CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 28/07/2025 al n. 1437/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
( ), nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.08. 1968, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Pietro Tessarin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Pepe 20 in Venezia Mestre
come da procura in calce all'atto di opposizione
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ),, rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente-
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 sulla base delle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Rigettata ogni deduzione, domanda ed eccezione contraria, e ritenuta
l'illegittimità del decreto impugnato nella sola parte relativa alla liquidazione
dei compensi e delle spese per il procedimento civile, accogliere il ricorso e, per
l'effetto, liquidare a favore del ricorrente l'importo richiesto di € 494,00 oltre a
spese generali 15%, CPA ed IVA, per la ragioni sopra indicate, o comunque la
diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa
da porsi a carico della parte resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte_1
presentava opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese pronunciato in data 7.7.2025 nel procedimento nr. 90/2024 da questa Pt_2
Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, inerente l'attività svolta nel procedimento nr. 2591/2013 R.G. di questa Corte d'Appello quale difensore di
(definito con sentenza n. 4578/2022 pronunciata in data Parte_3
18.12.2019), che aveva liquidato per l'attività svolta nel predetto procedimento penale la somma di Euro 956,00 per compenso oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, per le spese di recupero del credito vantato nei confronti dell'imputata, Euro 195,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente lamentava violazione e/o falsa applicazione degli articoli 82, 106 bis e 116 D.P.R. 115/2002 attesa l'ingiustificata e/o insufficiente liquidazione delle spese del procedimento civile di recupero del credito, avvenuta sotto i minimi di cui al D.M. n. 55/20214.
pagina 2 di 10 Invero, la Corte si era immotivatamente discostata dai minimi di legge in base ai quali in relazione all'attività svolta (giudizio di cognizione avanti il Giudice di
Pace, atto di precetto, esecuzione presso terzi e mobiliare) avrebbe dovuto essergli liquidata per compenso una somma non inferiore ad Euro 494,00 che era l'importo richiesto.
Lamentava, inoltre, il mancato riconoscimento delle spese generali.
1.2 Il Presidente Delegato con decreto del 18.8.2025, fissava per discussione l'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva. Controparte_1
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna del
[...]
alla rifusione delle spese. Controparte_1
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_1
regolarmente intimato e non costituito.
*****
3.1 Non è in discussione nel caso di specie il diritto del difensore, stabilito dall'art. 116 D.P.R. 115/2002, di vedersi rimborsate le spese sostenute per il tentativo di recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'imputata da lui assistita nel procedimento penale. L'avvocato opponente ha, peraltro,
documentato l'attività svolta al fine di ottenere, infruttuosamente, il pagamento dalla Pt_3
Secondo quanto prodotto con l'atto di opposizione, l'avv. ha Pt_1
pagina 3 di 10 - instaurato la causa nr. RG 8080/2022 GdP Treviso con atto di citazione notificato a mani di in data 19.11.2022 (doc. 12) definita con Parte_3
sentenza di condanna n. 44/2023 a carico della debitrice;
- notificato la sentenza di condanna unitamente ad atto di precetto in data
27.03.2023 come da doc. 13 (nella sentenza di condanna il Giudice civile aveva accertato l'esecuzione dell'obbligazione assunta dal ricorrente in favore della signora condannando quest'ultima al pagamento della somma di Parte_3
euro 3.150,00 oltre accessori di legge, per complessivi euro 3.767,40, a titolo di compensi per l'attività difensiva esperita nel processo penale di appello, ed al pagamento di euro 650,00 oltre accessori di legge, per complessivi euro 777,40,
per compensi relativi alla causa civile esperita per l'ottenimento del titolo giudiziario necessario alla conseguente attività di recupero coattivo del credito);
- formulato istanza ex art. 492 bis c.p.c. all' Controparte_2
presso il Tribunale di Treviso, in forza della quale ha richiesto di
[...]
provvedere alle ricerche con modalità telematiche dei beni della debitrice Pt_3
mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle Pubbliche
[...]
Amministrazioni (o delle banche dati alle quali le Pubbliche Amministrazioni
possono accedere), dell'Anagrafe Tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziario) e di quelle degli enti previdenziali, con ogni conseguente iniziativa di legge ex art. 492 bis c.p.c. (doc. 14);
- dopo avere ricevuto il verbale di impossibilità di eseguire le predette ricerche da parte dell' di Treviso (doc. 14), ha formulato stanza di ricerca CP_3
patrimoniale ad AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE
TO (doc. 15) ed all' (doc. 16). CP_4
pagina 4 di 10 Gli enti interpellati hanno così risposto:
- la direzione provinciale di Treviso dell' ha fornito dichiarazione negativa CP_4
circa prestazioni pensionistiche od a sostegno del reddito e contributive (doc.
17).
- l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni circa quattro rapporti di conto corrente esistenti presso quattro istituti bancari ed intestati alla debitrice Pt_3
(doc. 18);
[...]
A seguito del ricevimento di tali informazioni l'opponente ha:
• notificato atto di pignoramento presso terzi ai seguenti terzi debitori della signora (doc. 19-20): Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.; Parte_3
Credit Agricole Italia S.p.A.; Banca della Marca Credito Cooperativo Società
Cooperativa e AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.;
• ricevuto la dichiarazione del terzo negativa da parte dei terzi pignorati (doc.
21-21.1- 21.2-21.3) che ha certificato l'insussistenza di crediti in capo alla signora da pignorare (infatti, se in prima battuta Credit Agricole Italia Pt_3
S.p.A. ha certificato l'esistenza di un credito pari ad euro 43,22, con successiva comunicazione di cui al doc. 22 la stessa ha riferito l'intervenuto sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. su tale somma, così rendendola indisponibile allo creditore);
• effettuato istanza di pignoramento mobiliare presso la residenza della debitrice
(doc. 23), inutilmente esperito (doc. 24).
3.2 Non è neppure in discussione la misura del compenso spettante all'avv.
[...]
per l'attività svolta nel predetto procedimento penale, liquidato dal Pt_1
pagina 5 di 10 Collegio in Euro 946,00 (somma che tiene conto della riduzione ex art. 106 bis
TU).
3.3. Ciò di cui occorre occuparsi è esclusivamente la quantificazione del dovuto al legale opponente per l'attività di recupero del credito vantato nei confronti dell'assistita Parte_3
3.4 Osserva innanzitutto lo scrivente che il compenso a tale fine liquidato nel provvedimento impugnato tiene conto della riduzione di un terzo prevista dal
D.P.R. n. 115/2002, sicché si può desumere che secondo il Collegio penale il
“giusto” compenso dal punto di vista civilistico fosse pari ad Euro 292,50.
Va poi detto che il provvedimento opposto non contiene alcuna indicazione circa i criteri seguiti per il riconoscimento delle spese di recupero sostenute, fatta salva quella secondo cui si doveva tenere in considerazione la “consistente
riduzione dell'onorario rispetto alla richiesta”. Tale parte della motivazione fa riferimento alla richiesta di compenso di Euro 2.514,00 per l'attività svolta nel giudizio penale d'appello che, invece, il Collegio ha riconosciuto nei termini di cui sopra (trattasi di statuizione non oggetto di opposizione).
Risulta pure di rilievo evidenziare che l'importo liquidato per il compenso del giudizio penale sul quale è stata calcolata la riduzione di un terzo, corrisponde al minimo previsto dalla versione attualmente vigente del D.M. n. 55 del 2024 per i giudizi penali d'appello per il caso di liquidazione delle sole fasi n. 1, 2 e 4 (Euro
1.419,00).
Osserva, quindi, lo scrivente che per le attività relative al recupero del credito (si ripete: causa civile, atto di precetto ed esecuzione presso terzi) il D.M. n. 55 del pagina 6 di 10 147/2022, compensi minimi pari, per le cause di valore fino ad Euro 1.100,00, ad
Euro 134+112+53 = Euro 300,00. Tale importo, decurtato ex art. 106 bis TU
Giustizia, si riduce ad Euro 200,00, che è somma sostanzialmente coincidente con quanto riconosciuto dal Collegio penale.
3.5 Ammesso che quanto da ultimo esposto sia stato il ragionamento seguito dal Collegio penale (comunque erroneo già per il fatto che tutta l'attività si è
conclusa nel vigore delle tariffe previste dal D.M. n. 147/2022 e che anche con tale criterio vi sarebbe stata una, sia pur contenuta, violazione dei minimi tariffari), ritiene questo Giudicante che la liquidazione si fondi su un criterio non condivisibile in quanto il credito, per il cui recupero il difensore sostiene le spese di cui chiede il rimborso, non può che essere il compenso civilistico sia pure nell'ammontare ritenuto congruo dal giudice penale (pari nel caso di specie ad
Euro 1.419,00).
Invece, il criterio seguito con il provvedimento impugnato ha nei fatti comportato la duplicazione della riduzione ex art. 106 bis TU Giustizia in quanto con una prima riduzione è stato applicato lo scaglione inferiore a quello che avrebbe dovuto essere considerato e con una seconda riduzione (questa sì
corretta) è stato ridotto di un terzo l'importo liquidato al difensore.
3.6. Il credito per il quale vanno riconosciute le spese sostenute dal difensore non
è l'importo cui la è stata condannata dal Giudice di Pace di Treviso Pt_3
(trattandosi di pronuncia destinata ad esplicare i suoi effetti nel solo rapporto cliente/professionista), ma quello che è stato riconosciuto come congruo dal
Collegio penale sia pure al “lordo” della (probabilmente applicata prima)
riduzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie tale distinzione è ininfluente in quanto il credito dell'opponente rientra comunque nella fascia di valore compresa tra Euro
1.100,01 ed Euro 5.200,00 (e comunque tale distinzione è priva di rilievo per quanto riguarda l'atto di precetto per il quale il D.M. n. 55 del 2014 prevede il medesimo compenso per tutte le cause di valore fino ad Euro 5.200,00).
3.7. Consegue da quanto sin qui detto che il compenso da liquidarsi in favore dell'opponente è quello minimo, dallo stesso richiesto, che viene così
quantificato:
- causa civile avanti il Giudice di Pace di Treviso (fasi di studio, introduttiva e decisionale): Euro 457,00
- atto di precetto: Euro 118,00;
- esecuzione presso terzi, per consegna e rilascio (fase introduttiva del giudizio):
Euro 166,00.
La somma di tali voci è pari ad Euro 741,00 che, ridotta di un terzo, porta ad un totale finale di Euro 494,00 per compenso.
4. Non risulta chiaro, in assenza di motivazione, se l'esclusione delle spese forfettarie sia il frutto di una svista o se si sia trattato di effetto voluto.
Ad ogni modo trattasi di decisione erronea in quanto le spese forfettarie vanno a rimborsare i costi generali di studio che il professionista sostiene per ogni causa
(incluse quelle in cui non è tenuto al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria).
L'opposizione va, quindi, accolta anche in ordine a tale aspetto, dovendo riconoscersi all'avv. anche le spese generali pari al 15% di quanto Pt_1
liquidato a titolo di compenso.
pagina 8 di 10 *****
5. L'esito del giudizio determina la soccombenza del resistente. CP_1
Il valore di causa effettivo è pari alla differenza tra quanto liquidato dal Collegio
penale e quanto liquidato con la presente sentenza, sicché, fatta applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore fino ad Euro
1.100,00, esclusa la fase istruttoria e riconosciute le altre fasi al minimo in relazione all'attività svolta ed alle questioni trattate, si liquidano in favore dell'opponente Euro 247,00 per compenso ed Euro 43,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti del avverso il decreto collegiale
[...] Controparte_1
pronunciato in data 7.7.2025 da questa Corte, Seconda Sezione Penale, nel procedimento nr. 90/2024 , dichiarata la contumacia del Pt_2 Controparte_1
, la accoglie e, per l'effetto:
[...]
- previa revoca parziale del decreto impugnato, liquida in favore dell'opponente, a titolo di spese sostenute per il recupero del credito maturato nei confronti di per l'attività svolta nel procedimento penale nr. Parte_3
2591/2013 R.G. di questa Corte d'Appello, Euro 494,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio dell'opponente, che liquida in Euro 247,00 per compenso ed Euro 43,00
per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 17 novembre 2025
pagina 9 di 10 Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Così deciso in Venezia , il 17 novembre 2025.
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 prevedeva, nella versione precedente le modifiche apportate con D.P.R. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 28/07/2025 al n. 1437/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
( ), nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.08. 1968, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Pietro Tessarin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Pepe 20 in Venezia Mestre
come da procura in calce all'atto di opposizione
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ),, rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente-
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 sulla base delle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Rigettata ogni deduzione, domanda ed eccezione contraria, e ritenuta
l'illegittimità del decreto impugnato nella sola parte relativa alla liquidazione
dei compensi e delle spese per il procedimento civile, accogliere il ricorso e, per
l'effetto, liquidare a favore del ricorrente l'importo richiesto di € 494,00 oltre a
spese generali 15%, CPA ed IVA, per la ragioni sopra indicate, o comunque la
diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa
da porsi a carico della parte resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte_1
presentava opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese pronunciato in data 7.7.2025 nel procedimento nr. 90/2024 da questa Pt_2
Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, inerente l'attività svolta nel procedimento nr. 2591/2013 R.G. di questa Corte d'Appello quale difensore di
(definito con sentenza n. 4578/2022 pronunciata in data Parte_3
18.12.2019), che aveva liquidato per l'attività svolta nel predetto procedimento penale la somma di Euro 956,00 per compenso oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, per le spese di recupero del credito vantato nei confronti dell'imputata, Euro 195,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente lamentava violazione e/o falsa applicazione degli articoli 82, 106 bis e 116 D.P.R. 115/2002 attesa l'ingiustificata e/o insufficiente liquidazione delle spese del procedimento civile di recupero del credito, avvenuta sotto i minimi di cui al D.M. n. 55/20214.
pagina 2 di 10 Invero, la Corte si era immotivatamente discostata dai minimi di legge in base ai quali in relazione all'attività svolta (giudizio di cognizione avanti il Giudice di
Pace, atto di precetto, esecuzione presso terzi e mobiliare) avrebbe dovuto essergli liquidata per compenso una somma non inferiore ad Euro 494,00 che era l'importo richiesto.
Lamentava, inoltre, il mancato riconoscimento delle spese generali.
1.2 Il Presidente Delegato con decreto del 18.8.2025, fissava per discussione l'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva. Controparte_1
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna del
[...]
alla rifusione delle spese. Controparte_1
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_1
regolarmente intimato e non costituito.
*****
3.1 Non è in discussione nel caso di specie il diritto del difensore, stabilito dall'art. 116 D.P.R. 115/2002, di vedersi rimborsate le spese sostenute per il tentativo di recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'imputata da lui assistita nel procedimento penale. L'avvocato opponente ha, peraltro,
documentato l'attività svolta al fine di ottenere, infruttuosamente, il pagamento dalla Pt_3
Secondo quanto prodotto con l'atto di opposizione, l'avv. ha Pt_1
pagina 3 di 10 - instaurato la causa nr. RG 8080/2022 GdP Treviso con atto di citazione notificato a mani di in data 19.11.2022 (doc. 12) definita con Parte_3
sentenza di condanna n. 44/2023 a carico della debitrice;
- notificato la sentenza di condanna unitamente ad atto di precetto in data
27.03.2023 come da doc. 13 (nella sentenza di condanna il Giudice civile aveva accertato l'esecuzione dell'obbligazione assunta dal ricorrente in favore della signora condannando quest'ultima al pagamento della somma di Parte_3
euro 3.150,00 oltre accessori di legge, per complessivi euro 3.767,40, a titolo di compensi per l'attività difensiva esperita nel processo penale di appello, ed al pagamento di euro 650,00 oltre accessori di legge, per complessivi euro 777,40,
per compensi relativi alla causa civile esperita per l'ottenimento del titolo giudiziario necessario alla conseguente attività di recupero coattivo del credito);
- formulato istanza ex art. 492 bis c.p.c. all' Controparte_2
presso il Tribunale di Treviso, in forza della quale ha richiesto di
[...]
provvedere alle ricerche con modalità telematiche dei beni della debitrice Pt_3
mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle Pubbliche
[...]
Amministrazioni (o delle banche dati alle quali le Pubbliche Amministrazioni
possono accedere), dell'Anagrafe Tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziario) e di quelle degli enti previdenziali, con ogni conseguente iniziativa di legge ex art. 492 bis c.p.c. (doc. 14);
- dopo avere ricevuto il verbale di impossibilità di eseguire le predette ricerche da parte dell' di Treviso (doc. 14), ha formulato stanza di ricerca CP_3
patrimoniale ad AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE
TO (doc. 15) ed all' (doc. 16). CP_4
pagina 4 di 10 Gli enti interpellati hanno così risposto:
- la direzione provinciale di Treviso dell' ha fornito dichiarazione negativa CP_4
circa prestazioni pensionistiche od a sostegno del reddito e contributive (doc.
17).
- l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni circa quattro rapporti di conto corrente esistenti presso quattro istituti bancari ed intestati alla debitrice Pt_3
(doc. 18);
[...]
A seguito del ricevimento di tali informazioni l'opponente ha:
• notificato atto di pignoramento presso terzi ai seguenti terzi debitori della signora (doc. 19-20): Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.; Parte_3
Credit Agricole Italia S.p.A.; Banca della Marca Credito Cooperativo Società
Cooperativa e AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.;
• ricevuto la dichiarazione del terzo negativa da parte dei terzi pignorati (doc.
21-21.1- 21.2-21.3) che ha certificato l'insussistenza di crediti in capo alla signora da pignorare (infatti, se in prima battuta Credit Agricole Italia Pt_3
S.p.A. ha certificato l'esistenza di un credito pari ad euro 43,22, con successiva comunicazione di cui al doc. 22 la stessa ha riferito l'intervenuto sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. su tale somma, così rendendola indisponibile allo creditore);
• effettuato istanza di pignoramento mobiliare presso la residenza della debitrice
(doc. 23), inutilmente esperito (doc. 24).
3.2 Non è neppure in discussione la misura del compenso spettante all'avv.
[...]
per l'attività svolta nel predetto procedimento penale, liquidato dal Pt_1
pagina 5 di 10 Collegio in Euro 946,00 (somma che tiene conto della riduzione ex art. 106 bis
TU).
3.3. Ciò di cui occorre occuparsi è esclusivamente la quantificazione del dovuto al legale opponente per l'attività di recupero del credito vantato nei confronti dell'assistita Parte_3
3.4 Osserva innanzitutto lo scrivente che il compenso a tale fine liquidato nel provvedimento impugnato tiene conto della riduzione di un terzo prevista dal
D.P.R. n. 115/2002, sicché si può desumere che secondo il Collegio penale il
“giusto” compenso dal punto di vista civilistico fosse pari ad Euro 292,50.
Va poi detto che il provvedimento opposto non contiene alcuna indicazione circa i criteri seguiti per il riconoscimento delle spese di recupero sostenute, fatta salva quella secondo cui si doveva tenere in considerazione la “consistente
riduzione dell'onorario rispetto alla richiesta”. Tale parte della motivazione fa riferimento alla richiesta di compenso di Euro 2.514,00 per l'attività svolta nel giudizio penale d'appello che, invece, il Collegio ha riconosciuto nei termini di cui sopra (trattasi di statuizione non oggetto di opposizione).
Risulta pure di rilievo evidenziare che l'importo liquidato per il compenso del giudizio penale sul quale è stata calcolata la riduzione di un terzo, corrisponde al minimo previsto dalla versione attualmente vigente del D.M. n. 55 del 2024 per i giudizi penali d'appello per il caso di liquidazione delle sole fasi n. 1, 2 e 4 (Euro
1.419,00).
Osserva, quindi, lo scrivente che per le attività relative al recupero del credito (si ripete: causa civile, atto di precetto ed esecuzione presso terzi) il D.M. n. 55 del pagina 6 di 10 147/2022, compensi minimi pari, per le cause di valore fino ad Euro 1.100,00, ad
Euro 134+112+53 = Euro 300,00. Tale importo, decurtato ex art. 106 bis TU
Giustizia, si riduce ad Euro 200,00, che è somma sostanzialmente coincidente con quanto riconosciuto dal Collegio penale.
3.5 Ammesso che quanto da ultimo esposto sia stato il ragionamento seguito dal Collegio penale (comunque erroneo già per il fatto che tutta l'attività si è
conclusa nel vigore delle tariffe previste dal D.M. n. 147/2022 e che anche con tale criterio vi sarebbe stata una, sia pur contenuta, violazione dei minimi tariffari), ritiene questo Giudicante che la liquidazione si fondi su un criterio non condivisibile in quanto il credito, per il cui recupero il difensore sostiene le spese di cui chiede il rimborso, non può che essere il compenso civilistico sia pure nell'ammontare ritenuto congruo dal giudice penale (pari nel caso di specie ad
Euro 1.419,00).
Invece, il criterio seguito con il provvedimento impugnato ha nei fatti comportato la duplicazione della riduzione ex art. 106 bis TU Giustizia in quanto con una prima riduzione è stato applicato lo scaglione inferiore a quello che avrebbe dovuto essere considerato e con una seconda riduzione (questa sì
corretta) è stato ridotto di un terzo l'importo liquidato al difensore.
3.6. Il credito per il quale vanno riconosciute le spese sostenute dal difensore non
è l'importo cui la è stata condannata dal Giudice di Pace di Treviso Pt_3
(trattandosi di pronuncia destinata ad esplicare i suoi effetti nel solo rapporto cliente/professionista), ma quello che è stato riconosciuto come congruo dal
Collegio penale sia pure al “lordo” della (probabilmente applicata prima)
riduzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie tale distinzione è ininfluente in quanto il credito dell'opponente rientra comunque nella fascia di valore compresa tra Euro
1.100,01 ed Euro 5.200,00 (e comunque tale distinzione è priva di rilievo per quanto riguarda l'atto di precetto per il quale il D.M. n. 55 del 2014 prevede il medesimo compenso per tutte le cause di valore fino ad Euro 5.200,00).
3.7. Consegue da quanto sin qui detto che il compenso da liquidarsi in favore dell'opponente è quello minimo, dallo stesso richiesto, che viene così
quantificato:
- causa civile avanti il Giudice di Pace di Treviso (fasi di studio, introduttiva e decisionale): Euro 457,00
- atto di precetto: Euro 118,00;
- esecuzione presso terzi, per consegna e rilascio (fase introduttiva del giudizio):
Euro 166,00.
La somma di tali voci è pari ad Euro 741,00 che, ridotta di un terzo, porta ad un totale finale di Euro 494,00 per compenso.
4. Non risulta chiaro, in assenza di motivazione, se l'esclusione delle spese forfettarie sia il frutto di una svista o se si sia trattato di effetto voluto.
Ad ogni modo trattasi di decisione erronea in quanto le spese forfettarie vanno a rimborsare i costi generali di studio che il professionista sostiene per ogni causa
(incluse quelle in cui non è tenuto al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria).
L'opposizione va, quindi, accolta anche in ordine a tale aspetto, dovendo riconoscersi all'avv. anche le spese generali pari al 15% di quanto Pt_1
liquidato a titolo di compenso.
pagina 8 di 10 *****
5. L'esito del giudizio determina la soccombenza del resistente. CP_1
Il valore di causa effettivo è pari alla differenza tra quanto liquidato dal Collegio
penale e quanto liquidato con la presente sentenza, sicché, fatta applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore fino ad Euro
1.100,00, esclusa la fase istruttoria e riconosciute le altre fasi al minimo in relazione all'attività svolta ed alle questioni trattate, si liquidano in favore dell'opponente Euro 247,00 per compenso ed Euro 43,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti del avverso il decreto collegiale
[...] Controparte_1
pronunciato in data 7.7.2025 da questa Corte, Seconda Sezione Penale, nel procedimento nr. 90/2024 , dichiarata la contumacia del Pt_2 Controparte_1
, la accoglie e, per l'effetto:
[...]
- previa revoca parziale del decreto impugnato, liquida in favore dell'opponente, a titolo di spese sostenute per il recupero del credito maturato nei confronti di per l'attività svolta nel procedimento penale nr. Parte_3
2591/2013 R.G. di questa Corte d'Appello, Euro 494,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio dell'opponente, che liquida in Euro 247,00 per compenso ed Euro 43,00
per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 17 novembre 2025
pagina 9 di 10 Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Così deciso in Venezia , il 17 novembre 2025.
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 prevedeva, nella versione precedente le modifiche apportate con D.P.R. n.