Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1850
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di insussistenza giuridica della notificazione

    La Corte ritiene fondata l'eccezione dell'Agente della Riscossione in punto di violazione del contraddittorio, in applicazione del D.Lgs. 220/2023, art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, che impone di ricorrere nei confronti di entrambi i soggetti (Agente della Riscossione ed Ente impositore) in caso di vizi della notificazione di atti presupposti. Il ricorrente ha notificato il ricorso solo all'Agente della Riscossione, violando tale norma.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa rituale notificazione degli atti propedeutici

    La Corte ritiene fondata l'eccezione dell'Agente della Riscossione in punto di violazione del contraddittorio, in applicazione del D.Lgs. 220/2023, art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, che impone di ricorrere nei confronti di entrambi i soggetti (Agente della Riscossione ed Ente impositore) in caso di vizi della notificazione di atti presupposti. Il ricorrente ha notificato il ricorso solo all'Agente della Riscossione, violando tale norma.

  • Rigettato
    Eccezione di illegittimità della pretesa tributaria e dell'aggio

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del contraddittorio e mancata integrazione dello stesso, non avendo il ricorrente chiamato in causa l'Ente impositore come richiesto dalla normativa.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità del ruolo, decadenza e prescrizione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del contraddittorio e mancata integrazione dello stesso, non avendo il ricorrente chiamato in causa l'Ente impositore come richiesto dalla normativa.

  • Rigettato
    Eccezione di inesistenza delle notifiche

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del contraddittorio e mancata integrazione dello stesso, non avendo il ricorrente chiamato in causa l'Ente impositore come richiesto dalla normativa.

  • Inammissibile
    Mancato rispetto dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio

    Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto di quanto disposto dalla Corte in data 16.07.2025, con conseguente mancata integrazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ritiene fondata l'eccezione dell'Agente della Riscossione in punto di violazione del contraddittorio, in applicazione del D.Lgs. 220/2023, art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, che impone di ricorrere nei confronti di entrambi i soggetti (Agente della Riscossione ed Ente impositore) in caso di vizi della notificazione di atti presupposti. Il ricorrente ha notificato il ricorso solo all'Agente della Riscossione, violando tale norma.

  • Rigettato
    Intempestività della domanda

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione del contraddittorio e mancata integrazione dello stesso, non avendo il ricorrente chiamato in causa l'Ente impositore come richiesto dalla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1850
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1850
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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