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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1850/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13973/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249095457737000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R401341/2014 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1192/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 28 agosto 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720249095457737/000 con la quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 4.562,03 per somme dovute a seguito della notifica il 08/04/2014 dell'avviso di accertamento n. TK501R401341/2014 per IVA e Addizionali comunale e regionale, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2010.
2. In data 28.08.2024, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ricorrente ha impugnato il predetto atto eccependo, preliminarmente, l'insistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato, pervenuto dall'indirizzo pec: Email_3 non risultante inserito in alcun pubblico elenco;
l'omessa rituale notificazione degli atti propedeutici all'atto impugnato e la legittimazione passiva del Concessionario in forza della sentenza della Corte di Cassazione, Sez.VI, n.1532/2012 secondo cui l'azione del contribuente diretta a far valere la mancata notifica degli atti presupposti può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione senza litisconsorzio necessario tra i due, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. Cass. Sezioni Unite n.16412/2007).
Nel merito ha eccepito: 1) Illegittimità della pretesa tributaria nonché dell'aggio preteso dall'Agente della Riscossione;
2) Nullità del ruolo e dell'avviso di accertamento, intervenuta decadenza nonché intervenuta prescrizione;
3) Inesistenza delle notifiche relative alle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento.
Ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo, degli avvisi di accertamento in esso contenuti, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti, per i motivi esposti, con vittoria di spese, con distrazione.
3. In data 30/09/2024, si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha eccepito la violazione del contradditorio con improcedibilità della domanda e l'intempestività della domanda.
Ha inoltre contestato tutte le eccezioni mosse dal ricorrente e concluso per la declaratoria di improcedibilità/ inammissibilità/tardività del ricorso e/o rigetto dello stesso perché non provato in fatto ed infondato in diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della comparente per le istanze di cui è legittimato passivo esclusivamente l'ente impositore;
con vittoria delle spese del giudizio con distrazione.
***
- All'udienza del 16.07.2025 la Corte, con dispositivo n. 7050/2025, ha ordinato alla parte ricorrente di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov.le II di Roma, fissando a tal fine il termine del 09.09.2025.
- Alla data dell'odierna udienza agli atti del giudizio non risulta depositato alcun nuovo documento da parte del ricorrente né risulta costituito l'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare si rileva il mancato rispetto di quanto disposto dalla Corte in data 16.07.2025, tempestivamente e correttamente comunicato alla parte ricorrente dalla Cancelleria.
In via pregiudiziale si ritiene fondata l'eccezione dell'Agente della Riscossione in punto di violazione del contradditorio.
Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Dal tenore letterale della norma, si ricava che, per i ricorsi notificati a partire dal 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'Agente della riscossione che l'Ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Nel caso di specie parte ricorrente, pur lamentando l'omessa rituale notificazione dell'avviso di accertamento, ha notificato il ricorso al solo Agente della riscossione, in violazione della norma richiamata.
Nel caso de quo stante la data di notifica del ricorso (28.8.2024) è palese la violazione in cui è incorso parte ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda avanzata.
L'ordinanza del 16 luglio 2025 è rimasta senza alcun seguito per cui il contraddittorio non è stato integrato.
Resta assorbita ogni altra eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente liquidate in euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma, 28.01.2026 IL GIUDICE MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13973/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249095457737000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R401341/2014 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1192/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 28 agosto 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720249095457737/000 con la quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 4.562,03 per somme dovute a seguito della notifica il 08/04/2014 dell'avviso di accertamento n. TK501R401341/2014 per IVA e Addizionali comunale e regionale, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2010.
2. In data 28.08.2024, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ricorrente ha impugnato il predetto atto eccependo, preliminarmente, l'insistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato, pervenuto dall'indirizzo pec: Email_3 non risultante inserito in alcun pubblico elenco;
l'omessa rituale notificazione degli atti propedeutici all'atto impugnato e la legittimazione passiva del Concessionario in forza della sentenza della Corte di Cassazione, Sez.VI, n.1532/2012 secondo cui l'azione del contribuente diretta a far valere la mancata notifica degli atti presupposti può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione senza litisconsorzio necessario tra i due, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. Cass. Sezioni Unite n.16412/2007).
Nel merito ha eccepito: 1) Illegittimità della pretesa tributaria nonché dell'aggio preteso dall'Agente della Riscossione;
2) Nullità del ruolo e dell'avviso di accertamento, intervenuta decadenza nonché intervenuta prescrizione;
3) Inesistenza delle notifiche relative alle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento.
Ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo, degli avvisi di accertamento in esso contenuti, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti, per i motivi esposti, con vittoria di spese, con distrazione.
3. In data 30/09/2024, si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha eccepito la violazione del contradditorio con improcedibilità della domanda e l'intempestività della domanda.
Ha inoltre contestato tutte le eccezioni mosse dal ricorrente e concluso per la declaratoria di improcedibilità/ inammissibilità/tardività del ricorso e/o rigetto dello stesso perché non provato in fatto ed infondato in diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della comparente per le istanze di cui è legittimato passivo esclusivamente l'ente impositore;
con vittoria delle spese del giudizio con distrazione.
***
- All'udienza del 16.07.2025 la Corte, con dispositivo n. 7050/2025, ha ordinato alla parte ricorrente di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov.le II di Roma, fissando a tal fine il termine del 09.09.2025.
- Alla data dell'odierna udienza agli atti del giudizio non risulta depositato alcun nuovo documento da parte del ricorrente né risulta costituito l'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare si rileva il mancato rispetto di quanto disposto dalla Corte in data 16.07.2025, tempestivamente e correttamente comunicato alla parte ricorrente dalla Cancelleria.
In via pregiudiziale si ritiene fondata l'eccezione dell'Agente della Riscossione in punto di violazione del contradditorio.
Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Dal tenore letterale della norma, si ricava che, per i ricorsi notificati a partire dal 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'Agente della riscossione che l'Ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Nel caso di specie parte ricorrente, pur lamentando l'omessa rituale notificazione dell'avviso di accertamento, ha notificato il ricorso al solo Agente della riscossione, in violazione della norma richiamata.
Nel caso de quo stante la data di notifica del ricorso (28.8.2024) è palese la violazione in cui è incorso parte ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda avanzata.
L'ordinanza del 16 luglio 2025 è rimasta senza alcun seguito per cui il contraddittorio non è stato integrato.
Resta assorbita ogni altra eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente liquidate in euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma, 28.01.2026 IL GIUDICE MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone