Art. 26. (Personale delle commissioni tributarie). 1. A decorrere dal 1 aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonche' al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale e' attribuita l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 . A tale indennita' si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 .
2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all' articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 .
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , recante: "Provvedimenti a favore del personale delle cancel-lerie e segreterie giudiziarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1988, n. 146:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita dall' art. 3, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206 , e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862 , secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all' art. 168, legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47, legge 18 marzo 1968, n. 249 , e all' art. 8, legge 17 novembre 1978, n. 715 ".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , recante: "Provvidenze per il personale di magistratura" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , e' istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall' art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall' art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 ".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , recante: "Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1996, n. 239:
"1. Alle indennita' previste dall' art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , e dall' art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 , si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all' art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .
2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all' art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 ; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico".
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 , recante: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1989, n. 40:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 , e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221 .
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall' art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 525 del 1986 :
"Art. 3. - 1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonche', quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , gia' sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57 , e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3.
2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono cosi' aumentati:
a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;
b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;
c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura, di lire 2.000 per ciascuno di essi;
d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalita':
1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;
2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge.
Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.
3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformita', di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.
4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della meta'.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell' articolo 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993:
"Art. 33 (Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria). - 1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 , e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall' art. 4, commi 4 , 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , del compenso previsto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.
3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall' art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all' articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 .
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , recante: "Provvedimenti a favore del personale delle cancel-lerie e segreterie giudiziarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1988, n. 146:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita dall' art. 3, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206 , e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862 , secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all' art. 168, legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47, legge 18 marzo 1968, n. 249 , e all' art. 8, legge 17 novembre 1978, n. 715 ".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , recante: "Provvidenze per il personale di magistratura" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , e' istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall' art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall' art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 ".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , recante: "Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1996, n. 239:
"1. Alle indennita' previste dall' art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , e dall' art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 , si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all' art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .
2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all' art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 ; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico".
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 , recante: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1989, n. 40:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 , e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221 .
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall' art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 525 del 1986 :
"Art. 3. - 1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonche', quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , gia' sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57 , e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3.
2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono cosi' aumentati:
a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;
b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;
c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura, di lire 2.000 per ciascuno di essi;
d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalita':
1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;
2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge.
Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.
3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformita', di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.
4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della meta'.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell' articolo 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993:
"Art. 33 (Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria). - 1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 , e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall' art. 4, commi 4 , 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , del compenso previsto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.
3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall' art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".