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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n.r.g. 124/2025 avente ad oggetto: mutuo promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso PAte_1 C.F._1
l'Avv. FA Davi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Azzurra Mulatero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al collegio del 9.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte di Appello adita, pagina 1 di 12 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso,
Nel merito,
In via principale, riformare integralmente la sentenza n. 3819/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, resa all'esito del giudizio rubricato al numero di R.G. 11077/2021, pubblicata il 4 luglio 2024, respingendo la domanda originariamente proposta e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
In subordine, riformare parzialmente la sentenza n. 3819/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, resa all'esito del giudizio rubricato al numero di R.G. 11077/2021, pubblicata il 4 luglio 2024, limitando per i motivi di PA cui in premesse sub. 3 la condanna del sig. alla somma di euro 7.960,00 ovvero in ulteriore subordine alla somma di euro 42.960,00.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
In via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché, dalla lettura degli atti e dalla giurisprudenza citata, appare certamente probabile che l'impugnazione non può trovare accoglimento per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito ogni contraria eccezione, domanda e/o istanza disattesa respingere l'appello interposto dal PA Signor in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza 3819/2024 pubblicata il 04.07.2024 resa dal Tribunale di Torino-Dott.ssa Marisa
Gallo.
In subordine nel caso in cui la Corte ravvisasse nella manifesta intenzione dell'appellata di richiedere il riesame della domanda spiegata in primo grado la sua mera riproposizione espressa, ex art. 346 c.p.c., e la ritenesse per l'effetto accoglibile senza la proposizione dell'appello incidentale, accertare, in riforma della sentenza 3819/2024 resa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 04.07.2024 che la somma soggetta Pa all'obbligo di restituzione in capo al Signor è, quantomeno di euro 105.748,10 (ovvero euro
93.748,10+12.000,00 portati dall'assegno circolare) o veriore accertanda in corso di causa, in luogo al minor valore riconosciuto in sentenza di euro 93.748,10 per i motivi di cui in narrativa
Con vittoria di spese di entrambe i gradi di giudizio. pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione del 18.05.2021 la sig.ra conveniva in giudizio, davanti al Controparte_1
Tribunale di Torino, il sig. allegando: che nel corso della frequentazione PAte_1 sentimentale intercorsa tra le parti, iniziata nel 2013, la sig.ra a seguito delle richieste del CP_1
PA sig. , aveva prestato allo stesso ingenti somme di denaro corrispondenti nel totale a € 113.248,10; che, PA sebbene il sig. si fosse impegnato più volte a restituire tali somme, il denaro prestato non era mai stato restituito dal convenuto.
Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare la consistenza delle erogazioni di denaro oggetto di prestito e di condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di € 113.248,10, oltre agli interessi legali.
si costituiva e contestava le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto della PAte_1 domanda attorea e sostenendo: che si era impegnato per la restituzione di un unico debito, cioè un finanziamento già estinto e non costituente oggetto di causa;
che tutte le altre dazioni di CP_2 denaro erano state effettuate dalla sig.ra per liberalità, data la relazione di coppia intercorsa CP_1 fra le parti, durante la quale la sig.ra aveva partecipato alle attività immobiliari e commerciali CP_1
PA del sig. .
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.3819/2024 pubblicata il 04.07.2024, rilevava che:
- secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'attore che chiedeva la restituzione di somme concesse a mutuo era tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, cioè l'avvenuta consegna della somma e il titolo da cui derivava l'obbligo della vantata restituzione;
anche in caso di contestazione del convenuto che, pur riconoscendo la somma, ne deduceva una diversa ragione, l'onere della prova gravava sul mutuante, che era tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, non vertendosi in ipotesi di eccezione in senso sostanziale;
PA
- la sig.ra veva provato, tramite documentazione prodotta, la consegna al sig. di numerose CP_1 somme: UB AN assegno € 33.000,00 del 22.02.2013 (doc. 13) - UB AN assegno € 3.000,00 del 17.10.2014 (doc. 17); UB AN assegno € 12.000,00 del 22.10.2014 (doc. 14); UNICREDIT assegno € 1.805,00 del 01.02.2016 (doc. 12); UNICREDIT assegno € 1.250,00 del 25.01.2017 (doc. 12);
UNICREDIT bonifico € 800,00 del 10.04.2018 (doc. 12); UNICREDIT bonifico € 5.000,00 del
27.11.2018 (doc. 12); UNICREDIT bonifico € 5.000,00 del 28.11.2018 (doc. 12); ED bonifico €
3.750,00 del 30.01.2017 (doc. 12); ED bonifico € 10.000,00 del 27.11.2018 (doc. 12);
UNICREDIT bonifico € 5.000,00 del 15.05.2019 (doc. 8); ED assegno € 3.600 del 27.11.2019
(doc. 12); ED assegno € 2.000,00 del 06.12.2019 (doc. 12); ED assegno € 3.350,00 del
13.12.2019 (doc. 12); pagina 3 di 12 - la somma relativa al pagamento tramite bollettino postale di € 1.460,00 del 25.01.2016 (doc.15 parte PA attrice), sebbene non versata direttamente al sig. , era stata oggetto di un riconoscimento di debito da parte del convenuto all'interno della lettera prodotta dalla sig.ra mai contestata, ove si CP_1 leggeva: “Mi impegnerò ogni mese a pagare 505 € di , i primi due assegni sono per i 5000 CP_2
€ della scorsa settimana, il terzo da 1500 per quello di febbraio 2016, il quarto assegno da 1460 € per quello di gennaio 2016” (cfr. doc. 11 parte attrice); si riteneva verosimile che il quarto assegno a cui PA faceva riferimento nella lettera, dovesse essere emesso dal convenuto proprio al fine di restituire quanto pagato dalla sig.ra tramite bollettino postale, coincidendo sia l'ammontare che la data CP_1 del versamento;
PA
- i pagamenti effettuati dalla sig.ra per conto del sig. , ma a favore di terzi, potevano essere CP_1 ricondotti ad un'ipotesi di pagamento del terzo ex art.1180 c.c., e il contratto di mutuo tra le parti in causa si era realizzato proprio attraverso il pagamento da parte dell'attrice ad estinzione dei debiti assunti dal convenuto;
tali importi erano: UB AN bonifico euro 200,00 del 03.10.2013 a favore di
[...]
con causale “ Contratto Scouting” (doc. 3); UB AN bonifico PAte_2 Persona_1 euro 950,00 del 31.10.2013 a favore di “css spa” con causale “888010499578 PAte_1
Telecom/ex TIM” (doc. 3); UB AN bonifico euro 31,00 del 10.12.2013 a favore di “san IC
Pianoforti s.n.c.” con causale “ordine Pia FA Gastone Microfono Cavalier a Condensatore
32085857324” (doc. 3); UB AN bonifico euro 468,00 del 22.09.2015 a favore di Persona_2 con causale “Pagamento Mese Settembre Negozio Corso S. Maurizio 40/E Per conto ” (doc. PAte_1
5); UNICREDIT bonifico euro 331,60 del 26.05.2016 a favore di “Eni spa” con causale “NUM
PRT_NUM. ” (doc. 6); UNICREDIT Controparte_3 bonifico euro 752,50 del 20.11.2019 a favore di “HYPERION ” con causale “Per conto CP_4
ottobre 2019” (doc. 8); PAte_1
- la sig.ra non aveva invece adeguatamente provato di avere consegnato il denaro, né di aver CP_1
PA eseguito i pagamenti per conto del sig. , con riferimento alle seguenti somme (corrispondenti a
€ 19.500,00): UB AN assegno euro 1.000,00 del 10.09.2013; UB AN assegno circolare euro
12.000,00 del 28.01.2014; UNICREDIT assegno euro 1.500,00 del 29.01.2016; ED bonifico euro
5.000,00 del 30.08.2019;
-vari elementi conducevano a ritenere fondata la prospettazione attorea sulla sussistenza di un obbligo restitutorio in capo al convenuto;
dalla documentazione prodotta dalla sig.ra emergeva che CP_1 entrambe le parti ritenessero che la consegna del denaro fosse un prestito per poter far fronte anche ai PA debiti contratti dal sig. , tanto che in più occasioni egli si impegnava a restituire quanto ricevuto, prospettando anche la vendita di propri immobili per poter restituire le somme richieste da parte attrice;
pagina 4 di 12 in particolare, così si leggeva all'interno della lettera datata 22/05/2019: “…non avrei mai dovuto chiederti aiuto economicamente, sapendo che avrei fatto fatica a rispettare le promesse di restituirti tutto in tempi ragionevoli”, “…ho fatto il passo più lungo della gamba, ma l'ho fatto proprio per cercare entrate extra che mi permettessero di sanare i debiti contratti”, “Mi impegnerò ogni mese a pagare 505
€ di , i primi due assegni sono per i 5000 € della scorsa settimana , il terzo da 1500 per CP_2 quello di febbraio 2016, il quarto assegno da 1460 € per quello di gennaio 2016. Metterò in vendita tutto
e entro fine anno cercherò di restituirti i 20.000 di ER e i 15.000”, “Sarei stato disposto a vendermi un rene per aiutarti e restituirti quanto dovuto… Invece erroneamente ho lasciato passare, giorni, mesi, anni…ho tempo per restituire tutto…” (doc.11 di parte e in alcuni estratti delle chat whatsapp: CP_1
“…anche se l'ultima nostra chiacchierata serena, nella quale ti davo conferma di pensare al mio debito, tu mi hai rassicurato dicendomi che appena avessi venduto la casa avrei potuto saldarti…”, “…ti chiedo di darmi qualche giorno per capire come fare per iniziare a rientrare nell'attesa e nella speranza di vendere casa e chiudere tutto con te. Posso, per la tua serenità, farti recapitare un assegno a garanzia…”
“… ma non preoccuparti che non perderai nulla dei tuoi soldi”, “…non era assolutamente mia intenzione procrastinare, anzi, se mi giri tuo iban…ti bonifico ogni mese i soldi promessi. Appena vendo qualcosa ti saldo tutto…” (doc. 10 di parte;
tali dichiarazioni rappresentavano chiaramente CP_1
PA l'impegno assunto dal sig. di restituire le diverse somme ricevute in prestito dalla sig.ra CP_1
-dagli atti di causa non era emerso alcun elemento che permettesse di considerare fondata la tesi del convenuto, secondo il quale le elargizioni sarebbero state effettuate dalla sig.ra con spirito di CP_1 liberalità; infatti, la circostanza che le parti avessero intrattenuto una frequentazione sentimentale non bastava a provare l'animus donandi, per lo più alla luce delle prove documentali offerte dall'attrice;
-la domanda di parte attrice doveva pertanto essere accolta, nei limiti dell'importo di € 93.748,10; PA conseguentemente il sig. doveva essere condannato al pagamento in favore della sig.ra di CP_1 tale somma, oltre interessi legali dalla data della formale diffida dell'11.02.2021 (doc.2 di parte
. CP_1
Per tali ragioni il Tribunale condannava a rimborsare a la somma PAte_1 Controparte_1 di € 93.748,10, oltre interessi al tasso legale dall'11.02.2021; condannava a PAte_1 rimborsare a le spese di lite, che liquidava in complessivi € 13.268,00 per compenso Controparte_1 ed € 786,00 per anticipazioni, oltre esposti per la mediazione (corrispondenti a € 2.000,00) ed oltre al
15% rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale di Torino PAte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate. pagina 5 di 12 costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo Controparte_1 grado. In via subordinata, pur precisando di non volere proporre appello incidentale, chiedeva “nel caso in cui la Corte ravvisasse nella manifesta intenzione dell'appellata di richiedere il riesame della domanda spiegata in primo grado la sua mera riproposizione espressa, ex art. 346 c.p.c., e la ritenesse per l'effetto accoglibile senza la proposizione dell'appello incidentale”, di accertare, in riforma della sentenza del PA Tribunale, che la somma oggetto dell'obbligo di restituzione in capo al sig. era quantomeno
€ 105.748,10.
II. Con il primo motivo di appello -“Sulla prova della stipulazione dei mutui;
adempimento del terzo”- PA il sig. lamenta che il giudice di primo grado ha ritenuto provata l'esistenza di contratti di mutuo tra le parti in primo luogo qualificando alcuni pagamenti eseguiti a terzi come adempimento del terzo ex art.1180 c.c., allegando che:
a)-come già argomentato in primo grado “per molte delle somme richieste in restituzione l'attrice non ha nemmeno dedotto il carattere di realità del mutuo, risultando alcune delle somme documentalmente corrisposte addirittura a terzi del tutto estranei al giudizio ( , CSS Spa, IC PAte_2
Pianoforti, Autofrejus, Rosso Luisa, Immobiliare Margherita, Pregnolato, Hyperion, Eni Spa) sulla base di sconosciuti e, appunto, nemmeno allegati accordi”;
b)-secondo il giudice l'adempimento del terzo sarebbe per ciò solo sufficiente a provare l'esistenza di un sottostante rapporto di mutuo e tale conclusione è errata;
l'adempimento del terzo può essere spontaneo o derivare da un rapporto sottostante, di liberalità o di natura obbligatoria;
in tal caso l'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante in forza del quale il terzo adempiente è legittimato ad agire nei confronti del debitore per l'adempimento degli obblighi assunti in virtù di tale titolo, rimane pur sempre a carico del terzo;
il semplice adempimento del terzo non è infatti di per sé sufficiente a far ritenere sussistente un contratto di mutuo, risultando evidente la forzatura giuridica contenuta nella sentenza impugnata.
L'appellata contesta tale motivo ritenendo che il giudice di primo grado abbia correttamente qualificato come prestito il titolo in forza del quale è avvenuto l'adempimento del terzo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riferimento al profilo a), l'appello non si confronta con la sentenza e riproduce la medesima contestazione, del tutto generica, svolta in primo grado.
pagina 6 di 12 In ordine ai pagamenti eseguiti dalla sig.ra in favore dei terzi, il Tribunale ha accertato in CP_1
PA sentenza che i pagamenti sono stati effettuati per conto del sig. , ad estinzione dei debiti da quest'ultimo assunti nei confronti dei terzi, come risulta dalle causali dei bonifici prodotti, causali che vengono espressamente e testualmente riportate (pag. 4 della sentenza).
L'appellante non censura in modo specifico e argomentato tale accertamento, non menziona i documenti prodotti da controparte relativi ai bonifici con le relative causali (che appunto indicano che il pagamento PA è stato effettuato per conto del sig. e riportano i riferimenti al debito di quest'ultimo), documenti che costituiscono il fondamento del ragionamento del Tribunale.
E d'altronde l'appellante stesso riconosce che l'adempimento del terzo può essere effettuato a titolo di mutuo, come ritenuto in sentenza.
La deduzione è pertanto generica e inammissibile.
Quanto al profilo b), si rileva che il Tribunale non ha affatto ritenuto provata la stipulazione del contratto di mutuo solo perché vi è stato l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.; ha invece dapprima accertato la sussistenza della prova dei pagamenti effettuati ai terzi dalla sig.ra e del fatto che i CP_1
Pa pagamenti erano stati eseguiti per conto del sig. ; ha poi svolto un accertamento unitario, anche con PA riferimento ai pagamenti diretti tra la sig.ra e il sig. , in ordine alla prova del titolo in forza CP_1 del quale tutti i pagamenti (a terzi e diretti) sono avvenuti (pag. 5 della sentenza, che significativamente esordisce “Ciò chiarito con riguardo al presupposto dell'avvenuta dazione delle somme di denaro, ritiene questo giudice che vari elementi conducano a ritenere fondata la prospettazione attorea in ordine alla sussistenza di un obbligo di restituzione in capo al convenuto”), esponendo le argomentazioni in forza delle quali ha ritenuto accertato il titolo del mutuo, comune a tutti i pagamenti precedentemente accertati.
Le deduzioni sono pertanto manifestamente infondate.
La questione relativa alla prova del titolo in forza del quale sono avvenuti gli adempimenti del terzo (così come i pagamenti diretti) viene trattata con il secondo motivo di appello.
III. Con il secondo motivo -“Sulla prova della stipulazione dei mutui;
riconoscimento del debito”-
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente un mutuo, allegando che: il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto provato il mutuo sulla base delle mere elargizioni di denaro e dei Pa PA presunti riconoscimenti del sig. ; ha invertito l'onere della prova affermando che il sig. non avrebbe provato la natura liberale delle elargizioni, ponendo a carico di parte appellante l'onere di provare la natura liberale delle erogazioni, quando invece la controparte, attrice in primo grado, non aveva ancora provato la natura di prestito delle stesse;
l'unico debito di cui egli si era assunto l'obbligo di restituzione riguardava il finanziamento , rimasto estraneo al presente giudizio essendo CP_2 pagina 7 di 12 PA stato da tempo estinto dal sig. ; le erogazioni della sig.ra avevano natura liberale, in CP_1 considerazione del rapporto sentimentale che legava le parti, durante il quale i rapporti sono stati gestiti PA more uxorio”; la stessa sig.ra dà atto della reale natura dei rapporti con il sig. nel proprio CP_1 doc.1, nel quale è lei stessa a chiarire che “il fine della lettera, che palesemente non era una richiesta di soldi…” e che le eventuali elargizioni erano sempre avvenute “senza chiedere nulla in cambio”, chiarendo che nessuna restituzione è mai stata pattuita.
L'appellata contesta la fondatezza del motivo, rilevando che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, sulla base della documentazione prodotta, in cui controparte riconosce la natura di prestito delle erogazioni, e prospetta di vendere degli immobili per restituirle quanto da lei richiesto;
contesta inoltre l'affermazione di controparte secondo cui il rapporto sentimentale tra le parti sarebbe stato gestito “more uxorio”, poiché, come risulta anche PA dall'interrogatorio formale del sig. , quest'ultimo era ed è regolarmente coniugato con la sig.ra
Pregnolato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale richiama e applica correttamente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art.2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Non vi è stata la lamentata inversione dell'onere della prova, avendo la sentenza accertato che parte attrice aveva provato il titolo del mutuo e poi rilevato che per contro il convenuto non aveva provato la dedotta liberalità.
La sig.ra ha prodotto in primo grado numerosi documenti, correttamente interpretati dal CP_1
PA Tribunale, nei quali il sig. riconosce la natura di prestito delle erogazioni, prospettando anche la vendita di propri immobili per adempiere i propri debiti. PA Nella lettera 22.5.2019 inviata dal sig. alla sig.ra (doc.11) si legge: CP_1
-“Non avrei mai dovuto chiederti aiuto economicamente, sapendo che avrei comunque fatto fatica a rispettare la promessa di restituirti tutto in tempi ragionevoli”;
-“ho fatto il passo più lungo della gamba, ma l'ho fatto proprio per cercare entrate extra che mi permettessero di sanare i debiti contratti”;
-“Mi impegnerò ogni mese a pagare 505 € di , i primi due assegni sono per i 5000 della CP_2 scorsa settimana, il terzo da 1500 per quello di Febbraio 2016, il quarto assegno da 1.460 € per quello pagina 8 di 12 di gennaio 2016. Metterò in vendita tutto ed entro fine anno cercherò di restituirti 20.000 € di ER
e 15.000. Finito il finanziamento faremo i conti delle rate pagate da te e cercherò di sanare CP_2 anche quella differenza”;
-“Ma se tu mi avessi detto che avevi bisogno sarei stato disposto a vendermi un rene per aiutarti e restituirti quanto dovuto, ti prego di credermi. Invece erroneamente ho lasciato passare giorni, mesi, anni…'Ma tanto siamo insieme, siamo una coppia, ho tempo per restituire tutto' questo mi sono sempre detto”. PA E nei messaggi inviati dal sig. alla sig.ra nelle chat whatsapp (doc.10) si legge: CP_1
“…quotidianamente (anche se l'ultima nostra chiacchierata serena, nella quale ti davo conferma di pensare al mio debito, tu mi hai rassicurato dicendomi che quando avessi venduto la casa avrei potuto saldarti, non è una polemica era solo per dirti che non l'ho fatto in malafede) penso a come uscirne, la casa non l'ho ancora venduta … sono in trattativa, ma tutto va a rilento. Ti chiedo di darmi Per_3 qualche giorno per capire come fare per iniziare a rientrare, nell'attesa e nella speranza di vendere la casa in fretta e chiudere tutto con te”;
-“Posso, per la tua serenità, farti recapitate un mio assegno a garanzia, e comunque entro la prossima settimana cerco una soluzione e possa essere sostenibile per me e per te”;
- “Credimi che non sono andato in ferie con “i tuoi soldi” …, ma non preoccuparti che non perderai nulla dei tuoi soldi”;
-“posso fare un piano di rientro nell'attesa”.
Condividendo la valutazione del Tribunale, da tali documenti risulta la prova del titolo di mutuo delle PA elargizioni di denaro effettuate dalla sig.ra direttamente al sig. o mediante adempimento CP_1 del terzo.
E come ritenuto nella sentenza impugnata, la sola circostanza della relazione sentimentale tra le parti non
è sufficiente a dimostrare la liberalità delle erogazioni. Anche la qualificazione del rapporto tra le parti come “more uxorio” è manifestamente infondata, poiché durante la relazione sentimentale con la sig.ra l'appellante era sposato con la sig.ra Pregnolato, come egli stesso ha ammesso in sede di CP_1 interrogatorio formale in primo grado, e non vi è mai stata tra le parti convivenza more uxorio.
Il richiamo alla mail della sig.ra di cui al doc.1 (di parte appellata) è inidoneo a provare la CP_1 natura liberale delle erogazioni, tenuto conto della natura chiara e inequivoca dei documenti sopra illustrati;
la sig.ra con la frase che l'appellante estrapola dal contesto del messaggio, non CP_1 riconosce la natura liberale delle elargizioni, ma riferisce, nel contesto delle difficoltà della relazione Pa sentimentale, di essersi sentita denigrata dal sig. per un'accusa di non aiutarlo economicamente, e in tale ambito fa riferimento ad una sua generosità con i sentimenti e con i soldi aggiungendo “senza pagina 9 di 12 chiedere nulla in cambio” e spiegando che il fine di una precedente lettera non era una richiesta di soldi PA ma l'esigenza di spiegare il suo punto di vista;
lo stesso sig. dimostra di avere perfettamente compreso che non si trattava di un riconoscimento della natura liberale delle erogazioni, tanto che nella mail di risposta (prodotta nello stesso doc.1) afferma: “ti ho fatto bonifico della rata e cercherò ogni mese di provvedere ad effettuare il pagamento, ti chiedo scusa se in questi anni sono stato carente con i versamenti, non era mia intenzione approfittare di te. Per quanto riguarda l'assegno da 15.000 € mi sembrava che rientrasse tutto al finanziamento , ti chiedo scusa quindi anche per questo e CP_2 provvederò a gennaio a rimborsati totalmente”.
Il giudice di primo grado ha dunque correttamente applicato, per le ragioni enunciate, i principi espressi dalla Suprema Corte, e il motivo d'appello è infondato.
IV. Con il terzo motivo – “In via subordinata, sulla riduzione degli obblighi di restituzione”- l'appellante chiede di limitare l'obbligo di restituzione solo a quanto da lui riconosciuto nella lettera di cui al doc.11, che qualifica come promessa unilaterale, in cui si legge: “Mi impegnerò ogni mese a pagare 505 € di
, i primi due assegni sono per i 5000 della scorsa settimana, il terzo da 1500 per quello di CP_2
Febbraio 2016, il quarto assegno da 1.460 € per quello di gennaio 2016. Metterò in vendita tutto ed entro fine anno cercherò di restituirti 20.000 € di ER e 15.000”; l'appellante ritiene che la somma da restituire corrisponderebbe o a € 7.960,00, cioè l'importo ottenuto sommando € 5.000,00, € 1.500,00
e € 1.460,00, in quanto solo questi importi troverebbero un corrispondente specifico nella ricostruzione delle elargizioni effettuata dall'appellata in primo grado, oppure, al massimo, a € 42.920,00, aggiungendo a € 7.960,00 anche € 20.000,00 e € 15.000,00, importi che invece non troverebbero un corrispondente specifico nella ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla sig.ra CP_1
L'appellata contesta la fondatezza del motivo, ritenendo che il giudice di primo grado abbia correttamente PA qualificato il titolo delle erogazioni come prestito e abbia ritenuto il sig. tenuto a restituire
€ 93.748,10.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le allegazioni sono inidonee a censurare la ritenuta esistenza della prova dei versamenti, sia in quanto del tutto generica, sia in quanto in primo grado nessuna specifica contestazione è stata svolta sul punto. PA Inoltre il brano della lettera del sig. citato dall'appellante, non viene utilizzato dal Tribunale quale promessa unilaterale, ma quale prova del titolo di mutuo delle erogazioni, unitamente alle altre parti del documento e agli altri documenti illustrati. pagina 10 di 12 Per tali ragioni, anche questo motivo non può essere accolto.
V. Si dichiara inammissibile la richiesta formulata in via subordinata da parte appellata, di riesame della domanda per il superiore importo non riconosciuto dal Tribunale.
Invero, “soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece … ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto” (Cass. civ. 26321/2023).
Nel caso in esame la domanda per il superiore importo è stata esaminata e rigettata dal giudice di primo grado;
pertanto la parte appellata doveva necessariamente proporre appello incidentale per impedire il formarsi del giudicato sul rigetto;
l'appellata ha invece espressamente evidenziato che non intendeva proporre appello incidentale.
VI. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore della parte appellata costituita.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio,
€ 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.193,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati, che non si confrontano con la sentenza impugnata e che a tratti non ricostruiscono in modo corretto le argomentazioni del primo giudice;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a € 9.991,00.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3819/2024 del Tribunale di PAte_1
Torino, pubblicata il 04.07.2024, che per l'effetto conferma;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario Controparte_1 spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 9.991,00 ex art.96 comma 1 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.12.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n.r.g. 124/2025 avente ad oggetto: mutuo promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso PAte_1 C.F._1
l'Avv. FA Davi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Azzurra Mulatero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al collegio del 9.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte di Appello adita, pagina 1 di 12 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso,
Nel merito,
In via principale, riformare integralmente la sentenza n. 3819/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, resa all'esito del giudizio rubricato al numero di R.G. 11077/2021, pubblicata il 4 luglio 2024, respingendo la domanda originariamente proposta e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
In subordine, riformare parzialmente la sentenza n. 3819/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, resa all'esito del giudizio rubricato al numero di R.G. 11077/2021, pubblicata il 4 luglio 2024, limitando per i motivi di PA cui in premesse sub. 3 la condanna del sig. alla somma di euro 7.960,00 ovvero in ulteriore subordine alla somma di euro 42.960,00.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
In via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché, dalla lettura degli atti e dalla giurisprudenza citata, appare certamente probabile che l'impugnazione non può trovare accoglimento per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito ogni contraria eccezione, domanda e/o istanza disattesa respingere l'appello interposto dal PA Signor in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza 3819/2024 pubblicata il 04.07.2024 resa dal Tribunale di Torino-Dott.ssa Marisa
Gallo.
In subordine nel caso in cui la Corte ravvisasse nella manifesta intenzione dell'appellata di richiedere il riesame della domanda spiegata in primo grado la sua mera riproposizione espressa, ex art. 346 c.p.c., e la ritenesse per l'effetto accoglibile senza la proposizione dell'appello incidentale, accertare, in riforma della sentenza 3819/2024 resa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 04.07.2024 che la somma soggetta Pa all'obbligo di restituzione in capo al Signor è, quantomeno di euro 105.748,10 (ovvero euro
93.748,10+12.000,00 portati dall'assegno circolare) o veriore accertanda in corso di causa, in luogo al minor valore riconosciuto in sentenza di euro 93.748,10 per i motivi di cui in narrativa
Con vittoria di spese di entrambe i gradi di giudizio. pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione del 18.05.2021 la sig.ra conveniva in giudizio, davanti al Controparte_1
Tribunale di Torino, il sig. allegando: che nel corso della frequentazione PAte_1 sentimentale intercorsa tra le parti, iniziata nel 2013, la sig.ra a seguito delle richieste del CP_1
PA sig. , aveva prestato allo stesso ingenti somme di denaro corrispondenti nel totale a € 113.248,10; che, PA sebbene il sig. si fosse impegnato più volte a restituire tali somme, il denaro prestato non era mai stato restituito dal convenuto.
Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare la consistenza delle erogazioni di denaro oggetto di prestito e di condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di € 113.248,10, oltre agli interessi legali.
si costituiva e contestava le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto della PAte_1 domanda attorea e sostenendo: che si era impegnato per la restituzione di un unico debito, cioè un finanziamento già estinto e non costituente oggetto di causa;
che tutte le altre dazioni di CP_2 denaro erano state effettuate dalla sig.ra per liberalità, data la relazione di coppia intercorsa CP_1 fra le parti, durante la quale la sig.ra aveva partecipato alle attività immobiliari e commerciali CP_1
PA del sig. .
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.3819/2024 pubblicata il 04.07.2024, rilevava che:
- secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'attore che chiedeva la restituzione di somme concesse a mutuo era tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, cioè l'avvenuta consegna della somma e il titolo da cui derivava l'obbligo della vantata restituzione;
anche in caso di contestazione del convenuto che, pur riconoscendo la somma, ne deduceva una diversa ragione, l'onere della prova gravava sul mutuante, che era tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, non vertendosi in ipotesi di eccezione in senso sostanziale;
PA
- la sig.ra veva provato, tramite documentazione prodotta, la consegna al sig. di numerose CP_1 somme: UB AN assegno € 33.000,00 del 22.02.2013 (doc. 13) - UB AN assegno € 3.000,00 del 17.10.2014 (doc. 17); UB AN assegno € 12.000,00 del 22.10.2014 (doc. 14); UNICREDIT assegno € 1.805,00 del 01.02.2016 (doc. 12); UNICREDIT assegno € 1.250,00 del 25.01.2017 (doc. 12);
UNICREDIT bonifico € 800,00 del 10.04.2018 (doc. 12); UNICREDIT bonifico € 5.000,00 del
27.11.2018 (doc. 12); UNICREDIT bonifico € 5.000,00 del 28.11.2018 (doc. 12); ED bonifico €
3.750,00 del 30.01.2017 (doc. 12); ED bonifico € 10.000,00 del 27.11.2018 (doc. 12);
UNICREDIT bonifico € 5.000,00 del 15.05.2019 (doc. 8); ED assegno € 3.600 del 27.11.2019
(doc. 12); ED assegno € 2.000,00 del 06.12.2019 (doc. 12); ED assegno € 3.350,00 del
13.12.2019 (doc. 12); pagina 3 di 12 - la somma relativa al pagamento tramite bollettino postale di € 1.460,00 del 25.01.2016 (doc.15 parte PA attrice), sebbene non versata direttamente al sig. , era stata oggetto di un riconoscimento di debito da parte del convenuto all'interno della lettera prodotta dalla sig.ra mai contestata, ove si CP_1 leggeva: “Mi impegnerò ogni mese a pagare 505 € di , i primi due assegni sono per i 5000 CP_2
€ della scorsa settimana, il terzo da 1500 per quello di febbraio 2016, il quarto assegno da 1460 € per quello di gennaio 2016” (cfr. doc. 11 parte attrice); si riteneva verosimile che il quarto assegno a cui PA faceva riferimento nella lettera, dovesse essere emesso dal convenuto proprio al fine di restituire quanto pagato dalla sig.ra tramite bollettino postale, coincidendo sia l'ammontare che la data CP_1 del versamento;
PA
- i pagamenti effettuati dalla sig.ra per conto del sig. , ma a favore di terzi, potevano essere CP_1 ricondotti ad un'ipotesi di pagamento del terzo ex art.1180 c.c., e il contratto di mutuo tra le parti in causa si era realizzato proprio attraverso il pagamento da parte dell'attrice ad estinzione dei debiti assunti dal convenuto;
tali importi erano: UB AN bonifico euro 200,00 del 03.10.2013 a favore di
[...]
con causale “ Contratto Scouting” (doc. 3); UB AN bonifico PAte_2 Persona_1 euro 950,00 del 31.10.2013 a favore di “css spa” con causale “888010499578 PAte_1
Telecom/ex TIM” (doc. 3); UB AN bonifico euro 31,00 del 10.12.2013 a favore di “san IC
Pianoforti s.n.c.” con causale “ordine Pia FA Gastone Microfono Cavalier a Condensatore
32085857324” (doc. 3); UB AN bonifico euro 468,00 del 22.09.2015 a favore di Persona_2 con causale “Pagamento Mese Settembre Negozio Corso S. Maurizio 40/E Per conto ” (doc. PAte_1
5); UNICREDIT bonifico euro 331,60 del 26.05.2016 a favore di “Eni spa” con causale “NUM
PRT_NUM. ” (doc. 6); UNICREDIT Controparte_3 bonifico euro 752,50 del 20.11.2019 a favore di “HYPERION ” con causale “Per conto CP_4
ottobre 2019” (doc. 8); PAte_1
- la sig.ra non aveva invece adeguatamente provato di avere consegnato il denaro, né di aver CP_1
PA eseguito i pagamenti per conto del sig. , con riferimento alle seguenti somme (corrispondenti a
€ 19.500,00): UB AN assegno euro 1.000,00 del 10.09.2013; UB AN assegno circolare euro
12.000,00 del 28.01.2014; UNICREDIT assegno euro 1.500,00 del 29.01.2016; ED bonifico euro
5.000,00 del 30.08.2019;
-vari elementi conducevano a ritenere fondata la prospettazione attorea sulla sussistenza di un obbligo restitutorio in capo al convenuto;
dalla documentazione prodotta dalla sig.ra emergeva che CP_1 entrambe le parti ritenessero che la consegna del denaro fosse un prestito per poter far fronte anche ai PA debiti contratti dal sig. , tanto che in più occasioni egli si impegnava a restituire quanto ricevuto, prospettando anche la vendita di propri immobili per poter restituire le somme richieste da parte attrice;
pagina 4 di 12 in particolare, così si leggeva all'interno della lettera datata 22/05/2019: “…non avrei mai dovuto chiederti aiuto economicamente, sapendo che avrei fatto fatica a rispettare le promesse di restituirti tutto in tempi ragionevoli”, “…ho fatto il passo più lungo della gamba, ma l'ho fatto proprio per cercare entrate extra che mi permettessero di sanare i debiti contratti”, “Mi impegnerò ogni mese a pagare 505
€ di , i primi due assegni sono per i 5000 € della scorsa settimana , il terzo da 1500 per CP_2 quello di febbraio 2016, il quarto assegno da 1460 € per quello di gennaio 2016. Metterò in vendita tutto
e entro fine anno cercherò di restituirti i 20.000 di ER e i 15.000”, “Sarei stato disposto a vendermi un rene per aiutarti e restituirti quanto dovuto… Invece erroneamente ho lasciato passare, giorni, mesi, anni…ho tempo per restituire tutto…” (doc.11 di parte e in alcuni estratti delle chat whatsapp: CP_1
“…anche se l'ultima nostra chiacchierata serena, nella quale ti davo conferma di pensare al mio debito, tu mi hai rassicurato dicendomi che appena avessi venduto la casa avrei potuto saldarti…”, “…ti chiedo di darmi qualche giorno per capire come fare per iniziare a rientrare nell'attesa e nella speranza di vendere casa e chiudere tutto con te. Posso, per la tua serenità, farti recapitare un assegno a garanzia…”
“… ma non preoccuparti che non perderai nulla dei tuoi soldi”, “…non era assolutamente mia intenzione procrastinare, anzi, se mi giri tuo iban…ti bonifico ogni mese i soldi promessi. Appena vendo qualcosa ti saldo tutto…” (doc. 10 di parte;
tali dichiarazioni rappresentavano chiaramente CP_1
PA l'impegno assunto dal sig. di restituire le diverse somme ricevute in prestito dalla sig.ra CP_1
-dagli atti di causa non era emerso alcun elemento che permettesse di considerare fondata la tesi del convenuto, secondo il quale le elargizioni sarebbero state effettuate dalla sig.ra con spirito di CP_1 liberalità; infatti, la circostanza che le parti avessero intrattenuto una frequentazione sentimentale non bastava a provare l'animus donandi, per lo più alla luce delle prove documentali offerte dall'attrice;
-la domanda di parte attrice doveva pertanto essere accolta, nei limiti dell'importo di € 93.748,10; PA conseguentemente il sig. doveva essere condannato al pagamento in favore della sig.ra di CP_1 tale somma, oltre interessi legali dalla data della formale diffida dell'11.02.2021 (doc.2 di parte
. CP_1
Per tali ragioni il Tribunale condannava a rimborsare a la somma PAte_1 Controparte_1 di € 93.748,10, oltre interessi al tasso legale dall'11.02.2021; condannava a PAte_1 rimborsare a le spese di lite, che liquidava in complessivi € 13.268,00 per compenso Controparte_1 ed € 786,00 per anticipazioni, oltre esposti per la mediazione (corrispondenti a € 2.000,00) ed oltre al
15% rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale di Torino PAte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate. pagina 5 di 12 costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo Controparte_1 grado. In via subordinata, pur precisando di non volere proporre appello incidentale, chiedeva “nel caso in cui la Corte ravvisasse nella manifesta intenzione dell'appellata di richiedere il riesame della domanda spiegata in primo grado la sua mera riproposizione espressa, ex art. 346 c.p.c., e la ritenesse per l'effetto accoglibile senza la proposizione dell'appello incidentale”, di accertare, in riforma della sentenza del PA Tribunale, che la somma oggetto dell'obbligo di restituzione in capo al sig. era quantomeno
€ 105.748,10.
II. Con il primo motivo di appello -“Sulla prova della stipulazione dei mutui;
adempimento del terzo”- PA il sig. lamenta che il giudice di primo grado ha ritenuto provata l'esistenza di contratti di mutuo tra le parti in primo luogo qualificando alcuni pagamenti eseguiti a terzi come adempimento del terzo ex art.1180 c.c., allegando che:
a)-come già argomentato in primo grado “per molte delle somme richieste in restituzione l'attrice non ha nemmeno dedotto il carattere di realità del mutuo, risultando alcune delle somme documentalmente corrisposte addirittura a terzi del tutto estranei al giudizio ( , CSS Spa, IC PAte_2
Pianoforti, Autofrejus, Rosso Luisa, Immobiliare Margherita, Pregnolato, Hyperion, Eni Spa) sulla base di sconosciuti e, appunto, nemmeno allegati accordi”;
b)-secondo il giudice l'adempimento del terzo sarebbe per ciò solo sufficiente a provare l'esistenza di un sottostante rapporto di mutuo e tale conclusione è errata;
l'adempimento del terzo può essere spontaneo o derivare da un rapporto sottostante, di liberalità o di natura obbligatoria;
in tal caso l'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante in forza del quale il terzo adempiente è legittimato ad agire nei confronti del debitore per l'adempimento degli obblighi assunti in virtù di tale titolo, rimane pur sempre a carico del terzo;
il semplice adempimento del terzo non è infatti di per sé sufficiente a far ritenere sussistente un contratto di mutuo, risultando evidente la forzatura giuridica contenuta nella sentenza impugnata.
L'appellata contesta tale motivo ritenendo che il giudice di primo grado abbia correttamente qualificato come prestito il titolo in forza del quale è avvenuto l'adempimento del terzo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riferimento al profilo a), l'appello non si confronta con la sentenza e riproduce la medesima contestazione, del tutto generica, svolta in primo grado.
pagina 6 di 12 In ordine ai pagamenti eseguiti dalla sig.ra in favore dei terzi, il Tribunale ha accertato in CP_1
PA sentenza che i pagamenti sono stati effettuati per conto del sig. , ad estinzione dei debiti da quest'ultimo assunti nei confronti dei terzi, come risulta dalle causali dei bonifici prodotti, causali che vengono espressamente e testualmente riportate (pag. 4 della sentenza).
L'appellante non censura in modo specifico e argomentato tale accertamento, non menziona i documenti prodotti da controparte relativi ai bonifici con le relative causali (che appunto indicano che il pagamento PA è stato effettuato per conto del sig. e riportano i riferimenti al debito di quest'ultimo), documenti che costituiscono il fondamento del ragionamento del Tribunale.
E d'altronde l'appellante stesso riconosce che l'adempimento del terzo può essere effettuato a titolo di mutuo, come ritenuto in sentenza.
La deduzione è pertanto generica e inammissibile.
Quanto al profilo b), si rileva che il Tribunale non ha affatto ritenuto provata la stipulazione del contratto di mutuo solo perché vi è stato l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.; ha invece dapprima accertato la sussistenza della prova dei pagamenti effettuati ai terzi dalla sig.ra e del fatto che i CP_1
Pa pagamenti erano stati eseguiti per conto del sig. ; ha poi svolto un accertamento unitario, anche con PA riferimento ai pagamenti diretti tra la sig.ra e il sig. , in ordine alla prova del titolo in forza CP_1 del quale tutti i pagamenti (a terzi e diretti) sono avvenuti (pag. 5 della sentenza, che significativamente esordisce “Ciò chiarito con riguardo al presupposto dell'avvenuta dazione delle somme di denaro, ritiene questo giudice che vari elementi conducano a ritenere fondata la prospettazione attorea in ordine alla sussistenza di un obbligo di restituzione in capo al convenuto”), esponendo le argomentazioni in forza delle quali ha ritenuto accertato il titolo del mutuo, comune a tutti i pagamenti precedentemente accertati.
Le deduzioni sono pertanto manifestamente infondate.
La questione relativa alla prova del titolo in forza del quale sono avvenuti gli adempimenti del terzo (così come i pagamenti diretti) viene trattata con il secondo motivo di appello.
III. Con il secondo motivo -“Sulla prova della stipulazione dei mutui;
riconoscimento del debito”-
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente un mutuo, allegando che: il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto provato il mutuo sulla base delle mere elargizioni di denaro e dei Pa PA presunti riconoscimenti del sig. ; ha invertito l'onere della prova affermando che il sig. non avrebbe provato la natura liberale delle elargizioni, ponendo a carico di parte appellante l'onere di provare la natura liberale delle erogazioni, quando invece la controparte, attrice in primo grado, non aveva ancora provato la natura di prestito delle stesse;
l'unico debito di cui egli si era assunto l'obbligo di restituzione riguardava il finanziamento , rimasto estraneo al presente giudizio essendo CP_2 pagina 7 di 12 PA stato da tempo estinto dal sig. ; le erogazioni della sig.ra avevano natura liberale, in CP_1 considerazione del rapporto sentimentale che legava le parti, durante il quale i rapporti sono stati gestiti PA more uxorio”; la stessa sig.ra dà atto della reale natura dei rapporti con il sig. nel proprio CP_1 doc.1, nel quale è lei stessa a chiarire che “il fine della lettera, che palesemente non era una richiesta di soldi…” e che le eventuali elargizioni erano sempre avvenute “senza chiedere nulla in cambio”, chiarendo che nessuna restituzione è mai stata pattuita.
L'appellata contesta la fondatezza del motivo, rilevando che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, sulla base della documentazione prodotta, in cui controparte riconosce la natura di prestito delle erogazioni, e prospetta di vendere degli immobili per restituirle quanto da lei richiesto;
contesta inoltre l'affermazione di controparte secondo cui il rapporto sentimentale tra le parti sarebbe stato gestito “more uxorio”, poiché, come risulta anche PA dall'interrogatorio formale del sig. , quest'ultimo era ed è regolarmente coniugato con la sig.ra
Pregnolato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale richiama e applica correttamente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art.2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Non vi è stata la lamentata inversione dell'onere della prova, avendo la sentenza accertato che parte attrice aveva provato il titolo del mutuo e poi rilevato che per contro il convenuto non aveva provato la dedotta liberalità.
La sig.ra ha prodotto in primo grado numerosi documenti, correttamente interpretati dal CP_1
PA Tribunale, nei quali il sig. riconosce la natura di prestito delle erogazioni, prospettando anche la vendita di propri immobili per adempiere i propri debiti. PA Nella lettera 22.5.2019 inviata dal sig. alla sig.ra (doc.11) si legge: CP_1
-“Non avrei mai dovuto chiederti aiuto economicamente, sapendo che avrei comunque fatto fatica a rispettare la promessa di restituirti tutto in tempi ragionevoli”;
-“ho fatto il passo più lungo della gamba, ma l'ho fatto proprio per cercare entrate extra che mi permettessero di sanare i debiti contratti”;
-“Mi impegnerò ogni mese a pagare 505 € di , i primi due assegni sono per i 5000 della CP_2 scorsa settimana, il terzo da 1500 per quello di Febbraio 2016, il quarto assegno da 1.460 € per quello pagina 8 di 12 di gennaio 2016. Metterò in vendita tutto ed entro fine anno cercherò di restituirti 20.000 € di ER
e 15.000. Finito il finanziamento faremo i conti delle rate pagate da te e cercherò di sanare CP_2 anche quella differenza”;
-“Ma se tu mi avessi detto che avevi bisogno sarei stato disposto a vendermi un rene per aiutarti e restituirti quanto dovuto, ti prego di credermi. Invece erroneamente ho lasciato passare giorni, mesi, anni…'Ma tanto siamo insieme, siamo una coppia, ho tempo per restituire tutto' questo mi sono sempre detto”. PA E nei messaggi inviati dal sig. alla sig.ra nelle chat whatsapp (doc.10) si legge: CP_1
“…quotidianamente (anche se l'ultima nostra chiacchierata serena, nella quale ti davo conferma di pensare al mio debito, tu mi hai rassicurato dicendomi che quando avessi venduto la casa avrei potuto saldarti, non è una polemica era solo per dirti che non l'ho fatto in malafede) penso a come uscirne, la casa non l'ho ancora venduta … sono in trattativa, ma tutto va a rilento. Ti chiedo di darmi Per_3 qualche giorno per capire come fare per iniziare a rientrare, nell'attesa e nella speranza di vendere la casa in fretta e chiudere tutto con te”;
-“Posso, per la tua serenità, farti recapitate un mio assegno a garanzia, e comunque entro la prossima settimana cerco una soluzione e possa essere sostenibile per me e per te”;
- “Credimi che non sono andato in ferie con “i tuoi soldi” …, ma non preoccuparti che non perderai nulla dei tuoi soldi”;
-“posso fare un piano di rientro nell'attesa”.
Condividendo la valutazione del Tribunale, da tali documenti risulta la prova del titolo di mutuo delle PA elargizioni di denaro effettuate dalla sig.ra direttamente al sig. o mediante adempimento CP_1 del terzo.
E come ritenuto nella sentenza impugnata, la sola circostanza della relazione sentimentale tra le parti non
è sufficiente a dimostrare la liberalità delle erogazioni. Anche la qualificazione del rapporto tra le parti come “more uxorio” è manifestamente infondata, poiché durante la relazione sentimentale con la sig.ra l'appellante era sposato con la sig.ra Pregnolato, come egli stesso ha ammesso in sede di CP_1 interrogatorio formale in primo grado, e non vi è mai stata tra le parti convivenza more uxorio.
Il richiamo alla mail della sig.ra di cui al doc.1 (di parte appellata) è inidoneo a provare la CP_1 natura liberale delle erogazioni, tenuto conto della natura chiara e inequivoca dei documenti sopra illustrati;
la sig.ra con la frase che l'appellante estrapola dal contesto del messaggio, non CP_1 riconosce la natura liberale delle elargizioni, ma riferisce, nel contesto delle difficoltà della relazione Pa sentimentale, di essersi sentita denigrata dal sig. per un'accusa di non aiutarlo economicamente, e in tale ambito fa riferimento ad una sua generosità con i sentimenti e con i soldi aggiungendo “senza pagina 9 di 12 chiedere nulla in cambio” e spiegando che il fine di una precedente lettera non era una richiesta di soldi PA ma l'esigenza di spiegare il suo punto di vista;
lo stesso sig. dimostra di avere perfettamente compreso che non si trattava di un riconoscimento della natura liberale delle erogazioni, tanto che nella mail di risposta (prodotta nello stesso doc.1) afferma: “ti ho fatto bonifico della rata e cercherò ogni mese di provvedere ad effettuare il pagamento, ti chiedo scusa se in questi anni sono stato carente con i versamenti, non era mia intenzione approfittare di te. Per quanto riguarda l'assegno da 15.000 € mi sembrava che rientrasse tutto al finanziamento , ti chiedo scusa quindi anche per questo e CP_2 provvederò a gennaio a rimborsati totalmente”.
Il giudice di primo grado ha dunque correttamente applicato, per le ragioni enunciate, i principi espressi dalla Suprema Corte, e il motivo d'appello è infondato.
IV. Con il terzo motivo – “In via subordinata, sulla riduzione degli obblighi di restituzione”- l'appellante chiede di limitare l'obbligo di restituzione solo a quanto da lui riconosciuto nella lettera di cui al doc.11, che qualifica come promessa unilaterale, in cui si legge: “Mi impegnerò ogni mese a pagare 505 € di
, i primi due assegni sono per i 5000 della scorsa settimana, il terzo da 1500 per quello di CP_2
Febbraio 2016, il quarto assegno da 1.460 € per quello di gennaio 2016. Metterò in vendita tutto ed entro fine anno cercherò di restituirti 20.000 € di ER e 15.000”; l'appellante ritiene che la somma da restituire corrisponderebbe o a € 7.960,00, cioè l'importo ottenuto sommando € 5.000,00, € 1.500,00
e € 1.460,00, in quanto solo questi importi troverebbero un corrispondente specifico nella ricostruzione delle elargizioni effettuata dall'appellata in primo grado, oppure, al massimo, a € 42.920,00, aggiungendo a € 7.960,00 anche € 20.000,00 e € 15.000,00, importi che invece non troverebbero un corrispondente specifico nella ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla sig.ra CP_1
L'appellata contesta la fondatezza del motivo, ritenendo che il giudice di primo grado abbia correttamente PA qualificato il titolo delle erogazioni come prestito e abbia ritenuto il sig. tenuto a restituire
€ 93.748,10.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le allegazioni sono inidonee a censurare la ritenuta esistenza della prova dei versamenti, sia in quanto del tutto generica, sia in quanto in primo grado nessuna specifica contestazione è stata svolta sul punto. PA Inoltre il brano della lettera del sig. citato dall'appellante, non viene utilizzato dal Tribunale quale promessa unilaterale, ma quale prova del titolo di mutuo delle erogazioni, unitamente alle altre parti del documento e agli altri documenti illustrati. pagina 10 di 12 Per tali ragioni, anche questo motivo non può essere accolto.
V. Si dichiara inammissibile la richiesta formulata in via subordinata da parte appellata, di riesame della domanda per il superiore importo non riconosciuto dal Tribunale.
Invero, “soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece … ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto” (Cass. civ. 26321/2023).
Nel caso in esame la domanda per il superiore importo è stata esaminata e rigettata dal giudice di primo grado;
pertanto la parte appellata doveva necessariamente proporre appello incidentale per impedire il formarsi del giudicato sul rigetto;
l'appellata ha invece espressamente evidenziato che non intendeva proporre appello incidentale.
VI. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore della parte appellata costituita.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio,
€ 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.193,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati, che non si confrontano con la sentenza impugnata e che a tratti non ricostruiscono in modo corretto le argomentazioni del primo giudice;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a € 9.991,00.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3819/2024 del Tribunale di PAte_1
Torino, pubblicata il 04.07.2024, che per l'effetto conferma;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario Controparte_1 spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 9.991,00 ex art.96 comma 1 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.12.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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