CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2024, n. 7381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7381 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di: ER PE LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di NUORO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale SABRENA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 7381 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello di RI ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui US GI ER è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., denunciando con un unico motivo l'illegalità della pena inflitta, tenuto conto che il reato configurato prevede una pena minima di un anno di reclusione, sicchè determinarla in tre mesi, ridotti a due per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche, equivale ad una dosimetria sanzionatoria illegale, perché inferiore al minimo previsto dalla legge. 3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 495 cod. pen. prevede, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, un delta edittale che va da un minimo di pena pari ad un anno di reclusione sino ad un massimo di sei anni di reclusione. La forbice sanzionatoria è stata modificata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 e stabilita nella misura attuale. Nella versione antecedente a tale novella i limiti edittali erano calibrati solo nel massimo, prevedendo la pena fino a tre anni. I fatti sono stati commessi nella vigenza della disposizione successiva alla novella. La pena inflitta dal Tribunale, quindi, è illegale, così come denuncia il ricorrente, poiché il risultato finale, pari a due mesi di reclusione, consegue alla determinazione di una pena base di tre mesi di reclusione, già di per sè inferiore al minimo edittale, alla quale è stata applicata la riduzione di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I), del codice di rito, può autonomamente procedere a riportare alla misura legale la sanzione, seguendo l'insegnamento di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed applicando al minimo edittale "legale", pari ad un anno di reclusione, la riduzione per l'art. 62-bis cod. pen., determinata calcolando l'identica, massima flessione — pari ad un terzo di dodici mesi — già decisa dal giudice di primo grado. Si giunge, così, alla fissazione della pena in mesi otto di reclusione. 2 Così deciso il 21 novembre 2023.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla commisurazione della pena, che ridetermina in mesi otto di reclusione.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale SABRENA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 7381 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello di RI ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui US GI ER è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., denunciando con un unico motivo l'illegalità della pena inflitta, tenuto conto che il reato configurato prevede una pena minima di un anno di reclusione, sicchè determinarla in tre mesi, ridotti a due per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche, equivale ad una dosimetria sanzionatoria illegale, perché inferiore al minimo previsto dalla legge. 3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 495 cod. pen. prevede, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, un delta edittale che va da un minimo di pena pari ad un anno di reclusione sino ad un massimo di sei anni di reclusione. La forbice sanzionatoria è stata modificata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 e stabilita nella misura attuale. Nella versione antecedente a tale novella i limiti edittali erano calibrati solo nel massimo, prevedendo la pena fino a tre anni. I fatti sono stati commessi nella vigenza della disposizione successiva alla novella. La pena inflitta dal Tribunale, quindi, è illegale, così come denuncia il ricorrente, poiché il risultato finale, pari a due mesi di reclusione, consegue alla determinazione di una pena base di tre mesi di reclusione, già di per sè inferiore al minimo edittale, alla quale è stata applicata la riduzione di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I), del codice di rito, può autonomamente procedere a riportare alla misura legale la sanzione, seguendo l'insegnamento di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed applicando al minimo edittale "legale", pari ad un anno di reclusione, la riduzione per l'art. 62-bis cod. pen., determinata calcolando l'identica, massima flessione — pari ad un terzo di dodici mesi — già decisa dal giudice di primo grado. Si giunge, così, alla fissazione della pena in mesi otto di reclusione. 2 Così deciso il 21 novembre 2023.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla commisurazione della pena, che ridetermina in mesi otto di reclusione.