TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4972 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUALTIERI AGNESE, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA PATRIZIA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito previdenziale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/04/2023 parte ricorrente premette:
1) che è titolare di pensione n. 00332703 Cat. TT, con decorrenza 01/04/2014;
2) che, in data 3/11/2018, “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016” l l'ha informata di aver provveduto a rideterminare l'importo della sua CP_1 pensione a decorrere dal 01/01/2016. In calce a tale comunicazione l ha CP_2 precisato che “dal gennaio 2017 al novembre 2018 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 12.673,95. Siamo costretti a recuperare questa somma sulla sua pensione attraverso una trattenuta, per 70 rate mensili, a partire dal mese di marzo 2019” (all.2); 3) che, in data 04/01/2019, l l'ha informata di aver ricalcolato la pensione a CP_1 decorrere dal 01/01/2017 e dal conguaglio ne è scaturito “fino al 31 gennaio 2019, un credito a suo favore di euro 14.261,80” che, al netto di ritenuta IRPEF e quota sindacale, risultava di € 14.182,51. Alla pagina 3 di tale comunicazione, risulta che il credito è stato compensato con il minore e differente debito maturato di cui alla comunicazione del 03/11/2018, per un importo netto che sarebbe stato corrisposto unitamente alla rata di febbraio 2019 di € 1.116,22 (all.3); 1 4) che, in data 04/03/2021, l l'ha informata che la pensione è stata ricalcolata CP_1 dal 01/03/2016, risultando un conguaglio lordo a debito di € 7.659,50, di cui €
5.895,23 per l'anno 2016 ed € 2.598,31 per l'anno 2020 (all.1); 5) che, in data 17/05/2021, ha impugnato il provvedimento di riliquidazione del 04/03/2021, chiedendone la revoca;
6) che detta istanza non ha prodotto alcun riscontro;
7) che la condotta dell è illegittima, in quanto l'informativa dell' , datata CP_1 CP_1
3/11/2018, è stata elaborata “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016”, scaturendone la rideterminazione dell'importo di pensione da un lato, dal gennaio 2016, ed un debito dall'altro, dal gennaio 2017 al novembre 2018, di € 12.673,95; l'informativa dell , datata 04/01/2019, conteneva il ricalcolo della CP_1 pensione a decorrere dal 01/01/2017 ed il conguaglio scaturito “fino al 31 gennaio
2019, un credito a suo favore di euro 14.261,80” che, al netto di ritenuta IRPF e quota sindacale, risultava di € 14.182,51; l'informativa dell , datata 4/3/2021, CP_1 ha ricalcolato nuovamente la pensione a decorrere dal marzo 2016, ricavandone un conguaglio a debito di € 7.569,14, di cui € 5.895,23 in riferimento all'anno 2016; 8) che l'indebito contestato, con lettera datata 4/3/2021, di € 5.895,23 in riferimento all'anno 2016 è irripetibile in forza del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991; Tanto premesso chiedeva: “accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, illegittima la pretesa restitutoria dell avanzata con la comunicazione del CP_1
04/03/2021 (all. 1) per complessivi € 5.895,23 per l'anno 2016, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il predetto provvedimento ed ogni altro eventuale provvedimento conseguenziale, dichiarando irripetibile l'indebito per cui è causa;
condannare l alla restituzione degl'importi medio tempore trattenuti a titolo CP_1 di indebito, oltre interessi legali;
vinte le spese, con attribuzione”. Si costituiva l' che resisteva al ricorso. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
* Osserva il Tribunale in linea generale che la disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia "in buona fede" percepito le prestazioni. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993 ha affermato che nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di CP_1 settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
2 Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltrechè diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art. 80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e 55; L. n. 412 del 1991, art. 13) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L. n. 656 del 1986, art. 11). Inoltre, alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art. 13), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale;
di questo poi presupponendosi (L. n. 412 del 1991, art. 13), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in talune ipotesi lo "ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante (L. n. 412 del 1991, art. 13). Il Giudice delle leggi ha poi osservato che al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilità di prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore. Come evidenziato nella sentenza n. 12406 del 2003, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, e L. n. 412 del 1991, art. 13, ed oggi è la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 266. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione- es. come nel caso in cui la ragione dell'indebito consisteva in un errore di identificazione della persona beneficiarla della prestazione assistenziale;
stesso discorso per l'ipotesi in cui l'elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario nel quale erano stati accreditati i ratei della pensione di invalidità, di talchè la prestazione erogata in favore della pensionata deceduta era stata percepita dall'attuale ricorrente, peraltro fruitore della pensione di reversibilità nello stesso periodo).
3 Dunque in questi casi la questione non si pone in termini di applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, in quanto questa disposizione, al pari di quelle successive intervenute in materia, presuppone "una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In tali situazioni non si radica quell'esigenza speciale, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, richiamata dalla Corte Costituzionale. Il legislatore speciale ha voluto proteggere, assicurando la conservazione della somma percepita, solo i soggetti astrattamente titolari di un certo credito previdenziale ma in concreto privi del diritto, in tutto o in parte, per mancanza di uno o più elementi costitutivi, come è dimostrato tra l'altro dal riferimento al reddito complessivo, che s'intende aggiunto al titolo pensionistico astrattamente idoneo.
La contraria tesi permetterebbe la definitiva attribuzione di somme a persone del tutto estranee al sistema pensionistico, il che non corrisponderebbe al canone di ragionevolezza espresso dal capoverso dell'art. 3 Cost..
Nel caso di specie, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte si osserva che emerge dagli atti che l provvedeva al ricalcolo sulla base di elementi CP_1 reddituali in possesso dell stesso;
non vi era alcun dolo, peraltro nemmeno CP_2 allegato, del pensionato percettore degli importi liquidati. Le somme, pertanto, sono irripetibili. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito avanzato con la comunicazione del 04/03/2021 per complessivi € 5.895,23 per l'anno 2016 e dichiara la non ripetibilità della somma percepita. b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
2600,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi Aversa, 25/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
4
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4972 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUALTIERI AGNESE, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA PATRIZIA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito previdenziale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/04/2023 parte ricorrente premette:
1) che è titolare di pensione n. 00332703 Cat. TT, con decorrenza 01/04/2014;
2) che, in data 3/11/2018, “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016” l l'ha informata di aver provveduto a rideterminare l'importo della sua CP_1 pensione a decorrere dal 01/01/2016. In calce a tale comunicazione l ha CP_2 precisato che “dal gennaio 2017 al novembre 2018 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 12.673,95. Siamo costretti a recuperare questa somma sulla sua pensione attraverso una trattenuta, per 70 rate mensili, a partire dal mese di marzo 2019” (all.2); 3) che, in data 04/01/2019, l l'ha informata di aver ricalcolato la pensione a CP_1 decorrere dal 01/01/2017 e dal conguaglio ne è scaturito “fino al 31 gennaio 2019, un credito a suo favore di euro 14.261,80” che, al netto di ritenuta IRPEF e quota sindacale, risultava di € 14.182,51. Alla pagina 3 di tale comunicazione, risulta che il credito è stato compensato con il minore e differente debito maturato di cui alla comunicazione del 03/11/2018, per un importo netto che sarebbe stato corrisposto unitamente alla rata di febbraio 2019 di € 1.116,22 (all.3); 1 4) che, in data 04/03/2021, l l'ha informata che la pensione è stata ricalcolata CP_1 dal 01/03/2016, risultando un conguaglio lordo a debito di € 7.659,50, di cui €
5.895,23 per l'anno 2016 ed € 2.598,31 per l'anno 2020 (all.1); 5) che, in data 17/05/2021, ha impugnato il provvedimento di riliquidazione del 04/03/2021, chiedendone la revoca;
6) che detta istanza non ha prodotto alcun riscontro;
7) che la condotta dell è illegittima, in quanto l'informativa dell' , datata CP_1 CP_1
3/11/2018, è stata elaborata “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016”, scaturendone la rideterminazione dell'importo di pensione da un lato, dal gennaio 2016, ed un debito dall'altro, dal gennaio 2017 al novembre 2018, di € 12.673,95; l'informativa dell , datata 04/01/2019, conteneva il ricalcolo della CP_1 pensione a decorrere dal 01/01/2017 ed il conguaglio scaturito “fino al 31 gennaio
2019, un credito a suo favore di euro 14.261,80” che, al netto di ritenuta IRPF e quota sindacale, risultava di € 14.182,51; l'informativa dell , datata 4/3/2021, CP_1 ha ricalcolato nuovamente la pensione a decorrere dal marzo 2016, ricavandone un conguaglio a debito di € 7.569,14, di cui € 5.895,23 in riferimento all'anno 2016; 8) che l'indebito contestato, con lettera datata 4/3/2021, di € 5.895,23 in riferimento all'anno 2016 è irripetibile in forza del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991; Tanto premesso chiedeva: “accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, illegittima la pretesa restitutoria dell avanzata con la comunicazione del CP_1
04/03/2021 (all. 1) per complessivi € 5.895,23 per l'anno 2016, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il predetto provvedimento ed ogni altro eventuale provvedimento conseguenziale, dichiarando irripetibile l'indebito per cui è causa;
condannare l alla restituzione degl'importi medio tempore trattenuti a titolo CP_1 di indebito, oltre interessi legali;
vinte le spese, con attribuzione”. Si costituiva l' che resisteva al ricorso. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
* Osserva il Tribunale in linea generale che la disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia "in buona fede" percepito le prestazioni. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993 ha affermato che nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di CP_1 settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
2 Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltrechè diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art. 80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e 55; L. n. 412 del 1991, art. 13) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L. n. 656 del 1986, art. 11). Inoltre, alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art. 13), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale;
di questo poi presupponendosi (L. n. 412 del 1991, art. 13), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in talune ipotesi lo "ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante (L. n. 412 del 1991, art. 13). Il Giudice delle leggi ha poi osservato che al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilità di prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore. Come evidenziato nella sentenza n. 12406 del 2003, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, e L. n. 412 del 1991, art. 13, ed oggi è la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 266. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione- es. come nel caso in cui la ragione dell'indebito consisteva in un errore di identificazione della persona beneficiarla della prestazione assistenziale;
stesso discorso per l'ipotesi in cui l'elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario nel quale erano stati accreditati i ratei della pensione di invalidità, di talchè la prestazione erogata in favore della pensionata deceduta era stata percepita dall'attuale ricorrente, peraltro fruitore della pensione di reversibilità nello stesso periodo).
3 Dunque in questi casi la questione non si pone in termini di applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, in quanto questa disposizione, al pari di quelle successive intervenute in materia, presuppone "una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In tali situazioni non si radica quell'esigenza speciale, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, richiamata dalla Corte Costituzionale. Il legislatore speciale ha voluto proteggere, assicurando la conservazione della somma percepita, solo i soggetti astrattamente titolari di un certo credito previdenziale ma in concreto privi del diritto, in tutto o in parte, per mancanza di uno o più elementi costitutivi, come è dimostrato tra l'altro dal riferimento al reddito complessivo, che s'intende aggiunto al titolo pensionistico astrattamente idoneo.
La contraria tesi permetterebbe la definitiva attribuzione di somme a persone del tutto estranee al sistema pensionistico, il che non corrisponderebbe al canone di ragionevolezza espresso dal capoverso dell'art. 3 Cost..
Nel caso di specie, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte si osserva che emerge dagli atti che l provvedeva al ricalcolo sulla base di elementi CP_1 reddituali in possesso dell stesso;
non vi era alcun dolo, peraltro nemmeno CP_2 allegato, del pensionato percettore degli importi liquidati. Le somme, pertanto, sono irripetibili. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito avanzato con la comunicazione del 04/03/2021 per complessivi € 5.895,23 per l'anno 2016 e dichiara la non ripetibilità della somma percepita. b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
2600,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi Aversa, 25/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
4