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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10167 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7305/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Formisano, elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla via Francesco Cilea n.240;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
e difeso a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del 15.09.2022; Persona_1
[...]
(c.f. ); Controparte_3 C.F._1
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1601/2025 del Giudice di Pace di Napoli, R.G. n. 16902/2024, depositata in data 30 gennaio 2025.
Conclusioni: all'udienza del 17 settembre 2025 la parte appellante ha chiesto la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato in data 31.05.2025, l' Parte_2
(di seguito, per brevità, ) ha impugnato la sentenza n. 1601/2025 Parte_2
(RGN. 16902/2024) emessa dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento n. 071/2024/905332133/00 emesse a carico di , chiedendone la Controparte_3 riforma.
Segnatamente, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, concluso con la sentenza oggi gravata, impugnava le cartelle esattoriali identificate Controparte_3 con i seguenti numeri 0 7 1 2 0 1 8 0 0 2 5 4 2 6 2 1 6 0, n. 7 1 2 0 1 8 0 0 6 4 1 5 7 5 7 7 0, n. 7 1 2 0 1 9 0 0 6 1 3 5 2 8 0 6, n. 0 7 1 2 0 1 9 0 0 7 5 2 1 3 3 4 1, n. 0 7 1 2 0 1 9 0 0 7 9 9
8 2 8 2 7, n. 0 7 1 2 0 1 9 0 1 3 1 4 4 1 5 4 5, rispetto alle quali asseriva di non aver avuto alcuna notifica, né in ordine alle stesse né in relazione agli atti presupposti.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della procedura e il conseguente annullamento delle cartelle.
L' ed il rimanevano contumaci. Parte_2 Controparte_1
Il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle impugnate poiché l' “non ha provato di aver debitamente notificato Parte_2 all'attore le cartelle esattoriali avendo depositato parzialmente documentazione in copia del tutto inidonea a sostenere le proprie ragioni attesa oltretutto la mancata sottoscrizione da parte del destinatario di numerosi avvisi di ricevimento”.
Sulla base di ciò, il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta dalla , CP_3 annullava le cartelle impugnate e condannava l' al pagamento Pt_2 Parte_2 delle spese processuali per la somma di euro 1.515,00.
L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma.
Ha lamentato, in primo luogo, la mancata istaurazione del contraddittorio per non aver il giudice di prime cure verificato la regolare notifica del ricorso introduttivo, né la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente illegittima declaratoria di contumacia dell'odierna appellante. Sulla base di ciò ha invocato la nullità ed inesistenza della sentenza impugnata.
Inoltre, in merito alla fondatezza della pretesa impositiva, ha sostenuto la legittimità del proprio operato avendo debitamente notificato le cartelle di pagamento, con la conseguente interruzione della prescrizione dei crediti vantati. A fondamento di quanto dichiarato, ha depositato come prova le relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di gravame.
- 2 - Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza e la condanna al pagamento della al pagamento delle spese del doppio grado giudizio, rassegnando le CP_3 seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale accogliere il presente gravame e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa vocatio in ius delle parti resistenti e la conseguente omessa instaurazione del contraddittorio nonché condannare la sig.ra CP_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
[...]
Si è costituito il che, in adesione a quanto rappresentato Controparte_1 dall' , ha eccepito la violazione del contraddittorio per mancata Parte_2 notifica, anche nei propri riguardi, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza.
In secondo luogo, ha sollevato il difetto di legittimazione passiva in ordine al procedimento di notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto della originaria impugnativa, poiché di competenza esclusiva del concessionario dei servizi.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza di prime cure con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l'appellata . Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 17 settembre 2025.
MOTIVAZIONE
Il gravame proposto da è infondato e non può trovare Parte_2 accoglimento per le ragioni che seguono.
In primis, va dichiarata la contumacia della parte appellata che, sebbene CP_3 regolarmente citata a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (cfr. allegati relata di notifica), ha deciso di Parte_2 non costituirsi nel presente giudizio di appello.
Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione del difetto di legittimazione formulata dalla parte appellata Controparte_1
A tal proposito, occorre dare atto della correttezza e doverosità della vocatio in ius del ad opera di , in quanto già parte del giudizio di primo CP_1 Parte_2 grado.
Nell'odierno giudizio l'Ente impositore ha chiesto dichiararsi il difetto passivo di legittimazione sulla base del petitum e della causa petendi.
Ebbene, la causa ha ad oggetto un'opposizione non recuperatoria, bensì esecutiva, perché nel merito si discute principalmente della mancata notifica delle cartelle di pagamento, adempimento posto a carico del concessionario e non del CP_1
- 3 - Sulla sorta di quanto precede, il Tribunale adito ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal tenuto conto del condivisibile orientamento CP_1 secondo il quale “in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del d.P.R. n.602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie", compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art.102 c.p.c. ,non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale” (cfr. Cass., n. 3870/2024 e Cass., n. 25272/2024).
Venendo al merito, giova evidenziare che a mezzo del gravame l' Parte_3
ha principalmente censurato la pronuncia di prime cure per vizio del
[...] contraddittorio e, a fondamento dello stesso, la parte appellante ha dedotto di non essere stata vocata nel grado precedente del giudizio.
Il motivo è infondato perché non provato.
Nel lamentare la violazione del contraddittorio ad opera del giudice di prime cure, parte appellante, in virtù della sua posizione processuale, avrebbe dovuto produrre la documentazione contenuta in primo grado nel fascicolo di parte ricorrente, riguardante la sua vocatio in ius, ed in particolare l'originale dell'atto introduttivo e la sua notifica.
Vale la pena rammentare al riguardo che l'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c. a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (cfr. Cass., n. 19529/2019; Cass., n. 4806/2015; Cass., n. 23658/2017).
L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone alla controparte la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
Nel caso di specie, la parte appellante non ha depositato la documentazione contenuta in primo grado nel fascicolo di parte ricorrente, necessaria al fine di confortare la prospettazione difensiva riguardo l'asserita violazione del contraddittorio e diritto di difesa.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che sia onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame.
- 4 - Fermo quanto precede, altra possibilità in capo alla parte è avvalersi della facoltà ex art. 76 disp. att. c.p.c., che consente di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti.
L'esercizio di tale facoltà è quella di sottoporre questi documenti all'esame del giudice di appello, per cui l'appellante che non la esercita subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (Cass., n. 28498/2005 e negli stessi termini Cass., n.
3033/2013).
Più recentemente, inoltre, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4835 del 2023, si sono pronunciate al fine di dirimere la questione se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo, comporti la distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte, e conseguentemente se sia possibile eliminare l'obbligo di deposito di quest'ultimo.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice d'appello, in forza del principio di non dispersione della prova e del principio di acquisizione probatoria, ha il potere-dovere di esaminare un documento prodotto in primo grado, anche se non più disponibile nel fascicolo di parte, purché la parte interessata ne faccia specifica istanza nel giudizio di impugnazione, indicando la sua rilevanza ai fini della decisione (cfr. SU sentenza n. 4835/2023 ”affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.”).
Ebbene, nel caso di specie, parte appellante avrebbe dovuto quantomeno dimostrare di aver richiesto alla cancelleria del giudice di prime cure l'acquisizione dei documenti – inerenti la sua irregolare vocatio in ius - che avrebbe voluto sottoporre al vaglio del Giudice d'appello, al fine di sentir dichiarare la nullità della sentenza.
Anche alla luce dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate, trapela l'onere di diligenza a carico della parte appellante, nel senso di imporre comunque l'attivazione degli strumenti che l'ordinamento predispone ai fini di ottenere o, quantomeno, richiedere la documentazione necessaria per sostenere le ragioni del proprio gravame.
Le considerazioni che precedono si riverberano anche sull'altro profilo di doglianza dedotto a mezzo del gravame.
- 5 - Invero, in mancanza della possibilità di esaminare il motivo principale di appello a causa di carenze probatorie imputabili all' , è giocoforza ritenere Parte_2 che, nemmeno la successiva produzione documentale prodotta, in ordine alla regolare notificazione delle cartelle di pagamento annullate dal giudice di prime cure, possa essere utilizzata in forza del disposto dell'art. 345, co. 3 c.p.c.
La regola - di ordine pubblico processuale - sancita dalla norma in parola, prevede che è radicalmente inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Cass. Sezione 3 Civile, Ord. del 19 maggio 2022 n. 16235), come ad esempio l'impossibilità di produrli a causa della violazione del principio del contraddittorio.
Nel caso in esame, la parte appellante non è riuscita a soddisfare l'onere probatorio della sua irregolare vocatio in ius e conseguente violazione del principio del contraddittorio che avrebbe legittimato l'esame della documentazione prodotta da parte del giudice d'appello.
Per quanto sopraesposto, il gravame è infondato e deve essere rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado.
Per quanto riguarda le spese di lite nei rapporti tra e Parte_2 CP_3 va precisato quanto segue.
[...]
La parte appellata , non avendo partecipato al giudizio d'appello, Controparte_3 non ha diritto ad alcun rimborso per il presente grado (Cass., n. 20869/17 ha applicato il principio di diritto secondo cui “ la condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nella esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
Nei rapporti con il tenuto conto che l'Ente ha aderito ai motivi di Controparte_1 impugnazione formulati da , le spese vanno integralmente Parte_2 compensate.
Deve darsi atto, infine, della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
contro ed il avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
1601/2025 del Giudice di Pace di Napoli, iscritta al n. 7305/2025 R.G., così decide:
- 6 - 1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
3. rigetta l'appello;
4. compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e il
Controparte_1
5. nulla per le spese del presente giudizio nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ciccarelli
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del CP_4
Dott.ssa Giulia Varriale
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