proposte dalla ditta , deducendo l'infondatezza in Parte_1 fatto e in diritto delle pretese creditorie avverse.
Il resistente deduceva che, con il contratto di appalto stipulato il 18.02.2016, aveva commissionato all'impresa ricorrente lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi presso l'immobile sito in Gravina in Puglia al corso Canio Musacchio n. 44, di proprietà del figlio
[...]
, per l'importo complessivo di €. 34.000,00 oltre Iva, da corrispondersi in quattro stati di Pt_3 avanzamento lavori, e che la ditta appaltatrice, sin dall'inizio dei lavori, aveva richiesto acconti anche in contanti, ottenendo diversi pagamenti dal committente, tra cui €. 3.000,00 - versati il 26.02.2016 nelle mani della titolare , alla presenza di testimoni - e ulteriori somme in Parte_1
SI ER contanti corrisposte in successive occasioni, per un totale di circa €. 4.500,00, non documentate da fatture.
Deduceva, altresì, parte resistete che il corrispettivo dovuto per le opere eseguite era stato integralmente saldato, evidenziato che numerose lavorazioni extra-capitolato erano state eseguite unilateralmente dall'impresa, senza alcuna autorizzazione scritta del committente né del direttore dei lavori, anzi nonostante i divieti espressamente formulati da quest'ultimo; tra le predette opere extracontrattuali non autorizzate vi era la demolizione della pavimentazione del terrazzo e del relativo vespaio, eseguita senza cautele, che aveva determinato infiltrazioni di acqua piovana e conseguenti danni da umidità e muffa negli ambienti sottostanti.
Il resistente richiamava le contestazioni mosse già in corso d'opera mediante comunicazioni del 20.04.2016 e del 09.05.2016, rimaste prive di riscontro, a seguito delle quali l'appaltatrice aveva sospeso i lavori e aveva promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale il committente aveva contestato integralmente le avverse richieste, depositando consulenze di parte a firma dell'arch. e dell'ing. che documentavano vizi e Persona_3 Persona_4 difetti delle opere eseguite.
Precisava che il C.T.U. nominato in seno al procedimento per A.T.P. aveva CP individuato effettivamente i difetti costruttivi lamentati, quantificandoli tuttavia solo in misura minima, in quanto non aveva adeguatamente valutato le osservazioni alla bozza avanzate dal C.T.P. del committente, le quali erano state depositate tempestivamente (al contrario di quanto affermato dal
Consulente d'Ufficio che, nel ritenerle tardive, aveva omesso di considerare la sospensione feriale dei termini giudiziali) e avrebbero permesso al Consulente di quantificare correttamente l'entità dei danni subiti.
Parte resistente, dunque, sosteneva che il corrispettivo per i lavori extra-capitolato non era dovuto poiché tali lavori non erano mai stati autorizzati e che i pagamenti eseguiti, anche in contanti, avevano integralmente coperto il corrispettivo contrattuale;
inoltre, le opere realizzate presentavano gravi difformità e vizi, imputabili all'appaltatrice, tali da configurare inadempimento contrattuale, che giustificava la proposizione, da parte del committente, della domanda riconvenzionale di condanna della ditta appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per effetto delle infiltrazioni di acque meteoriche e delle opere eseguite senza autorizzazione, quantificati in €. 9.914,43, o nella maggiore o minore somma da determinarsi tramite c.t.u. in corso causa.
, pertanto, chiedeva di: “1) rigettare ognuna e tutte le domande avverse, anche CP relativamente alle spese ed ai compensi di ATP, ritenendo e dichiarando che il convenuto aveva provveduto al pagamento dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto del 18.02.2016;
2) ritenere e dichiarare che il convenuto non è tenuto al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione
SI ER dei lavori extracapitolato, per non essere stati mai autorizzati;
3) in via riconvenzionale condannare la Ditta appaltatrice al pagamento in favore del convenuto della somma di € 9.914,43, come risultante dalla perizia di parte del 14.09.16 e come risulterà a seguito di espletanda CTU, quale corrispettivo per il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua per effetto della demolizione della pavimentazione del terrazzo e del sottostante vespaio, mai autorizzati. Con le spese
e compenso del presente procedimento e dell'ATP”.
Con ordinanza del 12.06.2017, il precedente Giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter co. 3 c.p.c., alla luce dell'approfondimento istruttorio ritenuto necessario in ordine alle questioni sottoposte da entrambe le parti a sostegno del contestato e reciproco altrui inadempimento.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la fase istruttoria si svolgeva all'udienza del
13.03.2019 tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale, deferito dalla parte resistente al titolare e legale rappresentante della ditta ricorrente, e della prova testimoniale con l'escussione dei testi di parte ricorrente e , entrambi dipendenti della ditta ricorrente. Testimone_1 Testimone_2
Dopo vari rinvii, scaturenti sia dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sia dall'assenza degli altri testi regolarmente citati da entrambe le parti, all'udienza del 28.03.2022 parte ricorrente chiedeva a questo Giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., richiesta alla quale si associava la parte resistente, chiedendo comunque il prosieguo della prova testimoniale a mezzo dei testi più volte citati e non comparsi;
la causa veniva rinviata all'udienza del 26.09.2022 per l'escussione di n. 3 testi di parte resistente nonché per la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per A.T.P. (R.G. n.
6349/2016).
All'udienza del 17.10.2022, parte ricorrente rinunciava al proprio teste Testimone_3 mentre parte resistente, accettando detta rinuncia, dava atto dell'assenza dei propri testi regolarmente citati e non comparsi.
Con ordinanza del 17.10.2022, ritenuto che, prima di procedere al prosieguo della prova testimoniale, dovesse essere formulata la proposta di definizione della lite ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., la scrivente proponeva alle parti di definire la controversia nei seguenti termini: “parte convenuta corrisponderà a parte attrice la somma di €. 1.235,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la somma di €. 694,685 pari al 50% delle spese di CTU già liquidate e versate da parte attrice;
compensazione integrale delle spese di lite”; la causa veniva rinviata per la valutazione circa l'eventuale raggiungimento dell'accordo.
All'udienza del 19.06.2023, rilevato che parte ricorrente non aveva aderito alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la
SI ER precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta dalla parte attrice è parzialmente fondata e merita l'accoglimento per quanto di ragione.
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato, esso deriva dal rapporto contrattuale
(incontestato) sorto con il contratto di appalto concernente lavori di ristrutturazione sul fabbricato di proprietà di , ubicato in Gravina in Puglia (Ba) al corso Canio Musacchio n. 44, Parte_3 stipulato il 18.02.2016 tra , in qualità di committente appaltante, e la ditta individuale CP
, in qualità di impresa appaltatrice. Parte_1
Si rammenta che il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti assumono reciproche obbligazioni;
dunque, tale modello contrattuale presenta natura sinallagmatica, in quanto pone in relazione le obbligazioni, in esso contenute e rispettivamente assunte dalle parti, in modo che non solo ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche che l'adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all'adempimento delle altre.
Pertanto, come si avrà modo di evidenziare compiutamente di qui a breve, con specifico riguardo al caso in argomento, all'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, come confermato dall'art. 1460 c.c., a tenore del quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie (o non offre di adempiere contemporaneamente la propria), salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Sempre in chiave di teoria generale e con specifico riguardo alla fattispecie in parola, il corrispettivo dell'appalto - da intendersi come l'oggetto della prestazione gravante in capo al committente - deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente.
Sul punto, in applicazione dei principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, se il committente rifiuta ingiustificatamente di corrispondere il prezzo residuo,
l'appaltatore può rifiutare, in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” (di cui all'art. 1460 c.c.), di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (cfr.
Cass. Civ. n. 8906/2013; Cass. Civ. n. 8235/1997).
SI ER Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 12609/2002).
In altre parole, terminata una determinata parte dell'opera appaltata e redatta la relativa contabilizzazione, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'importo di cui in fattura, corrispondente a tale fase o frazione di prestazione medio tempore adempiuta.
Nel caso che ci occupa, le parti contrattuali avevano stabilito che i pagamenti dei lavori convenuti - in parte “a corpo” in parte “a misura”, per un ammontare complessivo di €. 34.000,00
(oltre Iva) - avrebbero dovuto essere corrisposti all'appaltatrice a stato di avanzamento lavori
(S.A.L.), su richiesta della medesima ditta appaltatrice e previa delibera della Direzione Lavori (cfr. art. 5 del contratto di appalto); da tanto ne derivava l'inesigibilità dei pagamenti, fino all'effettuazione delle opere previste per ogni S.A.L..
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla , in relazione ai lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria e al loro stato di realizzazione, eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice, su commissione di . CP
Le contestazioni del committente riguardano, da un lato, la debenza del corrispettivo spettante all'appaltatrice per le lavorazioni effettuate extra-capitolato e, dall'altro, l'entità dei vizi e/o difetti lamentati sulle opere realizzate.
Parte ricorrente ha dedotto che i fatti di causa sono stati correttamente accertati tramite la c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P., durante il quale sono state individuate le opere contrattuali ed extra-contrattuali realizzate al momento in cui i lavori erano stati sospesi e accertata la presenza di vizi e/o difetti su alcune di esse, con relativa quantificazione dei costi necessari alla loro eliminazione.
Al Consulente d'Ufficio del procedimento per A.T.P., ing. , era stato posto il Persona_2 seguente quesito: “individuazione delle opere contrattualmente pattuite, verificare se ci siano opere eseguite non pattuite, verificare l'esistenza di vizi e di difetti delle stesse opere con i relativi costi di ripristino”.
Il C.T.U., nella propria relazione tecnica, procedeva alla descrizione dello stato in cui versava l'abitazione sita in Gravina in Puglia al corso Canio Musacchio n. 44, specificando lo stato dei luoghi
SI ER prima dell'inizio dei lavori e quello rilevato al momento dell'accertamento peritale. Il Perito accertava e quantificava, per ciascuna voce di spesa, i lavori eseguiti presso l'unità immobiliare, redigendo un computo metrico dettagliato dei lavori eseguiti, nel quale venivano applicati i prezzi unitari concordati dalle parti e rivenienti dalla documentazione allegata;
con riferimento ai lavori non contemplati nel contratto e non pattuiti tra le parti, ne veniva riscontata la quantità e la qualità dell'esecuzione, con applicazione del relativo costo.
Corroborando i propri rilievi tecnici con l'allegazione alla c.t.u. del computo metrico estimativo dei lavori, dell'elaborato grafico e fotografico dell'immobile riportante lo stato dei luoghi prima e dopo l'inizio dei lavori, del capitolato lavori con l'indicazione dei relativi costi e dello stato di avanzamento, il Consulente d'Ufficio rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Individuazione delle opere contrattualmente eseguite pattuite ed opere eseguite e non pattuite. Le opere eseguite corrispondono alle varie lavorazioni indicate nei vari Sal, di cui si è discusso nel precedente paragrafo 3) e l'ammontare complessivo delle stesse opere è pari ad euro 18.695,90, di cui euro
3.991,50 è l'importo delle opere eseguite e non pattuite. 2) Individuazione di vizi e difetti. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali sono stati individuati i seguenti vizi e difetti alle seguenti parti e lavorazioni: a) Posa in opera del massetto al piano primo;
b) Chiusura del vano porta al piano secondo;
c) Soffitto del piano primo. 3) Individuazione dei costi di ripristino. Il costo complessivo per eliminare i vizi e difetti ammonta a: ripristino = 2.576,00 euro”.
Parte attrice ha ritenuto che le conclusioni alle quali era giunto il C.T.U. del procedimento per
A.T.P. non potessero essere smentite, in quanto basate su elementi oggettivi - quali il computo metrico estimativo dei lavori, il capitolato dei lavori con l'indicazione dei relativi costi, lo stato di avanzamento dei lavori redatto dalla D.L., gli elaborati grafici e i rilievi fotografici dell'immobile riportanti lo stato dei luoghi prima e dopo l'inizio dei lavori - e sulla precisione e corretta applicazione di criteri tecnici oggettivi.
Dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., da recepire integralmente siccome non smentite da congrue e adeguatamente comprovate osservazioni contrarie di parte, si ricava che le opere eseguite dall'impresa appaltatrice erano ricomprese in massima parte nelle opere contrattualmente previste e che la stessa impresa aveva sospeso i lavori dopo aver realizzato parzialmente le lavorazioni previste dal contratto;
in forza di tale realizzazione parziale delle opere, alla luce delle risultanze della c.t.u.,
l'appaltatrice aveva maturato la somma di €. 18.695,90 (oltre Iva), di cui €. 3.991,50 per l'esecuzione di lavori extracontrattuali non pattuiti.
In ordine alle opere extracontrattuali, va rimarcato che l'art. 1661 c.c. consente variazioni in corso d'opera solo se richieste dal committente o se non eccedono il sesto del prezzo convenuto;
la prova della richiesta o autorizzazione incombe sull'appaltatore.
SI ER Nel caso in esame, il Direttore dei Lavori, arch. con la propria relazione del Per_3
10.06.2016 (allegata in atti dalla parte convenuta), ha espressamente escluso di aver autorizzato le opere aggiuntive, né risulta allegata da parte attrice una comunicazione scritta del committente che autorizzasse l'esecuzione di varianti non previste dal capitolato allegato al contratto di appalto, come invece previsto dall'art. 10 del medesimo contratto;
pertanto, le somme richieste a tale titolo non sono dovute dal committente, in quanto l'appaltatore ha diritto al corrispettivo delle opere extra-capitolato solo se espressamente richieste dal committente o autorizzate dalla direzione lavori (cfr. Cass. Civ.,
n. 142/2014).
Di conseguenza, dalla somma maturata dall'appaltatrice per i lavori complessivamente eseguiti di €. 18.695,90 (oltre Iva), deve essere detratta la somma di €. 3.991,50 per l'esecuzione di lavori extracontrattuali non pattuiti nonché l'ulteriore somma, determinata dal C.T.U. in €. 2.576,00, necessaria a sostenere i costi per l'eliminazione di vizi e difformità delle opere realizzate, accertati all'esito delle operazioni peritali, ottenendo l'importo di €. 12.128,40 oltre Iva, ossia €. 13.341,24 Iva compresa.
A fronte dell'importo ut supra ricavato, risulta pacifico e documentato in atti che il committente ha versato all'impresa, a titolo di acconto, la somma complessiva di €. 9.200,00 Iva compresa;
residua, pertanto, in favore della ditta appaltatrice ricorrente, un credito pari a €. 4.141,24
Iva compresa.
Quanto ai pagamenti in contanti dedotti dal resistente, occorre ribadire che l'onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie grava su chi le afferma e che, ai sensi dell'art. 2721
c.c., tale prova deve essere fornita mediante strumenti idonei, con prevalenza della prova scritta.
L'art. 2726 c.c. estende, infatti, i limiti della prova testimoniale anche al pagamento e alla remissione del debito, sicché l'eventuale deroga al divieto deve essere oggetto di motivata valutazione da parte del Giudice, ove ricorrano circostanze concrete che giustifichino l'assenza di documentazione scritta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c. è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr. Cass. Civ., n. 7940/2020).
In senso conforme, la giurisprudenza di merito ha ribadito che la prova testimoniale può essere ammessa solo in presenza di circostanze specifiche e rigorosamente motivate (cfr. Tribunale di
Foggia, n. 3629/2022) e che la valutazione circa l'ammissibilità della prova testimoniale deve tener conto delle qualità soggettive delle parti e della natura del contratto (cfr. Tribunale di Napoli, n.
6729/2022).
SI ER In materia di pagamenti in contanti, è stato altresì sottolineato che le mere dichiarazioni testimoniali, specie se rese da soggetti legati personalmente alla parte, non integrano un sufficiente riscontro probatorio in assenza di quietanze o altri documenti;
in tal senso, il Tribunale di Ancona, con sentenza 27 marzo 2022, ha affermato che “il datore di lavoro non può utilizzare la prova testimoniale per dimostrare il pagamento della retribuzione in contanti” e che sarebbe stato comunque necessario “richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti, cosa che invece non è avvenuta”.
Alla luce dei principi innanzi espressi, deve escludersi la fondatezza della doglianza della parte convenuta relativa alla mancata escussione dei testimoni indicati per confermare l'effettuazione dei pagamenti in contanti in favore della ditta creditrice: quand'anche escussi, costoro non avrebbero potuto offrire un contributo decisivo, essendo le loro dichiarazioni inidonee, sotto il profilo giuridico,
a superare il difetto di prova scritta richiesto per obbligazioni pecuniarie di rilevante entità; la mancata assunzione della prova testimoniale non ha, pertanto, inciso sul diritto di difesa della parte, risultando in ogni caso tamquam non esset.
Ne consegue che i pagamenti in contanti dedotti dalla parte resistente non possono ritenersi provati con la necessaria certezza.
In definitiva, la parte attrice risulta creditrice, nei confronti del convenuto, della somma complessiva di €. 4.141,24 (Iva compresa); deve dunque ritenersi fondata la domanda di corrispettivo spettante per le opere realizzate fino alla sospensione dei lavori e alla risoluzione del contratto di appalto, limitatamente alla suddetta somma.
Vagliata la fondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla creditrice, merita, invece, la sorte del rigetto la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, con riferimento alla parte eccedente i limiti della quantificazione dei vizi operata dal C.T.U..
Il C.T.U. ha accertato l'esistenza di vizi e difformità oggettive delle opere realizzate dall'appaltatrice (massetti irregolari, demolizioni non autorizzate, infiltrazioni), procedendo alla loro quantificazione in complessivi €. 2.576,00.
Tale importo è stato detratto dal credito vantato dall'appaltatrice, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale, pur fondata in fatto, può ritenersi accolta esclusivamente nei limiti della predetta quantificazione tecnica, senza riconoscimento di ulteriori somme.
La diversa valutazione proposta dal C.T.P. della parte resistente, ing. la quale stimava Per_4 danni ben maggiori rispetto a quelli riscontrati dal C.T.U., non è idonea a superare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la relazione del consulente tecnico di parte, anche se redatta da un professionista iscritto all'albo, costituisce semplice
SI ER allegazione difensiva di natura tecnica e non può assumere autonomo valore probatorio, se non nei limiti in cui sia suffragata da oggettivi riscontri e sia condivisa dal giudice” (cfr. Cass. Civ., n.
24246/2023; Cass. Civ., n. 2035/2019).
La consulenza tecnica d'ufficio - pur non costituendo mezzo di prova in senso proprio - rappresenta uno strumento di valutazione delle prove già acquisite o dei fatti non contestati e, in quanto tale, è dotata di particolare attendibilità ogniqualvolta si fondi su indagini obiettive e sia sorretta da motivazione logica ed esaustiva (cfr. Cass. Civ., n. 25453/2021; Cass. Civ., n.
15424/2018).
Ne discende che, a fronte di un elaborato tecnico redatto dal C.T.U., dotato di terzietà e sottoposto al contraddittorio delle parti, le perizie di parte non possono di per sé scalfirne le conclusioni, salvo che non offrano elementi oggettivi e documentati di tale gravità e precisione da giustificare una diversa valutazione da parte del Giudice, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Pertanto, la domanda riconvenzionale della parte resistente deve ritenersi accolta esclusivamente nei limiti della quantificazione dei vizi operata dal C.T.U., e per il resto respinta.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento in relazione al decisum (da
€. 1.101,00 a €. 5.200,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
Medesima regolamentazione devono seguire le spese del procedimento di A.T.P..
In ragione dell'esito della lite, ovvero della riduzione della pretesa creditoria della parte attrice e del rigetto parziale della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, appare equo porre a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ditta individuale Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
[...] CP disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto,
CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della ditta CP [...]
[...] , della somma di €. 4.141,24 (Iva compresa), oltre interessi legali Parte_4 dalla domanda giudiziale al saldo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente;
3) CONDANNA parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice CP [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida in €. Parte_2
2.552,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge e, del procedimento per A.T.P. ex art. 696 e 696 bis c.p.c., che liquida in €. 846,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge.
4) PONE le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento per A.T.P. ex art. 696 e 696 bis c.p.c. - come liquidate con decreto emesso nell'ambito del predetto procedimento - a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, con diritto della parte attrice a ripetere, nei confronti della parte convenuta, quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla quota di propria competenza.
Così deciso in Bari, il 10.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER