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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - - II COLLEGIO
R.G. 1225/2020
In persona dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1225 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all' udienza collegiale del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elett. te dom.to in Terracina(LT) Viale della Vittoria, 5 presso lo studio degli
Avv.ti Paolo Serrecchia e Fabio Serrecchia, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
Appellante
E e nella qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 legittimi di. , elett. te dom.ti in Latina, Viale Don Giuseppe Controparte_4
Morosini n.9, presso lo studio dell' Avv. Rodolfo Le Cave, che li rappresenta e difende, come da procura in atti
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 102/2020
IN FATTO E IN DIRITTO
Il proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Latina n. 102/2020, resa nel procedimento RG n°5680/2015 promosso nei suoi confronti da , concludendo come in atti. Controparte_4
A seguito del decesso dell'appellato , si costituivano in Controparte_4 giudizio gli eredi e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 concludendo come in atti.
Per l'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, già fissata come udienza di precisazione delle conclusioni, da svolgersi in modalità di trattazione scritta,
l'appellante depositava rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio e spese di lite compensate, deducendo testualmente: “Nel corso del giudizio d'appello è venuto meno l'interesse del
alla prosecuzione ed all'accoglimento del gravame;
Parte_1
Parimenti è venuto meno l'interesse dei Sig.ri ed Controparte_1 CP_2 nella qualità di eredi legittimi del de cuius Dott.
[...] CP_4
a resistere nel giudizio di appello;
tanto premesso Il
[...] Parte_1
pag. 2/4 così come rappresentato e difeso, dichiara di rinunciare agli atti del Pt_1 giudizio promosso dal , e chiede che sia dichiarata Parte_1
l'estinzione del processo, con reciproca compensazione delle spese di lite della fase di appello”.
Gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 depositavano accettazione della rinuncia nei termini apppresso riportati: “le odierne parti appellate, preso atto, parimenti dichiarano di non aver interesse nella prosecuzione del giudizio e di accettare la rinuncia da parte del
Tanto premesso, il sottoscritto difensore, preso atto Parte_1 della volontà dei propri assistiti, chiede che sia dichiarata l'estinzione del procedimento n. 1225/2020 R.G. CdA., con compensazione delle spese di lite per l'odierna fase di appello”.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 20 febbraio 2025, nella quale, per mero errore materiale, venivano indicati anche i termini ex art. 190 c.p.c., per cui nell'ordinanza medesima va espunta la dicitura “concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.
190 c.p.c.”.
La Corte, attesa la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio di parte appellante e della relativa accettazione degli appellati, dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del procedimento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria D'Agostino Dott.ssa Gisella Dedato
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - - II COLLEGIO
R.G. 1225/2020
In persona dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1225 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all' udienza collegiale del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elett. te dom.to in Terracina(LT) Viale della Vittoria, 5 presso lo studio degli
Avv.ti Paolo Serrecchia e Fabio Serrecchia, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
Appellante
E e nella qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 legittimi di. , elett. te dom.ti in Latina, Viale Don Giuseppe Controparte_4
Morosini n.9, presso lo studio dell' Avv. Rodolfo Le Cave, che li rappresenta e difende, come da procura in atti
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 102/2020
IN FATTO E IN DIRITTO
Il proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Latina n. 102/2020, resa nel procedimento RG n°5680/2015 promosso nei suoi confronti da , concludendo come in atti. Controparte_4
A seguito del decesso dell'appellato , si costituivano in Controparte_4 giudizio gli eredi e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 concludendo come in atti.
Per l'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, già fissata come udienza di precisazione delle conclusioni, da svolgersi in modalità di trattazione scritta,
l'appellante depositava rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio e spese di lite compensate, deducendo testualmente: “Nel corso del giudizio d'appello è venuto meno l'interesse del
alla prosecuzione ed all'accoglimento del gravame;
Parte_1
Parimenti è venuto meno l'interesse dei Sig.ri ed Controparte_1 CP_2 nella qualità di eredi legittimi del de cuius Dott.
[...] CP_4
a resistere nel giudizio di appello;
tanto premesso Il
[...] Parte_1
pag. 2/4 così come rappresentato e difeso, dichiara di rinunciare agli atti del Pt_1 giudizio promosso dal , e chiede che sia dichiarata Parte_1
l'estinzione del processo, con reciproca compensazione delle spese di lite della fase di appello”.
Gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 depositavano accettazione della rinuncia nei termini apppresso riportati: “le odierne parti appellate, preso atto, parimenti dichiarano di non aver interesse nella prosecuzione del giudizio e di accettare la rinuncia da parte del
Tanto premesso, il sottoscritto difensore, preso atto Parte_1 della volontà dei propri assistiti, chiede che sia dichiarata l'estinzione del procedimento n. 1225/2020 R.G. CdA., con compensazione delle spese di lite per l'odierna fase di appello”.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 20 febbraio 2025, nella quale, per mero errore materiale, venivano indicati anche i termini ex art. 190 c.p.c., per cui nell'ordinanza medesima va espunta la dicitura “concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.
190 c.p.c.”.
La Corte, attesa la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio di parte appellante e della relativa accettazione degli appellati, dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del procedimento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria D'Agostino Dott.ssa Gisella Dedato
pag. 3/4 pag. 4/4