TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI RI RI, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 23.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3452/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti RI Rosaria Calvio, Giovanni Rinaldi, Walter Parte_1
IC e IO CI
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2025, – premesso di aver prestato servizio alle Parte_1 dipendenze del in forza di contratto di supplenza breve per l'anno Controparte_1 scolastico 2021/2022, precisamente dal 24.3.2022 al 10.6.2022 – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di non aver percepito, per i periodi ivi precisati, la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.
Richiamata, pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del concludente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del suo Ministro pro tempore, al pagamento delle relative differenze Controparte_1
pagina 1 di 5 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in EURO di 459,78, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.… ”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.12.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si veda lo stato matricolare allegato al ricorso introduttivo del giudizio, doc. 1), che abbia prestato attività lavorativa in qualità di docente Parte_1 supplente temporaneo, in virtù di supplenze brevi e saltuarie per i periodi suindicati.
Ciò posto, la ricorrente si duole, in questa sede, di non aver percepito la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.
2.2. Così delineati i termini della controversia, occorre richiamare quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n. 20015; Cass. Sez. Lav. n. 33140/2019 e n. 34546/2019) che in quella di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169; Trib. Milano n. 1634 del
28.09.2019; cfr., altresì, Trib. Foggia-Sez. Lavoro, 2.10.2020, pronunciata nel procedimento n. 12680/2019
R.G.L.), con argomentazioni, pienamente condivisibili, che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
pagina 2 di 5 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza pagina 3 di 5 interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della CP_1
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.
Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con CP_1 il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
pagina 4 di 5 2.3. Alla stregua dei principi innanzi illustrati, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento, dovendosi per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della parte ricorrente, della retribuzione CP_2 professionale docenti per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
D'altro canto, il non ha contestato l'attività di docente svolta dalla parte ricorrente, limitandosi a CP_1 richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento prestato con esclusione dei periodi di lavoro non retribuiti.
Giova pure soggiungere che, al di là del rilievo genericamente formulato sul punto dal resistente, CP_1 non si rinvengono giornate di assenza suscettibili di detrazione economica.
Per altro verso, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente non sono stati contestati, nemmeno genericamente, dal il quale – anzi – ha espressamente affermato che “A riguardo si rileva che la pretesa CP_2 della ricorrente appare in linea con i criteri di determinazione sopra enunciati.” (cfr. pag. 2 della memoria).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il deve esser condannato al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 459,78, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al
D.M. 147/2022 (scaglione infra € 1.100,00), tenuto conto della bassa complessità della causa, del valore della stessa, nonché della marcata serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa LI RI RI, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3452/2025, proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
a) dichiara il diritto di a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi indicati Parte_1 in ricorso;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma spettante pari ad € 459,78, oltre accessori di legge;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 321,00, oltre CP_1
I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti RI Rosaria Calvio, Giovanni Rinaldi, Walter IC e IO CI
Foggia, all'esito dell'udienza del 23.12.2025
Il Giudice
LI RI RI
pagina 5 di 5