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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11330/2021 R.G. promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.iva Parte_1
), corrente in Torino, Via Massari n. 155, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bra, via Marconi n.85, presso l'Avv. Emilia Valle che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
- ATTRICE contro nata a [...] l'[...], residente in [...] (CF. CP_1
) C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Via San Quintino nr. 31 presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
-CONVENUTA
Con l'intervento di in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con sede legale Controparte_2 in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, codice fiscale e partita i.v.a. P.IVA_2
, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Roberto Faccenda, con studio in via Alberto Nota 7, Torino, per procura generale alle liti rilasciata in data 18 dicembre 2014 con atto a firma dott. Persona_1
notaio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Treviso
[...]
- TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI pagina 1 di 13
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto delle risultanze istruttorie nonché della CTU svolta in corso di causa
Dato atto che la sig.ra ha consegnato assegno circolare dell'importo di € 2.000,00 per il CP_1 risarcimento del danno del 21/09/2020 e che lo stesso è stato incassato dall'attrice a mero titolo di acconto sul maggior danno subito
Accertata e dichiarata la responsabilità di all'epoca dell'occorso proprietaria CP_1 dell'appartamento sovrastante al negozio dell'attrice, nella causazione del sinistro per cui è giudizio
Dichiarare tenuta e condannare , al pronto risarcimento in favore della società CP_1 conchiudente di tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro de quo che si indicano nella somma complessiva di € 147.879,13 (di cui € 144.679,13 per il sinistro del 07/06/2020 ed € 3.200,00 – dedotto acconto – per il sinistro del 21/09/2020) o in quella maggior o minor somma che emergerà nel corso del giudizio.
Colla rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo. Col favore delle spese della causa di merito, oltre esposti, 15% e CPA sulle somme imponibili. Col favore delle spese del procedimento cautelare R.G. 11330/21 sub. 1, oltre esposti, 15% e CPA sulle somme imponibili o in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non le ritenga dovute, quantomeno Voglia compensare le suddette tra le parti
Per parte convenuta CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto indicate nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
NEL MERITO: CON RIFERIMENTO AL SINISTRO DEL 21.9.2020
Dato atto del pagamento banco judicis della somma di euro 2.000,00 a mezzo di assegno circolare intestato alla Parte_1
Dichiarare che nulla è più dovuto dalla sig.ra alla con CP_1 Parte_1 riferimento al sinistro verificatosi in data 21.9.2020
CON RIFERIMENTO AL SINISTRO DEL 7.6.2020
Rigettare la domanda attorea così come formulata in quanto non fornita di prova, ovvero, in via di subordine, contenere la domanda nei limiti del giusto e del provato.
Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia di Assicurazioni in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni e CP_1 qualsivoglia somma che quest'ultima dovesse risultare tenuta a corrispondere alla
[...]
Parte_1 pagina 2 di 13 IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge;
IN OGNI CASO Dato atto del rigetto del ricorso per sequestro conservativo (RG 11330/2021-1), condannare la al rimborso delle spese di lite sostenute dalla sig.ra Parte_1 per la propria difesa nella relativa fase processuale. CP_1
Per la terza chiamata CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via istruttoria
• Ordinare a di versare in atti la documentazione relativa ai fatti di Controparte_3 causa (sinistro 1-8101-2020-0346364 del 06.06.2020), con riferimento alle somme, ed al loro dettaglio, eventualmente pagate a parte attrice a ristoro dei danni subiti.
• Ammettere il seguente capo di prova per interpello della signora e per teste, anche in CP_1 materia contraria, diretta ed indiretta, ed anche con i testi ex adverso indicati, sulla seguente circostanza: 1) Vero che nell'immediatezza del sinistro la signora comunicava verbalmente al CP_1 sig. , amministratore del condominio di via Tripoli 48, di essersi addormentata nella Testimone_1 vasca da bagno con i rubinetti aperti, avendo così provocato l'allagamento del suo appartamento, e di conseguenza le infiltrazioni nel sottostante locale utilizzato dalla . Parte_1
Principalmente
• Respingere ogni domanda proposta da parte attrice e, conseguentemente, respingere ogni domanda proposta dalla convenuta nei confronti di Controparte_2
• Visto quanto sopra, in atti e in documenti, accertare e dichiarare la mancanza di copertura assicurativa per il caso di specie.
In via subordinata
• Contenere l'accoglimento della domanda svolta da parte attrice nei rigorosi limiti del giusto e del provato, comunque detratte le somme eventualmente pagate alla medesima attrice da in CP_3 forza di polizza globale fabbricati secondo quanto sopra, in atti e in documenti meglio precisato.
• Contenere l'accoglimento della domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di tenuto conto di tutte le condizioni, con il massimale, gli scoperti, le franchigie e Controparte_2 le esclusioni (e comunque nei limiti tutti) di cui sopra, in atti e in documenti.
In ogni caso
• Con vittoria delle spese – anche forfetarie - del giudizio, oltre alle eventuali spese di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Ovvero con compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite
pagina 3 di 13 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società citava in giudizio Parte_1 CP_1
, quale proprietaria dell'alloggio sovrastante i locali commerciali di sua proprietà, siti in Torino,
[...] via Tripoli n. 48 al fine di sentir accertare la responsabilità esclusiva della convenuta in relazione alle infiltrazioni di acqua verificatesi in data 7.6.2020 e 21.9.2020 e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti agli impianti, agli arredamenti e alle merci, oltre al risarcimento dei danni per mancato guadagno, per complessivi € 144.679,13.
Esponeva l'attrice che, a seguito della copiosa infiltrazione proveniente dall'alloggio della convenuta, nei locali attorei – adibiti a vendita al dettaglio di abbigliamento, scarpe e accessori – si erano verificati ingenti danni alle strutture in cartongesso del soffitto, nonché agli impianti elettrico, di condizionamento e di videosorveglianza, oltre al danneggiamento delle merci presenti in negozio.
Aggiungeva che, a causa dei danni patiti, l'attività era rimasta chiusa per 4 mesi, con conseguente aggravarsi del danno a seguito del maturare di costi fissi – canone locazione e stipendi dipendenti – e del mancato guadagno.
Dava atto che, a fronte della denuncia di sinistro operata dalla convenuta, nulla era stato corrisposto dall'assicurazione del condominio e dall'assicurazione della avendo Controparte_4 entrambe le compagnie eccepito la non operatività della copertura.
A fronte dell'ulteriore infiltrazione verificatasi in data 21.9.2020, l'attrice allegava di aver rivolto formale richiesta risarcitoria alla sig.ra senza peraltro ottenere alcun importo a ristoro CP_1 dei danni.
Ribadendo la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni patiti, l'attrice ha CP_1 quindi agito al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di
€ 144.679,13 per il sinistro del 7.6.2020 e dell'ulteriore somma di € 5.200,00, per il sinistro del
21.9.2020, maggiorata di interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Ritualmente costituita la sig.ra ha confermato il verificarsi dei sinistri oggetto di CP_1 allegazione, assumendosene l'esclusiva responsabilità, ribadendo di aver tempestivamente denunciato l'accaduto all'amministratore e alla propria compagnia di assicurazioni al fine di Controparte_2 attivare la copertura assicurativa di cui alla polizza per la responsabilità civile n. 380006652.
Precisava, quanto al sinistro del 7.6.2020, che l'allagamento si era verificato per essersi addormentata nella vasca da bagno priva dello scarico di emergenza, eccependo l'infondatezza del diniego al risarcimento del danno formulato dalla compagnia di assicurazioni sulla base dell'erronea circostanza che l'allagamento fosse da imputare al figlio . Parte_2
Evidenziava, in ogni caso, che anche era titolare di una polizza “Generali sei a casa” Parte_2
– Responsabilità civile – RC famiglia “formula Confort”, con conseguente operatività della garanzia invocata. pagina 4 di 13 Nel merito, la convenuta contestava la quantificazione del danno operata da parte attrice sia con riferimento ai danni ai locali, agli arredi e agli impianti, sia con riguardo al danno conseguente ai costi fissi sostenuti e al mancato guadagno durante il tempo necessario al ripristino.
Quanto al sinistro del 21.9.2020, non contestandone l'accadimento, parte convenuta contestava la quantificazione operata, offrendo banco iudicis la somma di € 2.000,00.
La terza chiamata, ritualmente costituita, ribadiva l'inoperatività della polizza già eccepita stragiudizialmente dando atto che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta nell'immediatezza del sinistro, l'allagamento si sarebbe verificato a causa della condotta tenuta dal figlio, sig. , addormentatosi nella vasca da bagno, soggetto estraneo al nucleo Parte_2 familiare della e non oggetto di copertura. CP_1
Nel merito, si associava alle contestazioni in ordine al quantum già formulate da parte convenuta, instando in ogni caso per la riduzione del risarcimento a fronte delle somme eventualmente già percepite dalla danneggiata in ragione della polizza globale fabbricati stipulata con la CP_5
Respinta la richiesta di chiamata in causa del terzo , formulata da parte convenuta Parte_2 all'udienza ex art. 183 c.p.c., concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e CTU tecnica.
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, l'attrice ha allegato che nel corso del procedimento la convenuta aveva provveduto a spogliarsi della proprietà dell'appartamento di Torino, Via Tripoli n. 48, nonchè dell'immobile sito in Torino, Via Mombasiglio n. 20, e anche dei terreni in comproprietà siti in
Sala Biellese.
Ritenuto che tali atti dispositivi pregiudicassero il soddisfacimento delle proprie pretese, l'attrice ha chiesto il sequestro conservativo degli immobili siti in S. Mauro T.se, Via Monte Grappa n. 8, e dell'immobile sito in Torino, Via Tunisi n. 66 oltre alle quote di comproprietà di due appartamenti e una rimessa in Sala Biellese (BI), Via Lamarmora.
Respinto il ricorso cautelare, all'udienza figurata del 5.12.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle domande proposte dalle parti, deve darsi atto che la domanda risarcitoria è stata avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta in relazione ai danni subiti dai locali e dalle merci di proprietà della a seguito delle infiltrazioni Parte_1 cagionate dalla fuoriuscita di acqua nell'appartamento di proprietà della signora . CP_1
Così ricostruita, la domanda deve essere ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2051 c.c.,
Come è noto, infatti, l'obbligazione di risarcire i danni da infiltrazioni a causa di difetti dell'immobile è connessa all'essere custode dello stesso nel momento in cui si verificano i danni, trovando applicazione pertanto l'art. 2051 c.c.: “l'obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non è un'obbligazione "propter rem", che si trasferisce dal venditore al pagina 5 di 13 compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un'obbligazione connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno” (v. Cass. n. 18855/13).
Secondo la Cassazione, “ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia ,cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene ,o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno
….,costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode” (cfr. Cass. n.
25243/06).
Costituendosi, peraltro, la convenuta non ha contestato il verificarsi dell'allagamento, né l'imputabilità
a sé del sinistro, riconoscendo nella fuoriuscita dell'acqua dalla propria vasca da bagno la causa dei danni allegati da parte attrice – sia con riferimento all'episodio del 7.6.2020 che, anche, a quello del
21.9.2020.
Ricostruendo gli accadimenti, infatti, la convenuta ha precisato, con riguardo all'episodio del 7.6.2020, di essersi addormentata nella vasca da bagno sprovvista dello scarico di emergenza, risvegliandosi solo allorquando l'acqua aveva allagato il pavimento e aveva raggiunto i locali di proprietà della
[...]
Parte_1
Parimenti, ha dato atto che, in occasione delle infiltrazioni del 21.9.2020, la causa della fuoriuscita dell'acqua era da rinvenirsi nella propria vasca da bagno dando quindi atto dell'avvenuta sostituzione della stessa con un box doccia.
Se è pertanto certa la responsabilità della convenuta nei confronti della domanda risarcitoria proposta da parte attrice, deve osservarsi che la condotta posta in essere dalla – con riferimento CP_1 all'episodio del 7.6.2020 – appare rilevante ai fini della valutazione di operatività della polizza per la responsabilità civile invocata e sarà oggetto di valutazione in sede di esame della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
****
Quanto alla domanda attorea, accertata la responsabilità della convenuta per l'allagamento dei locali della deve procedersi alla quantificazione dei danni patiti, tenuto conto delle Parte_1 contestazioni sollevate dalla . CP_1 pagina 6 di 13 Al riguardo, rileva in primo luogo la documentazione fotografica prodotta da parte attrice unitamente all'atto di citazione, dalla quale si evince l'entità e la gravità delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'alloggio sovrastante e la natura dei danni patiti dai locali, dagli arredi e dalla merce presente nel negozio di via Tripoli al momento del sinistro (v. doc. n. 1 parte attrice).
Il video allegato, in particolare, consente di ritenere provato come il percolamento dell'acqua sia stato ingente e abbia determinato il crollo di parte della controsoffittatura, cagionando danni all'impianto di illuminazione incassato nello stesso controsoffitto, all'impianto di condizionamento e all'impianto di video-sorveglianza, oltre ad aver danneggiato gli arredi interni e la merce esposta per la vendita.
La documentazione fotografica prodotta è stata pienamente confermata dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa: la teste , infatti, dipendente della società attrice, ha riconosciuto le foto Tes_2 prodotte e ha confermato che il crollo del soffitto “ha danneggiato tutto quello che c'era in negozio: abbigliamento, accessori, calzature, borse e le varie attrezzature telefono PC e quanto era presente ed anche le luci”.
L'attrice ha poi prodotto in causa la perizia di parte, contenente il dettaglio dei danni ricavato dai preventivi e dalle fatture degli interventi eseguiti, come allegate agli atti (doc. n. 2 parte attrice).
La quantificazione del danno operata dalla ha trovato sostanziale conferma nella perizia disposta Pt_1 in corso di giudizio che ha confermato le circostanze esposte non solo alla luce della documentazione fotografica prodotta, ma anche all'esito della valutazione del materiale danneggiato, custodito dall'attrice presso un magazzino in Via Massari n. 155 A – Torino ed esibito al perito incaricato.
Il CTU ha quindi confermato che “l'evento verificatosi nel giugno del 2020, dalla documentazione prodotta, ha determinato, per effetto dell'ingente pencolamento d'acqua proveniente dalla sovrastante unità, danni alle parti murarie intere e in particolare alla controsoffittatura realizzata in cartongesso.Detto controsoffitto è parzialmente crollato e tale crollo ha conseguentemente comportato danni ingenti agli apparati illuminanti realizzati con faretti incassati ed in parte con faretti esterni su binari agganciati allo stesso
contro
-soffitto. L'attraversamento d'acqua non ha ovviamente compromesso solo i corpi illuminanti ma anche l'impianto elettrico nonché quello di sorveglianza e condizionamento. Dal video prodotto è evidente che il negozio è stato interessato da un copioso riversamento di acqua che ha danneggiato, oltre il locale, anche gli arredi ivi presenti quali stendini, scaffalature, banconi espositivi, bancone cassa nonché le merce ivi contenuta costituita da abbigliamento, scarpe e borse da donna. L'evento infiltrativo del giugno 2020 ha quindi danneggiato le parti murarie, la controsoffittatura, gli impianti nonché gli arredi e la merce all'epoca presente all'interno del locale”.
Quanto al sinistro del 21.9.2020, il CTU, preso atto delle dichiarazioni rese da parte attrice, ha precisato che “l'assenza di idonea documentazione fotografica relativa lo stato dei luoghi a settembre
2020 non consente al CTU di poter verificare la relativa entità” dei danni.
pagina 7 di 13 Con riferimento al danno patito dai locali attorei, conseguenti al primo episodio di allagamento, il perito ha dato atto che “dall'analisi della documentazione prodotta (fatture/preventivi) il CTU scrivente ritiene che gli interventi ivi elencati e descritti siano compatibili con quelli che la ricorrente ha dovuto eseguire per la rimessa in pristino del locale dopo l'evento del giugno 2020”, precisando che “le spese complessive per i ripristini e le forniture sulla base dei documenti prodotti risultano complessivamente pari a € 57.991,80 oltre IVA (totale IVA compresa € 69.905,20)”, dovendo escludersi la “doppia contabilizzazione della fatt. 188/2022 di pari a € 500,00 l'errata contabilizzazione del valore Pt_3 imponibile della fatt. 02/2016 di correttamente € 491,80 oltre IVA e non € 600,00 oltre IVA”. Pt_4
Lo stesso perito precisa, in assenza di documentazione comprovante la spesa sostenuta che “non sono stati documentati e quindi non contabilizzati dal CTU scrivente gli acquisti riferiti al monitor TV LG
(stimato in atti dal CTP in € 398,00), al telefono cordless (stimato in atti dal CTP in € 48,00), all'aspirapolvere (stimata in atti dal CTP in € 129,00) e alle buste di carta con logo “Predieri”
(stimate in atti dal CTP in € 900,00 per un quantitativo forfettario di n. 900). Non vengono inoltre contabilizzate le spese stimate dal Consulente di Parte relativamente la Direzione Lavori (€ 2.000,00) poiché trattisi di un'attività professionale non obbligatoria e non necessaria per il caso in esame”.
Quanto alle ulteriori voci di danno, il CTU ha precisato che “la merce danneggiata corrisponde alle fatture prodotte e il costo di acquisto complessivo risulta congruo e pari a € 28.393,78 oltre IVA. Nel suddetto conteggio non sono state considerate le fatture di acquisto riferite alle borse e alle cinture
(Ditta AERRE) per complessivi € 1.238,40 poiché merce non visionata” osservando, quanto al mancato utilizzo dei locali e alla forzata chiusura, che “I fenomeni dannosi del giugno 2020, come evidenziato in particolare dal video prodotto, hanno sicuramente impedito alla Ricorrente di poter svolgere nell'immediatezza l'attività di vendita al dettaglio. L'inutilizzazione del locale si è sicuramente protratta sino al termine dei lavori di ripristino e di riallestimento. Per la tipologia delle opere eseguite si stima un tempo massimo di esecuzione in circa mesi quattro (comprensivo anche di eventuali imprevisti)”.
Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che i danni patiti dai locali e dalla merce ammontino complessivamente ad € 104.545,61 (= € 69.905,20+€ 28.393,78 oltre IVA)
****
Parte attrice ha chiesto il ristoro anche dei danni conseguenti ai costi fissi dei locali sostenuti, comprensivi degli stipendi corrisposti ai dipendenti.
Accertata l'inutilizzabilità dei locali, come confermata dalla perizia disposta, si ritiene possano essere riconosciuti, a titolo risarcitorio, gli importi corrisposti a titolo di canone di locazione per quattro mesi di mancato utilizzo, determinati – come da documentazione in atti (v. fermo A) – in complessivi €
2.533,58 x 4 mesi = € 10.134,32
Quanto al danno conseguente al pagamento della retribuzione ai lavoratori, deve darsi atto che parte attrice ha indicato in € 6.933,73 per ogni mese di chiusura i costi fissi sostenuti per le dipendenti pagina 8 di 13 e (v. doc. fermo A), comprensivi dello stipendio netto, dei contributi e delle Pt_5 Parte_6 Tes_2 trattenute.
Si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alla dipendente , deve rilevarsi che la sede di lavoro indicata nella busta Parte_7 paga prodotta in atti non risulta essere il negozio di via Tripoli, oggetto di allagamento, quanto piuttosto l'unità commerciale di Gassino Torinese, non potendo pertanto – in assenza di elementi ulteriori che confermino l'impiego della stessa nell'unità oggetto di causa – riconoscersi all'attrice alcun importo a titolo di danno.
Quanto alla dipendente , la stessa, escussa come teste, ha riferito “il negozio è stato chiuso per Tes_2 quattro mesi” confermando che anche il personale è rimasto a casa percependo lo stipendio, aggiungendo “io però durante questi mesi ho lavorato presso la sede centrale. Oltre a me c'era l'altra commessa e lei è rimasta a casa ma so che lo stipendio era pagato anche a lei”.
All'esito del giudizio, pertanto, deve ritenersi provato che solo la dipendente sia rimasta a casa Pt_5 durante la chiusura del negozio di via Tripoli percependo lo stipendio: peraltro, se è certo che la stessa fosse impiegata presso il negozio danneggiato, non può non rilevarsi come parte attrice abbia prodotto in atti solo la busta paga relativa al mese di agosto 2020 e non anche tutte le buste paga del periodo di chiusura forzata, provando il pagamento delle spettanze.
In ogni caso, la quantificazione del danno operata da parte attrice non appare corretta se si considera che il mese di agosto coincide con la chiusura per ferie dell'unità commerciale – come documentato da parte convenuta e non oggetto di prova contraria, v. doc. n. 7.2 – e che in tale periodo l'attrice avrebbe comunque dovuto corrispondere lo stipendio alla dipendente.
In assenza di elementi oggettivi e analitici cui ancorare il danno patito, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla non potendo desumersi il danno dall'intero importo indicato nella Pt_1 busta paga e corrisposto alla dipendente.
Nessun altro costo fisso può essere riconosciuto, non avendo parte attrice prodotto la documentazione attestante le spese sostenute per il consumo della luce, spese di pubblicità, spese telefoniche, tassa rifiuti, tasse su insegne.
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Rimane ora da prendere in esame il danno da mancato guadagno che parte attrice quantifica in €
9.789,07 sulla base dei ricavi del 2019.
Se è certa la chiusura del negozio interessato dalle infiltrazioni per il periodo necessario al ripristino delle opere – quattro mesi – deve rilevarsi che parte attrice non ha fornito gli elementi necessari alla quantificazione del danno: gli importi indicati nella perizia prodotta non paiono decisivi trattandosi di mera allegazione di parte, neppure asseverata, priva di un oggettivo valore probatorio.
pagina 9 di 13 Peraltro deve darsi atto che la stessa attrice si è limitata a produrre i ricavi 2019 e 2020 e il bilancio relativi all'anno 2019 (v. fermo A e B, parte attrice) senza offrire gli elementi necessari, di natura contabile, dai quali ricavare il danno per mancato guadagno relativo al 2020.
Nulla in tal senso può evincersi dai corrispettivi prodotti (v. Fermo C), atteso che gli importi in essi indicati non corrispondono all'effettivo guadagno, ma agli importi incassati al lordo dei costi da sostenere e detrarre, non consentendo neppure un effettivo confronto tra gli anni 2019 e 2020.
Considerata, peraltro, la pluralità di unità commerciali, è evidente che nessun elemento può ricavarsi dal bilancio prodotto del 2019, non risultando in esso un dettagliato prospetto dei ricavi delle singole unità commerciali.
Inoltre, non può non considerarsi il peculiare periodo interessato dalla chiusura, tenuto conto che lo stesso si è sovrapposto non solo al periodo estivo, ma altresì alla perdurante pandemia da Covid 2019 che, è fatto notorio, ha determinato per l'anno 2020 un drastico calo di introiti per le attività commerciali e una ingente riduzione di guadagno.
Alla luce di tali considerazioni, nulla può essere riconosciuto a titolo di mancato guadagno.
Né sussistono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno, atteso che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e
l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr. Cass. n. 13288/07).
Nel caso di specie non si verte in un caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, ma di mancata allegazione di elementi probatori sulla effettiva sussistenza e quantificazione del danno stesso.
In definitiva, il danno risarcibile deve essere quantificato in complessivi € 114.679,93.
Trattandosi di debito di natura risarcitoria, liquidato all'attualità, esso deve essere maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data del fatto, previa devalutazione del relativo importo a quella data sino alla presente pronuncia;
sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a pagina 10 di 13 disposizione dell'Ufficio, la somma dovuta risulta pertanto pari ad € 125.127,29, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Quanto al sinistro del 21.9.2020, si è già detto che il CTU non ha potuto accertare, in assenza di elementi certi, i danni patiti da parte attrice.
Considerato che la stessa convenuta ha provveduto a corrispondere, banco iudicis, la somma di €
2.000,00, anche tenuto conto dei preventivi in atti, nulla deve essere ulteriormente riconosciuto all'attrice a titolo di danno.
III
Deve ora esaminarsi la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della propria compagnia di assicurazione, in forza della polizza “Generali sei a casa” n. 380006652 stipulata con in data 24.5.2018 a copertura della responsabilità civile della vita privata. Controparte_2
Di tale polizza la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività in ragione della riferita dinamica del sinistro che, secondo la stessa allegazione attorea, avrebbe coinvolto non già la convenuta assicurata, ma il figlio della stessa, , estraneo al nucleo familiare e quindi non coperto dalla Parte_2 garanzia assicurativa.
Tale eccezione è stata contestata dalla convenuta che, richiamando la comunicazione del sinistro inviata alla compagnia in data 15.6.2020, ha ribadito di aver personalmente cagionato l'allagamento riconoscendo altresì di aver in un primo momento imputato la responsabilità al proprio figlio sentendosi a disagio e vergognandosi di quanto accaduto.
E' noto che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto” (v. Cass. 12.7.2019, n. 18742).
E' altrettanto certo che, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo nel diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio individuato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sull'assicurato che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.
Nel caso di specie, pur all'esito del giudizio, non può dirsi assolto l'onere della prova gravante sulla convenuta danneggiante, non avendo la provato di aver personalmente cagionato il danno CP_1 lamentato da parte attrice.
La previsione di cui all'art.
1.1. della polizza “Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C.
Famiglia)”, prevede testualmente che “la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato
e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano
pagina 11 di 13 tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali”.
E' certo che la condotta colposa, fonte di danno per i terzi e oggetto di copertura, è quella posta in essere dal contraente assicurato – ovvero la signora – o dai componenti la sua famiglia CP_1 anagrafica, come risultanti dallo stato di famiglia.
E' altrettanto certo che , figlio della convenuta, non faccia parte della famiglia Parte_2 anagrafica della convenuta, come documentata in atti dalla terza chiamata (v. doc. n. 4 e 5): ne discende l'esclusione della copertura assicurativa per il caso in cui, come allegato in un primo momento dalla stessa , l'evento dannoso sia stato cagionato dal CP_1 Pt_2
Il teste , amministratore del condominio, escusso in corso di causa, ha confermato che la Testimone_1
ha riferito in un primo momento che il danno era stato cagionato dal figlio, addormentatosi CP_1 nella vasca da bagno: “è quello che mi ha dichiarato la signora ed io ho aperto il sinistro CP_1 indicando quella dichiarazione che mi è stata fatta. Confermo di avere indicato all'assicurazione del condominio UNIPOL SAI l'avvenuto come oggi riferito indicando la circostanza della vasca da bagno con l'acqua lasciata aperta dal figlio della signora ”; il teste ha quindi precisato: CP_1
“successivamente la signora poi mi ha detto di essersi confusa e di essere lei nella vasca da bagno.
Non so quando me lo ha detto forse una settimana dopo ma non saprei. Forse anche qualche giorno dopo” aggiungendo “so che saltuariamente il figlio andava dalla mamma ma non so se stava con lei o quanto tempo stesse con lei.”
Pur all'esito del giudizio, la convenuta non ha peraltro offerto elementi ulteriori, neppure presuntivi, idonei a ritenere superata la prima ricostruzione offerta dell'accaduto, essendosi limitata a ribadire la propria responsabilità, senza ulteriori precisazioni in fatto.
Né pare sufficiente a tal fine la denuncia di sinistro del 15.6.2020 inviata alla compagnia, nella quale la stessa convenuta dà atto di aver personalmente cagionato l'allagamento, considerata la natura di atto unilaterale di parte della dichiarazione, priva di rilevanza probatoria qualificata.
Del tutto irrilevante, ai fini della copertura assicurativa invocata, appare poi la circostanza che lo stesso sia titolare di analoga polizza RC con trattandosi di rapporti assicurativi differenti. Pt_2 CP_2
La domanda di manleva proposta da parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
IV
Le spese di lite, comprensive del ricorso in corso di causa, liquidate ex D.M. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza e devono essere poste – nei rapporti tra parte attrice e la convenuta – a carico della che, CP_1
pagina 12 di 13 pertanto, deve essere condannata a rimborsare alla società attrice la somma complessiva di € 14.889,00 di cui € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, tenuto conto del principio di causalità – secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato sono a carico della parte che ne ha determinato l'intervento – e di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta che pertanto deve essere condannata a rimborsare alla la somma complessiva di € 9.887,00 liquidata tenuto Controparte_2 conto dell'attività concretamente svolta e delle difese articolate.
La convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della CP_1 Parte_1 somma di € 125.127,29, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_2 condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 14.889,00 di cui € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
condanna parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le CP_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in complessivi € 9.887,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
pone nei rapporti interni tra le parti, definitivamente, le spese di CTU già liquidate in corso di giudizio a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 4.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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