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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8685/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8685/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Raffone Fausto;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Cometto Alice;
CP_1
premesso
• che la ricorrente deduceva di essere stato dipendente della società convenuta dal 1 aprile all'11 ottobre 2023, con mansione di impiegata amministrativa ed inquadramento al V livello
C.C.N.L. servizi di pulizia;
• che, a decorrere dal maggio 2023, la sua retribuzione oraria veniva decurtata di 1 euro e di non essere stata retribuita a partire da luglio 2023; proponeva quindi il presente giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta si costituiva, eccependo che la ricorrente era stata in malattia da settembre
2023, che il rapporto era stato trasformato da full a part time a agosto 2023 e che la società avrebbe trattenuto dalla retribuzioni gli importi conseguenti ai danni causati dall'improvvisa assenza dal lavoro;
considera
1. Gli elementi contrattuali sono pacifici: inquadramento, durata e retribuzione sono documentali e non contestati.
2. Infondata è l'eccezione di avvenuta trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
parte convenuta deduce di aver comunicato il cambio orario, circostanza che la ricorrente ha confermato: ma per mutare le condizioni contrattuali occorre il consenso delle parti, non essendo ipotizzabile una modifica unilaterale da parte del datore di lavoro.
3. Analogamente infondata appare essere l'eccezione di compensazione tra danni subiti e retribuzione: non vi è alcuna prova di tali danni, né dell'ammontare degli stessi, né del nesso causale tra l'assenza della ricorrente e la loro causazione;
non è indubbiamente sufficiente lo screenshot del messaggio intercorso tra non si sa bene chi, prodotto da parte convenuta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
1 R.G.L. 8685/2024
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 8.656,15, di cui €
800,02 a titolo di t.f.r.;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 2.200 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8685/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Raffone Fausto;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Cometto Alice;
CP_1
premesso
• che la ricorrente deduceva di essere stato dipendente della società convenuta dal 1 aprile all'11 ottobre 2023, con mansione di impiegata amministrativa ed inquadramento al V livello
C.C.N.L. servizi di pulizia;
• che, a decorrere dal maggio 2023, la sua retribuzione oraria veniva decurtata di 1 euro e di non essere stata retribuita a partire da luglio 2023; proponeva quindi il presente giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta si costituiva, eccependo che la ricorrente era stata in malattia da settembre
2023, che il rapporto era stato trasformato da full a part time a agosto 2023 e che la società avrebbe trattenuto dalla retribuzioni gli importi conseguenti ai danni causati dall'improvvisa assenza dal lavoro;
considera
1. Gli elementi contrattuali sono pacifici: inquadramento, durata e retribuzione sono documentali e non contestati.
2. Infondata è l'eccezione di avvenuta trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
parte convenuta deduce di aver comunicato il cambio orario, circostanza che la ricorrente ha confermato: ma per mutare le condizioni contrattuali occorre il consenso delle parti, non essendo ipotizzabile una modifica unilaterale da parte del datore di lavoro.
3. Analogamente infondata appare essere l'eccezione di compensazione tra danni subiti e retribuzione: non vi è alcuna prova di tali danni, né dell'ammontare degli stessi, né del nesso causale tra l'assenza della ricorrente e la loro causazione;
non è indubbiamente sufficiente lo screenshot del messaggio intercorso tra non si sa bene chi, prodotto da parte convenuta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
1 R.G.L. 8685/2024
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 8.656,15, di cui €
800,02 a titolo di t.f.r.;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 2.200 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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