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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/01/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5766/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5766/2018 promossa da:
TRA
il Sig. , nato a [...] il [...], C.F. residente a [...], CP_1 C.F._1
Via Carlo Della Rocca n. 24, e il Sig. , nato a [...] il [...], C.F. CP_2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Alessia Acchioni (C.F.: ed elettivamente domiciliati in Velletri (ROMA) C.F._3
Piazza Cairoli n. 37, presso lo studio del difensore, pec: che li Email_1 rappresenta
-Parte ricorrente-
E
, nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]CP_3 CodiceFiscale_4
(RM), Via Colle San Clemente n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano PICA, Foro di
Velletri, ( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CodiceFiscale_5
Colleferro (RM), Viale XXV Aprile n. 38, pec Email_2
-resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 702 bis cpc
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09,
pagina 1 di 4 costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 12.10.2018, i Signori
e adivano l'intestato Ufficio, al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 CP_2 spiegate conclusioni: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta Sig.ra in CP_3 riferimento contratto preliminare del 06.02.2017, sottoscritto tra le parti in causa, inadempimento reiterato anche nei successivi tre inviti a stipula compiuti dai ricorrenti e, per l'effetto, in considerazione della dichiarazione di avvalersi del recesso espresso dai ricorrenti, condannare la resistente ex art. 1385 c.c. a corrispondere agli istanti il doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, da quantificarsi in € 48.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
In subordine, condannare la convenuta alla restituzione delle somme al momento indebitamente trattenute, tutte descritte e quantificate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva parte resistente chiedendo rigettarsi la domanda proposta dai ricorrenti siccome infondata in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla resistente, ex art 1463 c.c.; accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. delle somme spettanti alla resistente per il godimento del terreno dal
2016 ad oggi da parte dei ricorrenti con le somme versate a titolo di caparra;
con vittoria di spese di lite.
Questo Giudice con provvedimento del 27.03.2019 disponeva il mutamento del rito e, in data
16.07.2019 concedeva i termini ex art. 183 6c. n. 1-2-3 c.p.c. riservando all'esito la decisione in merito alla richiesta ex art. 186 bis c.p.c. di pagamento di somme non contestate. Solo parte ricorrente depositava le proprie memorie nei termini concessi. Con ordinanza emessa fuori udienza del 28.03.2020 il Giudice rinviava al 18.12.2020 per l'interrogatorio formale della Sig.ra al quale la CP_3 stessa non si presentava. Stante le richieste formulate da parte resistente di poter definire bonariamente il giudizio, il procedimento veniva rinviato al 09.07.2021 e ancora al 10.09.2021 e successivamente al
05.11.2021 sempre per interrogatorio formale della resistente la quale non presenziava senza giustificato motivo. Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositava ispezione ipotecaria del
17.07.2021 dalla quale si poteva evincere che la Sig.ra con atto di compravendita tra vivi CP_3 aveva alienato con rogito del 15.06.2020 a terzi il terreno oggetto di preliminare di compravendita. (cfr doc. in atti) In considerazione di ciò la parte ricorrente reiterava la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 c.p.c per l'importo di euro 24.000,00. Con provvedimento del 10.09.2021 veniva emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in danno della resistente per l'importo di € 24.000,00 oltre spese. In data
05.11.2021 venivano sottoposti ad interrogatorio formale l'attore Sig. e la convenuta CP_1
pagina 2 di 4 All'Udienza del 21.10.2022 veniva escusso il teste di parte attrice Sig. CP_3 Testimone_1
Successivamente la causa veniva trattenuta per la decisione con termini di cui al 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduceva parte ricorrente di aver sottoscritto, in data 19.12.2016, con la Sig.ra una CP_3 proposta di acquisto di un terreno agricolo di proprietà della resistente, sito in Velletri Via Valle
Abbate (Via Valle Bata)/Colle San Clemente, distinto al Catasto Urbano al fg. 144, particella 5, a 7894 m, al prezzo di € 25.000,00 (venticinquemila/00); la ne garantiva la assoluta libertà da oneri, pesi, CP_3 trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, di essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica. A conferma dell'impegno assunto in data 20.12.2016 parte proponente versava alla promittente venditrice la somma di € 2.000 tramite bonifico bancario, quale anticipo sulla caparra confirmatoria – fissata nell'importo di € 12.500,00 -; mentre l'ulteriore somma di € 10.500,00 sarebbe stata corrisposta alla stipula del preliminare, come regolarmente avvenuto in data 06.02.2017. (cfr doc.
1-4 fascicolo ricorrente) L'atto di trasferimento della proprietà doveva essere quindi stipulato, per espressa pattuizione, entro e non oltre il 30.04.2017. Tuttavia, dietro specifica richiesta dalla resistente, la stipula dell'atto definitivo veniva spostato al 30.09.2017 con scrittura del 05.06.2017; contestualmente alla sottoscrizione di tale accordo, sempre a titolo di caparra confirmatoria, veniva versato con assegno circolare l'ulteriore importo di € 11.500,00. (cfr doc 8 fascicolo ricorrente) La parte resistente nonostante diversi ripetuti inviti di parte ricorrente si sottraeva alla stipula dell'atto definitivo senza giustificati motivi.
Con visure del 25.10.2017, in atti, il promissario acquirente veniva a conoscenza del fatto che sull'immobile oggetto della vendita gravavano delle formalità pregiudizievoli, in particolare un pignoramento effettuato dalla La parte resistente senza chiarire la Organizzazione_1 posizione chiedeva ancora una volta di postergare la stipula del definitivo. Non solo a far data dal
30.12.2016 ai ricorrenti veniva impedito l'accesso al terreno, e le attrezzature per la coltivazione presenti in loco indebitamente trattenute. (cfr doc. 16 fascicolo ricorrente). Infine, in data 02.08.2018, i
Sigg.ri e esprimevano formalmente alla Sig.ra la loro intenzione di recedere dal CP_2 CP_1 CP_3 contratto di compravendita stante i gravi inadempimenti posti in essere dalla resistente nella vicenda negoziale intercorsa tra le parti, richiedendo, altresì, la corresponsione del doppio della caparra versata in esecuzione dei propri obblighi contrattuali (cfr doc 15 fascicolo ricorrente).
Appare, all'esito del giudizio, incontestabilmente provato l'inadempimento della promittente venditrice, la quale, con la propria condotta, si è resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Legittimamente, pertanto, a mente del combinato disposto degli artt. 1455 e
1385 c.c., i promissari acquirenti si sono avvalsi della facoltà di recedere dal contratto. Infatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 comma 2 c.c., in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può: a) esercitare il diritto di recesso, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di quella versata.
Tuttavia, occorre indagare se l'inadempimento posto in essere da una delle parti sia di non scarsa importanza. Orbene secondo costanti arresti giurisprudenziali (ex multis Cass. civ. n. 15553/2002); ed ancora, in tema di risoluzione contrattuale, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. — valutazione di puro merito, incensurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata
— deve ritenersi in re ipsa ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.
pagina 3 di 4 Appare evidente dalle prove documentali in atti che la promittente venditrice si sia colpevolmente sottratta agli obblighi nascenti dal preliminare sottoscritto, non solo non recandosi ripetutamente dinanzi al notaio per il perfezionamento della vendita ma, cosa assai grave, avendo omesso l'esistenza di gravami sul terreno de quibus.
Fondata altresì la richiesta di corresponsione del doppio della caparra da parte promissaria acquirente.
Non v'è dubbio che le somme incamerate dalla avessero natura di caparra confirmatoria, ai sensi CP_3
e per gli effetti dell'art. 115 cpc tale circostanza appare incontrovertibilmente provata, non essendo stata interposta contestazione alcuna dalla resistente. Per quanto concerne la natura giuridica della caparra confirmatoria, secondo un orientamento costante, cristallizzato in Cass. Civ. 5424/2002 essa si qualifica come un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale). Inoltre, in
Cass. Civ. 11356/2006, si è chiarita la duplice funzione della caparra, in quanto, da un lato, è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione); dall'altro, nel caso di inadempimento, costituisce una liquidazione anticipata del danno subito dalla parte non inadempiente.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e attesa la condotta colpevolmente e gravemente inadempiente posta in essere dalla resistente, disattesa ogni altra istanza, non può che riconoscersi il dritto di parte ricorrente alla corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata. Pertanto, in considerazione dell'ordinanza resa ex art. 186 bis cpc, nel corso del presente giudizio, con la quale la veniva condannata alla restituzione della somma già percepita di € 24.000,00, i ricorrenti hanno CP_3 diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c., l'ulteriore somma di € 24.000,00.
Tutto quanto premesso, accoglie la domanda, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5766/2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e, ferma la condanna della ex art. 186 bis cpc CP_3 alla restituzione della somma non contestata di € 24.000,00 resa da questo giudice in corso di giudizio, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale da parte resistente per l'effetto condanna la Sig.ra al pagamento della somma di ulteriori € 24.000,00 dovuti ai sensi dell'art 1385 cc in favore CP_3 dei Sigg. e , oltre interessi legali dal dì del deposito del presente CP_2 CP_1 provvedimento all'effettivo saldo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 6.000,00, oltre CP_3 oneri di legge ed € 259,00 per esborsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Velletri il 22.11.2023
Il Giudice
Dott.ssa Nadia Scugugia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5766/2018 promossa da:
TRA
il Sig. , nato a [...] il [...], C.F. residente a [...], CP_1 C.F._1
Via Carlo Della Rocca n. 24, e il Sig. , nato a [...] il [...], C.F. CP_2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Alessia Acchioni (C.F.: ed elettivamente domiciliati in Velletri (ROMA) C.F._3
Piazza Cairoli n. 37, presso lo studio del difensore, pec: che li Email_1 rappresenta
-Parte ricorrente-
E
, nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]CP_3 CodiceFiscale_4
(RM), Via Colle San Clemente n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano PICA, Foro di
Velletri, ( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CodiceFiscale_5
Colleferro (RM), Viale XXV Aprile n. 38, pec Email_2
-resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 702 bis cpc
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09,
pagina 1 di 4 costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 12.10.2018, i Signori
e adivano l'intestato Ufficio, al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 CP_2 spiegate conclusioni: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta Sig.ra in CP_3 riferimento contratto preliminare del 06.02.2017, sottoscritto tra le parti in causa, inadempimento reiterato anche nei successivi tre inviti a stipula compiuti dai ricorrenti e, per l'effetto, in considerazione della dichiarazione di avvalersi del recesso espresso dai ricorrenti, condannare la resistente ex art. 1385 c.c. a corrispondere agli istanti il doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, da quantificarsi in € 48.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
In subordine, condannare la convenuta alla restituzione delle somme al momento indebitamente trattenute, tutte descritte e quantificate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva parte resistente chiedendo rigettarsi la domanda proposta dai ricorrenti siccome infondata in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla resistente, ex art 1463 c.c.; accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. delle somme spettanti alla resistente per il godimento del terreno dal
2016 ad oggi da parte dei ricorrenti con le somme versate a titolo di caparra;
con vittoria di spese di lite.
Questo Giudice con provvedimento del 27.03.2019 disponeva il mutamento del rito e, in data
16.07.2019 concedeva i termini ex art. 183 6c. n. 1-2-3 c.p.c. riservando all'esito la decisione in merito alla richiesta ex art. 186 bis c.p.c. di pagamento di somme non contestate. Solo parte ricorrente depositava le proprie memorie nei termini concessi. Con ordinanza emessa fuori udienza del 28.03.2020 il Giudice rinviava al 18.12.2020 per l'interrogatorio formale della Sig.ra al quale la CP_3 stessa non si presentava. Stante le richieste formulate da parte resistente di poter definire bonariamente il giudizio, il procedimento veniva rinviato al 09.07.2021 e ancora al 10.09.2021 e successivamente al
05.11.2021 sempre per interrogatorio formale della resistente la quale non presenziava senza giustificato motivo. Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositava ispezione ipotecaria del
17.07.2021 dalla quale si poteva evincere che la Sig.ra con atto di compravendita tra vivi CP_3 aveva alienato con rogito del 15.06.2020 a terzi il terreno oggetto di preliminare di compravendita. (cfr doc. in atti) In considerazione di ciò la parte ricorrente reiterava la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 c.p.c per l'importo di euro 24.000,00. Con provvedimento del 10.09.2021 veniva emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in danno della resistente per l'importo di € 24.000,00 oltre spese. In data
05.11.2021 venivano sottoposti ad interrogatorio formale l'attore Sig. e la convenuta CP_1
pagina 2 di 4 All'Udienza del 21.10.2022 veniva escusso il teste di parte attrice Sig. CP_3 Testimone_1
Successivamente la causa veniva trattenuta per la decisione con termini di cui al 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduceva parte ricorrente di aver sottoscritto, in data 19.12.2016, con la Sig.ra una CP_3 proposta di acquisto di un terreno agricolo di proprietà della resistente, sito in Velletri Via Valle
Abbate (Via Valle Bata)/Colle San Clemente, distinto al Catasto Urbano al fg. 144, particella 5, a 7894 m, al prezzo di € 25.000,00 (venticinquemila/00); la ne garantiva la assoluta libertà da oneri, pesi, CP_3 trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, di essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica. A conferma dell'impegno assunto in data 20.12.2016 parte proponente versava alla promittente venditrice la somma di € 2.000 tramite bonifico bancario, quale anticipo sulla caparra confirmatoria – fissata nell'importo di € 12.500,00 -; mentre l'ulteriore somma di € 10.500,00 sarebbe stata corrisposta alla stipula del preliminare, come regolarmente avvenuto in data 06.02.2017. (cfr doc.
1-4 fascicolo ricorrente) L'atto di trasferimento della proprietà doveva essere quindi stipulato, per espressa pattuizione, entro e non oltre il 30.04.2017. Tuttavia, dietro specifica richiesta dalla resistente, la stipula dell'atto definitivo veniva spostato al 30.09.2017 con scrittura del 05.06.2017; contestualmente alla sottoscrizione di tale accordo, sempre a titolo di caparra confirmatoria, veniva versato con assegno circolare l'ulteriore importo di € 11.500,00. (cfr doc 8 fascicolo ricorrente) La parte resistente nonostante diversi ripetuti inviti di parte ricorrente si sottraeva alla stipula dell'atto definitivo senza giustificati motivi.
Con visure del 25.10.2017, in atti, il promissario acquirente veniva a conoscenza del fatto che sull'immobile oggetto della vendita gravavano delle formalità pregiudizievoli, in particolare un pignoramento effettuato dalla La parte resistente senza chiarire la Organizzazione_1 posizione chiedeva ancora una volta di postergare la stipula del definitivo. Non solo a far data dal
30.12.2016 ai ricorrenti veniva impedito l'accesso al terreno, e le attrezzature per la coltivazione presenti in loco indebitamente trattenute. (cfr doc. 16 fascicolo ricorrente). Infine, in data 02.08.2018, i
Sigg.ri e esprimevano formalmente alla Sig.ra la loro intenzione di recedere dal CP_2 CP_1 CP_3 contratto di compravendita stante i gravi inadempimenti posti in essere dalla resistente nella vicenda negoziale intercorsa tra le parti, richiedendo, altresì, la corresponsione del doppio della caparra versata in esecuzione dei propri obblighi contrattuali (cfr doc 15 fascicolo ricorrente).
Appare, all'esito del giudizio, incontestabilmente provato l'inadempimento della promittente venditrice, la quale, con la propria condotta, si è resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Legittimamente, pertanto, a mente del combinato disposto degli artt. 1455 e
1385 c.c., i promissari acquirenti si sono avvalsi della facoltà di recedere dal contratto. Infatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 comma 2 c.c., in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può: a) esercitare il diritto di recesso, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di quella versata.
Tuttavia, occorre indagare se l'inadempimento posto in essere da una delle parti sia di non scarsa importanza. Orbene secondo costanti arresti giurisprudenziali (ex multis Cass. civ. n. 15553/2002); ed ancora, in tema di risoluzione contrattuale, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. — valutazione di puro merito, incensurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata
— deve ritenersi in re ipsa ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.
pagina 3 di 4 Appare evidente dalle prove documentali in atti che la promittente venditrice si sia colpevolmente sottratta agli obblighi nascenti dal preliminare sottoscritto, non solo non recandosi ripetutamente dinanzi al notaio per il perfezionamento della vendita ma, cosa assai grave, avendo omesso l'esistenza di gravami sul terreno de quibus.
Fondata altresì la richiesta di corresponsione del doppio della caparra da parte promissaria acquirente.
Non v'è dubbio che le somme incamerate dalla avessero natura di caparra confirmatoria, ai sensi CP_3
e per gli effetti dell'art. 115 cpc tale circostanza appare incontrovertibilmente provata, non essendo stata interposta contestazione alcuna dalla resistente. Per quanto concerne la natura giuridica della caparra confirmatoria, secondo un orientamento costante, cristallizzato in Cass. Civ. 5424/2002 essa si qualifica come un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale). Inoltre, in
Cass. Civ. 11356/2006, si è chiarita la duplice funzione della caparra, in quanto, da un lato, è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione); dall'altro, nel caso di inadempimento, costituisce una liquidazione anticipata del danno subito dalla parte non inadempiente.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e attesa la condotta colpevolmente e gravemente inadempiente posta in essere dalla resistente, disattesa ogni altra istanza, non può che riconoscersi il dritto di parte ricorrente alla corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata. Pertanto, in considerazione dell'ordinanza resa ex art. 186 bis cpc, nel corso del presente giudizio, con la quale la veniva condannata alla restituzione della somma già percepita di € 24.000,00, i ricorrenti hanno CP_3 diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c., l'ulteriore somma di € 24.000,00.
Tutto quanto premesso, accoglie la domanda, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5766/2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e, ferma la condanna della ex art. 186 bis cpc CP_3 alla restituzione della somma non contestata di € 24.000,00 resa da questo giudice in corso di giudizio, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale da parte resistente per l'effetto condanna la Sig.ra al pagamento della somma di ulteriori € 24.000,00 dovuti ai sensi dell'art 1385 cc in favore CP_3 dei Sigg. e , oltre interessi legali dal dì del deposito del presente CP_2 CP_1 provvedimento all'effettivo saldo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 6.000,00, oltre CP_3 oneri di legge ed € 259,00 per esborsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Velletri il 22.11.2023
Il Giudice
Dott.ssa Nadia Scugugia
pagina 4 di 4