Versione
22 giugno 1982
22 giugno 1982
Art. 20. Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta
In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , della legge 5 luglio 1975, n. 304 , e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 .
La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304 , puo' subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.
La domanda e' comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale e' riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.
In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , della legge 5 luglio 1975, n. 304 , e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 .
La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304 , puo' subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.
La domanda e' comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale e' riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/10/2018, n. 6060Provvedimento: […] - nel marzo del 2015 il GSE, sollecitato da una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, ha avviato un procedimento di controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 28 del 2011, venendo a conoscenza del fatto che, con decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 9 gennaio 2002, quest'ultima (in quanto concessionaria dello Stato di tutte le acque pubbliche esistenti nella Regione ai sensi dell'art. 7 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con facoltà di sub-concessione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 308 del 1982) aveva sub-concesso al Consorzio di Miglioramento Fondiario Rù Grenze e Rù Fabbrica-Viering la possibilità di derivare acqua a scopo idroelettrico dal torrente Chalamy, sul quale è situato l'impianto per cui è causa;Leggi di più...
- art. 42 D.lgs. 28/2011·
- subconcessione di derivazione d'acqua·
- prescrizione dei diritti·
- decadenza dagli incentivi·
- controllo del GSE·
- violazione dei titoli autorizzativi·
- compatibilità tra normativa e fattispecie concreta·
- titolarità degli incentivi·
- art. 11 D.M. 31 gennaio 2014·
- recupero degli incentivi·
- proporzionalità della sanzione