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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4238/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4238/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura versata in calce all'atto di Parte_1
citazione in opposizione a delibera assembleare condominiale ex art. 1137 c.c., dall'avv.
Armando Florio, elettivamente domiciliate in Nola (NA) alla Via Circumvallazione n.
26 Parco delle Mimose Villetta n. 13;
ATTORE
E
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Paolino
Fusco, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Feudo n. 57;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a delibera assembleare condominiale ex art. 1137
c.c., notificato in data 03.06.2019 al convenuto, ha CP_1 Parte_1
pagina 1 di 5 impugnato la delibera assembleare del 15.02.2019 deducendone la nullità e/o annullabilità per tutte le ragioni di cui ai rispettivi atti.
Con comparsa di costituzione, il in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
Instaurato il contraddittorio e rigettata la richiesta attorea di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare, la causa è infine giunta all'udienza del 26.11.2024 alla quale
è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la domanda è infondata.
L'attore ha dedotto la nullità della delibera del 15 febbraio 2019 in mancanza dei quorum deliberativi necessari a intraprendere alcuna decisione in merito all'ordine del giorno, asserendo, in particolare che “la predetta assemblea del mese di febbraio 2019 all'ordine del giorno, anziché riportare la conferma e/o l'eventuale annullamento della delibera del 8 gennaio 2015 riportava un riferimento all'art. 15 del regolamento condominiale riferibile non alla mediazione tenuta presso l' ma, a quella Parte_2
svoltasi presso la Medarb nel novembre 2015”.
Ebbene, in punto di diritto, granitico è l'orientamento degli secondo il quale Parte_3
“In tema di condominio, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria solo tra le parti (mentre non vincola i loro aventi causa), è modificabile unicamente tramite un nuovo consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata. Questa prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto, con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.” (Cassazione, ordinanza 21086 del 4 luglio 2022).
Orbene, l'Assemblea Condominiale, con la delibera assembleare impugnata, statuiva che
“con riferimento al punto quinto (contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15 gennaio 2015, discussione e decisione dei condomini) dell'odg i
pagina 2 di 5 condomini , , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , ed i loro delegati, dichiarano di attenersi
[...] Controparte_7 Controparte_8
alla sentenza del Tribunale di Nola, nella persona del dott. numero Parte_4
NRG 6981 del 2015, deciso in Nola il 16/03/2017 per un totale di millesimi 622,48.
Ed ancora “I condomini … precisano che tra la mediazione del 15/01/15 e la sentenza del Tribunale di Nola NRG 6981 del 2015 hanno ritenuto opportuno attenersi alla più recente, ovvero alla sentenza del 16/03/2017 NRG 6981 del 2015. Sentenza questa attraverso la quale non è possibile la modifica del regolamento contrattuale condominiale se non con il consenso dei 1000 (mille) millesimi. …”.
Da quanto detto, evincibile per tabulas è il corretto operato dell'Assemblea
Condominiale la quale, nel trattare l'ordine del giorno “contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15 gennaio 2015, discussione e decisione dei condomini”, in aderenza al principio richiamato dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 601 del 16.03.2017 resa a definizione del giudizio recante NRG 6981/2015 (cfr. all. 4 della produzione attorea), conforme peraltro all'orientamento della Suprema Corte richiamato, decideva di conservare il regime di ripartizione proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino previsto dall'art. 15 del regolamento condominiale
(cfr. all. 9 di parte convenuta) nel rispetto del quorum costitutivo e deliberativo, in mancanza di discussione ed approvazione all'unanimità di un regime convenzionale diverso di ripartizione delle spese condominiali.
Ancora infondata si connota la contestazione attorea secondo la quale l'Assemblea
Condominiale, con la delibera impugnata, discuteva e deliberava erroneamente in ordine al “contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15 gennaio 2015, discussione e decisione dei condomini” in luogo di “conferma e/o l'eventuale annullamento della delibera del 8 gennaio 2015”.
Infatti, i Condomini, con delibera assembleare del 10.05.2018, statuivano che “… con riferimento ai punti 1-2-3-4-5 (approvazione bilancio consuntivo 2014, 2015, 2016,
pagina 3 di 5 2017 e bilancio preventivo 2018) all'ordine del giorno, chiedono che venga messo all'ordine del giorno di una prossima riunione condominiale la discussione relativa al contrasto tra il regolamento condominiale e l'accordo di mediazione del 15 gennaio
2015 e le incongruenze tra quanto presente nel regolamento condominiale e lo stato dei luoghi …”.
In attuazione della predetta delibera, i Condomini discutevano e deliberavano in ordine al contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15.01.2015 in occasione dell'assemblea successiva del 15.09.2019, oggetto dell'odierna impugnativa.
Dunque, nessun vizio è ravvisabile in ordine all'oggetto della delibera impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve ritenersi infondata e, per l'effetto, la delibera d'assemblea del 15.02.2019 va confermata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attorea in favore del convenuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t., che si liquidano, ai sensi del D.M. CP_1
55 del 2014 e ss. mod., in euro 662,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nola, 24.02.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4238/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura versata in calce all'atto di Parte_1
citazione in opposizione a delibera assembleare condominiale ex art. 1137 c.c., dall'avv.
Armando Florio, elettivamente domiciliate in Nola (NA) alla Via Circumvallazione n.
26 Parco delle Mimose Villetta n. 13;
ATTORE
E
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Paolino
Fusco, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Feudo n. 57;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a delibera assembleare condominiale ex art. 1137
c.c., notificato in data 03.06.2019 al convenuto, ha CP_1 Parte_1
pagina 1 di 5 impugnato la delibera assembleare del 15.02.2019 deducendone la nullità e/o annullabilità per tutte le ragioni di cui ai rispettivi atti.
Con comparsa di costituzione, il in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
Instaurato il contraddittorio e rigettata la richiesta attorea di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare, la causa è infine giunta all'udienza del 26.11.2024 alla quale
è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la domanda è infondata.
L'attore ha dedotto la nullità della delibera del 15 febbraio 2019 in mancanza dei quorum deliberativi necessari a intraprendere alcuna decisione in merito all'ordine del giorno, asserendo, in particolare che “la predetta assemblea del mese di febbraio 2019 all'ordine del giorno, anziché riportare la conferma e/o l'eventuale annullamento della delibera del 8 gennaio 2015 riportava un riferimento all'art. 15 del regolamento condominiale riferibile non alla mediazione tenuta presso l' ma, a quella Parte_2
svoltasi presso la Medarb nel novembre 2015”.
Ebbene, in punto di diritto, granitico è l'orientamento degli secondo il quale Parte_3
“In tema di condominio, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria solo tra le parti (mentre non vincola i loro aventi causa), è modificabile unicamente tramite un nuovo consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata. Questa prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto, con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.” (Cassazione, ordinanza 21086 del 4 luglio 2022).
Orbene, l'Assemblea Condominiale, con la delibera assembleare impugnata, statuiva che
“con riferimento al punto quinto (contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15 gennaio 2015, discussione e decisione dei condomini) dell'odg i
pagina 2 di 5 condomini , , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , ed i loro delegati, dichiarano di attenersi
[...] Controparte_7 Controparte_8
alla sentenza del Tribunale di Nola, nella persona del dott. numero Parte_4
NRG 6981 del 2015, deciso in Nola il 16/03/2017 per un totale di millesimi 622,48.
Ed ancora “I condomini … precisano che tra la mediazione del 15/01/15 e la sentenza del Tribunale di Nola NRG 6981 del 2015 hanno ritenuto opportuno attenersi alla più recente, ovvero alla sentenza del 16/03/2017 NRG 6981 del 2015. Sentenza questa attraverso la quale non è possibile la modifica del regolamento contrattuale condominiale se non con il consenso dei 1000 (mille) millesimi. …”.
Da quanto detto, evincibile per tabulas è il corretto operato dell'Assemblea
Condominiale la quale, nel trattare l'ordine del giorno “contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15 gennaio 2015, discussione e decisione dei condomini”, in aderenza al principio richiamato dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 601 del 16.03.2017 resa a definizione del giudizio recante NRG 6981/2015 (cfr. all. 4 della produzione attorea), conforme peraltro all'orientamento della Suprema Corte richiamato, decideva di conservare il regime di ripartizione proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino previsto dall'art. 15 del regolamento condominiale
(cfr. all. 9 di parte convenuta) nel rispetto del quorum costitutivo e deliberativo, in mancanza di discussione ed approvazione all'unanimità di un regime convenzionale diverso di ripartizione delle spese condominiali.
Ancora infondata si connota la contestazione attorea secondo la quale l'Assemblea
Condominiale, con la delibera impugnata, discuteva e deliberava erroneamente in ordine al “contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15 gennaio 2015, discussione e decisione dei condomini” in luogo di “conferma e/o l'eventuale annullamento della delibera del 8 gennaio 2015”.
Infatti, i Condomini, con delibera assembleare del 10.05.2018, statuivano che “… con riferimento ai punti 1-2-3-4-5 (approvazione bilancio consuntivo 2014, 2015, 2016,
pagina 3 di 5 2017 e bilancio preventivo 2018) all'ordine del giorno, chiedono che venga messo all'ordine del giorno di una prossima riunione condominiale la discussione relativa al contrasto tra il regolamento condominiale e l'accordo di mediazione del 15 gennaio
2015 e le incongruenze tra quanto presente nel regolamento condominiale e lo stato dei luoghi …”.
In attuazione della predetta delibera, i Condomini discutevano e deliberavano in ordine al contrasto tra il regolamento condominiale e la mediazione del 15.01.2015 in occasione dell'assemblea successiva del 15.09.2019, oggetto dell'odierna impugnativa.
Dunque, nessun vizio è ravvisabile in ordine all'oggetto della delibera impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve ritenersi infondata e, per l'effetto, la delibera d'assemblea del 15.02.2019 va confermata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attorea in favore del convenuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t., che si liquidano, ai sensi del D.M. CP_1
55 del 2014 e ss. mod., in euro 662,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nola, 24.02.2024
Il Giudice
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