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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 08/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 596/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 avente ad OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 80/2019, resa dal Giudice di Pace di Isernia il 22.02.2019, depositata in cancelleria e pubblicata il 26.2.2019, non notificata.
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Dello Iacono (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San C.F._1
Valentino Torio (SA) al Corso Umberto I, n.5;
- appellante
E
(CF. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Berardi (C.F: ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Carovilli (IS), al Corso Orientale,
7;
• appellato
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in questa sede da intendersi integralmente trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Isernia la per sentir dichiarare “la convenuta, Parte_1 responsabile del danno arrecato al veicolo BMW X6 tg. EZ428P, in uso all'istante
e, per l'effetto, condannare, essa convenuta, al pagamento della somma di € CP_1
5.000,00, minore di quella esborsata per il recupero e riparazione del descritto veicolo. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, con gli accessori di legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante rappresentava che in data 04/04/2016, alle Part ore 15:30 circa, effettuava rifornimento presso la stazione di servizio con marchio gestito dalla sita in Isernia, al Corso Garibaldi. Controparte_2
Il mattino seguente (in data 5.04.2016), verso le ore 6:30, lo stesso, con il suddetto veicolo, partiva per Roma ed ivi giunto avvertiva una vibrazione del motore e, precauzionalmente, si fermava.
Successivamente, nel riprendere la marcia, atteso il forte aumento delle vibrazioni del motore, dopo aver consultato il Capo Officina della BMW di Frosinone, l'istante ripartiva verso quest'ultima località e, nell'imboccare la A1, si fermava alla stazione
Prenestina, dove veniva soccorso dalla che trasportava il predetto Controparte_3 veicolo BMW presso l'officina di casa madre di Frosinone, ove emergeva la presenza di “gasolio difforme”.
Deduceva, inoltre, di aver tempestivamente denunciato il sinistro presso la stazione di servizio e, stante la necessità di dover utilizzare l'autovettura danneggiata, provvedeva alla riparazione del danno a proprie spese e cure per un totale di € 5.074,00 come da fattura dell'officina BMW depositata in atti.
Tali circostanze inducevano il ad instaurare il giudizio de quo al fine di CP_1 essere ristorato di quanto corrisposto per la riparazione dell'auto.
Si costitutiva in giudizio la la quale contestava estensivamente la Parte_1 domanda attorea chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa dal Giudice di Pace di Isernia con la sentenza n. 80/2019, con la quale, ritenuta fondata la domanda, così provvedeva: “1. accoglie la domanda attorea;
2. condanna il convenuto al pagamento di € 5.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali;
3. condanna il convenuto alle spese legali liquidate in € 1.000,00 di cui € 125,00 per spese vive, ed € 857,00 per compenso, oltre
Iva e Cpa, e spese generali al 15%, come per legge al procuratore;
4. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.”
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello chiedendo Parte_1 all'intestata autorità giudiziaria, in riforma della predetta statuizione, di “1) In via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza ed all'esito, in accoglimento del proposto gravame: 2) in via principale, rigettarsi l'avversa domanda in quanto inammissibile ex art. 1495 c.c., nonché per la carenza di legittimazione attiva e passiva;
3) in via gradata e nel merito, rigettarsi
l'avversa domanda in quanto del tutto infondata, in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, comunque, non provata;
4) in ogni caso, condannarsi l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1
Compagnia, delle competenze e spese di lite, per il doppio grado di giudizio.”
A sostegno del gravame, l'appellante riproponeva, in sintesi, le argomentazioni già sollevate in primo grado le quali, nella sua prospettazione, non erano state correttamente valutate dal giudice di prime cure.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 21.10.2019, si costituiva nel presente giudizio impugnando integralmente l'atto Controparte_1 di appello poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza appellata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Isernia, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
Concludeva, dunque, chiedendo “il rigetto dell'atto di appello, inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza e condanna, dell'appellante, anche alle spese del doppio grado, con gli accessori di legge”
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025, il GI tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello proposto è fondato.
Orbene, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti, secondo la prospettazione attorea, a seguito di un rifornimento di gasolio Parte
“contaminato”, effettuato presso un rifornitore
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea affermando che l'attore aveva provato la propria legittimazione tramite il deposito del libretto di circolazione, nonché aveva assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante con riguardo sia al preteso inquinamento del carburante, sia al nesso di causalità tra lo stesso e le conseguenze di danno accertate sul veicolo.
In ordine alle doglianze prospettate circa la carenza di legittimazione ad causam dell'appellante si osserva quanto segue.
A ben vedere, la dedotta carenza di legittimazione attiva va piuttosto inquadrata come carenza di titolarità sostanziale attiva del rapporto obbligatorio tra le parti.
Come noto, legittimazione attiva in senso stretto e titolarità del diritto non necessariamente coincidono, riscontrandosi la prima ogniqualvolta vi sia una coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto.
Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, soggiace alle preclusioni di rito, è affidata alla disponibilità delle parti e deve essere tempestivamente formulata (cfr., ex multis, Cass. 28.10.2015, n. 21925; Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass.
Civ., SS.UU., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2009, n.
12832; Cass. Civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23670; Cass. Civ., sez. I, 16 maggio
2007, n. 11321; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4776).
Se il danneggiato non allega un diritto altrui, ma tanto viene accertato nel merito, contrariamente all'allegazione, rileva come difetto di titolarità d'azione: infatti, si discorrere di difetto di legittimazione attiva ogni qualvolta si faccia valere, in sede giudiziaria, o un diritto rappresentato come altrui ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori dal relativo modello legale tipico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis
Cass., 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti (“La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 09/04/2009 n.8699, Cass. Civ., Sez.
III, 30/05/2008 n.14468 e Cass. Civ., Sez. III, 14/06/2006, n. 13756; “…la contestazione della titolarità passiva (ma il discorso è identico per la titolarità attiva), investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un'eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda, non modifica il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo grava sull'attore”, Trib. Napoli, n. 8351/2022).
Ne consegue che la legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la titolarità del diritto rientra tra i fatti costitutivi della domanda, e la parte che ne eccepisce la carenza non propone una eccezione in senso stretto ma propone una mera difesa consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a base della domanda avversa, non sottoposta quindi al rispetto di alcun termine decadenziale (cfr. Trib. Napoli 23/09/2022, n. 8351).
Se, quindi, la semplice affermazione di parte attrice di essere titolare del diritto azionato consente di ritenere integrato il requisito della legittimazione ad agire, la medesima deduzione non consente, in relazione all'esame del merito, di ritenere dimostrato l'elemento della effettiva titolarità del diritto, considerato che in ossequio alla disposizione di cui all'art. 2697 c.c. parte attrice è onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e dei fatti fondanti la titolarità del diritto.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nella fattispecie in esame,
l'attore, odierno appellato, ha provato la titolarità del diritto di proprietà del veicolo tramite il deposito del libretto di circolazione. Del resto, tale documento costituisce presunzione di presunzione di proprietà, che nel caso di specie non risulta essere stata superata.
Inoltre, “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021,
n.21779).
Tanto premesso, l'appello deve essere comunque accolto, non avendo CP_1
fornito prova del fatto così come dedotto.
[...]
Gli elementi posti a sostegno della domanda (ovvero prova testimoniale e documenti) non consentono di ritenere fondate le richieste attoree. Preliminarmente deve precisarsi che la fattispecie in esame deve essere ricondotta ad un'azione di responsabilità contrattuale, avendo l'attore richiesto il risarcimento del danno che assume conseguente all'acquisto del carburante e nei vizi del bene acquistato (carburante difforme).
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. ex multis, Cass. n.3373 del 12.2.2010) che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass.
Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
Nel caso di specie, competeva, quindi, all'attore fornire la prova dell'acquisto del gasolio presso il distributore gestito dalla controparte, la prova che il gasolio acquistato contaminato fosse stato immesso nella autovettura di proprietà e che tale circostanza avesse effettivamente causato il blocco della pompa di iniezione e che, comunque, l'acqua trovata nel componente meccanico provenisse proprio dal rifornimento di carburante effettuato presso la convenuta (cfr. Cass. n.3373,
12/02/2010; Cass. 3587/2021).
Il Tribunale ritiene che detta prova non sia stata fornita poiché tali circostanze non sono state adeguatamente provate nel corso dell'istruttoria di primo grado. Infatti, a sostegno delle ragioni di parte istante vi sono le sole testimonianze (rese all'udienza dell'11.7.2017) del teste sig. nella sua dichiarata qualità di Testimone_1 meccanico capo presso l'officina della concessionaria BMW di Frosinone, ed Parte
, nella qualità di gestore della pompa di benzina che a ben vedere, Parte_2 non sono riuscite a far emergere in modo chiaro ed incontrovertibile la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'avvenuto rifornimento.
Il teste si limitava ad affermare che “nella data e ora indicata il sig. Testimone_1
si rivolse telefonicamente all'officina BMW di Frosinone, che mi passò la CP_1 chiamata. In particolare mi ricordo che il parlava di una LIEVE CP_1
VIBRAZIONE del motore che non si accentuava[…]come predetto io NON sono un tecnico ma assistendo alle operazioni del tecnico, meccanico, mi sono ACCORTO che il carburante di una colorazione scura, si separava in due parti: la parte chiara verso il fondo e quella gialla verso l'alto[…] non ricordo i giorni di ricovero della macchina in officina, né se al momento del ricovero, sul cruscotto si accendevano le luci che segnalavano anomalie”.
Il teste invece rappresentava “che nel giorno e nell'ora indicata, il Parte_2
[…] ritornò al mio distributore per effettuare il rifornimento, perché il CP_1 giorno dopo doveva recarsi a Roma. Cosa sia successo dopo non lo so […] non mi risulta che nei giorni successivi vi sono state delle contestazioni da parte della clientela, in merito all'anomalia del carburante […] la verifica interna viene effettuata saltuariamente. Non ricordo se c'erano tracce di acqua. La verifica viene fatta immergendo un'asta metrica standard, a toccare il fondo, con una pasta […] nella parte finale, circa 5 cm, in modo da poter rilevare la presenza di acqua. In presenza di acqua il materiale cambia colore. Preciso che fino a 2cm non viene Parte applicata alcuna comunicazione al fornitore mentre la segnalazione viene effettuata per valori superiori a 2 cm”
Le circostanze prospettate dai testi, in effetti, non valgono a dimostrare il preteso inquinamento del carburante ed il nesso causale tra esso e gli occorsi danni.
A ben vedere, dalla stessa dinamica offerta dall'attore, lo stesso, in data 4.4.2016 Part effettuava rifornimento presso il distributore della circostanza non contestata e comunque confermata dal teste Parte_2
Dopo il rifornimento, il (secondo la sua stessa ricostruzione) tornava CP_1 dapprima presso la sua abitazione per poi, il giorno dopo, dirigersi a Roma ed ivi giungere. Solo al ritorno dalla capitale, l'autovettura BMW dell'attore iniziava ad emettere vibrazioni dal motore e, pertanto, l'attore si recava presso l'autofficina autorizzata della BMW di Frosinone.
Orbene, dalle circostanze descritte dall'attore, dalle deposizioni dei testi e dai documenti depositati, non v'è prova che i danni occorsi all'autovettura siano stati causati da carburante contaminato, né v'è prova che detto carburante (inquinato o Part meno che fosse) provenisse proprio dalla stazione di servizio della
In particolare: non v'è prova che il serbatoio dell'auto dell'attore fosse vuoto, ben potendo provenire un eventuale carburante inquinato da precedenti rifornimenti;
inoltre, l'attore ben avrebbe potuto effettuare successivi rifornimenti presso terze stazioni lungo il tragitto per Roma o altrove; il teste , meccanico Testimone_1 dell'autofficina incaricata della riparazione dell'autovettura di proprietà dell'attore, si limitava a confermare (in maniera generica) che il danno occorso all'auto derivava dalla presenza di acqua nel carburante e nella pompa di iniezione: dalle sue dichiarazioni non emergeva alcun elemento probatorio a supporto della tesi per il carburante provenisse proprio dal distributore gestito dalla convenuta;
non v'è prova che tracce residue d'acqua non fossero presenti nelle componenti dell'auto già da tempo.
Il medesimo teste, inoltre, nel riferire di aver constatato che “il carburante di una colorazione scura, si separava in due parti: la parte chiara verso il fondo e quella gialla verso l'alto” non specificava in alcun modo le modalità di estrazione del carburante dal serbatoio e nemmeno la quantità di acqua riscontrata all'interno dello stesso.
Risulta, quindi, del tutto assente la prova che il contenuto del serbatoio fosse proveniente dall'impianto di parte convenuta, non potendosi escludere che vi fosse all'interno del predetto serbatoio dell'auto carburante residuo derivante da altri rifornimenti effettuati presso altre stazioni di servizio.
Non vi è, quindi, prova dell'inquinamento del prodotto erogato né, come dianzi precisato, che il motivo del guasto sia ascrivibile alla presenza di acqua nel carburante che ha alimentato il motore, atteso che al riguardo vi è solo l'affermazione del riparatore;
né risultano compiute ulteriori attività da parte appellata al fine di dimostrare di aver subito il danno, come ad es. analisi del carburante residuo ancora presente nel serbatoio o l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo. Vanno, inoltre, evidenziate le seguenti ulteriori circostanze che rendono incerto il nesso causale: i molti chilometri percorsi dall'attore prima del verificarsi del danno all'autovettura; l'eventualità che la presenza di acqua nel carburante potrebbe essere riconducibile ad un eventuale inquinamento già presente nel serbatoio dell'attore; la circostanza per la quale, come affermato dallo stesso teste nessun altro Parte_2 cliente ha riscontrato problematiche dovute al rifornimento presso la stazione di servizio convenuta.
In ultimo, la dichiarazione del gestore della stazione di servizio, Sig. Parte_2
Parte rivolta alla cfr. all. 20 fascicolo di primo grado) non ha in alcun modo valore di confessione extragiudiziale. In primo luogo, perché tale dichiarazione non è altro che una semplice comunicazione alla società fornitrice da parte del gestore, dell'apertura di un sinistro (oggetto: “causa sinistro”); in secondo luogo perché tale dichiarazione proviene da un soggetto che non è parte del presente giudizio.
Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova adeguata e sufficiente della sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti dalla autovettura del e la fornitura di CP_1 carburante ai fini del chiesto risarcimento del danno patito, considerato che il quadro probatorio complessivamente considerato non consente di accogliere la pretesa attorea.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra (si omette la disamina approfondita delle ulteriori questioni prospettate dalle parti visto il principio c.d. della ragione più liquida, che consente al giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale di esigenze di celerità e speditezza, costituzionalmente protette, cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242/2014;
Cass. n. 12002/2014; Cass. Sez Un. n. 29523/2008; Cass. n. 24882/2008; Cass., n.
21266/2017; Cass. n. 11356/2006).
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste a carico di parte appellata e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 5.000,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da CP_1
;
[...]
• condanna parte appellata alla refusione delle spese di spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 671,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 1.452,00, di cui € 174,00 per esborsi ed € 1278,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Isernia, in data 8.7.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 avente ad OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 80/2019, resa dal Giudice di Pace di Isernia il 22.02.2019, depositata in cancelleria e pubblicata il 26.2.2019, non notificata.
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Dello Iacono (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San C.F._1
Valentino Torio (SA) al Corso Umberto I, n.5;
- appellante
E
(CF. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Berardi (C.F: ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Carovilli (IS), al Corso Orientale,
7;
• appellato
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in questa sede da intendersi integralmente trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Isernia la per sentir dichiarare “la convenuta, Parte_1 responsabile del danno arrecato al veicolo BMW X6 tg. EZ428P, in uso all'istante
e, per l'effetto, condannare, essa convenuta, al pagamento della somma di € CP_1
5.000,00, minore di quella esborsata per il recupero e riparazione del descritto veicolo. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, con gli accessori di legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante rappresentava che in data 04/04/2016, alle Part ore 15:30 circa, effettuava rifornimento presso la stazione di servizio con marchio gestito dalla sita in Isernia, al Corso Garibaldi. Controparte_2
Il mattino seguente (in data 5.04.2016), verso le ore 6:30, lo stesso, con il suddetto veicolo, partiva per Roma ed ivi giunto avvertiva una vibrazione del motore e, precauzionalmente, si fermava.
Successivamente, nel riprendere la marcia, atteso il forte aumento delle vibrazioni del motore, dopo aver consultato il Capo Officina della BMW di Frosinone, l'istante ripartiva verso quest'ultima località e, nell'imboccare la A1, si fermava alla stazione
Prenestina, dove veniva soccorso dalla che trasportava il predetto Controparte_3 veicolo BMW presso l'officina di casa madre di Frosinone, ove emergeva la presenza di “gasolio difforme”.
Deduceva, inoltre, di aver tempestivamente denunciato il sinistro presso la stazione di servizio e, stante la necessità di dover utilizzare l'autovettura danneggiata, provvedeva alla riparazione del danno a proprie spese e cure per un totale di € 5.074,00 come da fattura dell'officina BMW depositata in atti.
Tali circostanze inducevano il ad instaurare il giudizio de quo al fine di CP_1 essere ristorato di quanto corrisposto per la riparazione dell'auto.
Si costitutiva in giudizio la la quale contestava estensivamente la Parte_1 domanda attorea chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa dal Giudice di Pace di Isernia con la sentenza n. 80/2019, con la quale, ritenuta fondata la domanda, così provvedeva: “1. accoglie la domanda attorea;
2. condanna il convenuto al pagamento di € 5.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali;
3. condanna il convenuto alle spese legali liquidate in € 1.000,00 di cui € 125,00 per spese vive, ed € 857,00 per compenso, oltre
Iva e Cpa, e spese generali al 15%, come per legge al procuratore;
4. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.”
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello chiedendo Parte_1 all'intestata autorità giudiziaria, in riforma della predetta statuizione, di “1) In via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza ed all'esito, in accoglimento del proposto gravame: 2) in via principale, rigettarsi l'avversa domanda in quanto inammissibile ex art. 1495 c.c., nonché per la carenza di legittimazione attiva e passiva;
3) in via gradata e nel merito, rigettarsi
l'avversa domanda in quanto del tutto infondata, in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, comunque, non provata;
4) in ogni caso, condannarsi l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1
Compagnia, delle competenze e spese di lite, per il doppio grado di giudizio.”
A sostegno del gravame, l'appellante riproponeva, in sintesi, le argomentazioni già sollevate in primo grado le quali, nella sua prospettazione, non erano state correttamente valutate dal giudice di prime cure.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 21.10.2019, si costituiva nel presente giudizio impugnando integralmente l'atto Controparte_1 di appello poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza appellata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Isernia, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
Concludeva, dunque, chiedendo “il rigetto dell'atto di appello, inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza e condanna, dell'appellante, anche alle spese del doppio grado, con gli accessori di legge”
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025, il GI tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello proposto è fondato.
Orbene, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti, secondo la prospettazione attorea, a seguito di un rifornimento di gasolio Parte
“contaminato”, effettuato presso un rifornitore
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea affermando che l'attore aveva provato la propria legittimazione tramite il deposito del libretto di circolazione, nonché aveva assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante con riguardo sia al preteso inquinamento del carburante, sia al nesso di causalità tra lo stesso e le conseguenze di danno accertate sul veicolo.
In ordine alle doglianze prospettate circa la carenza di legittimazione ad causam dell'appellante si osserva quanto segue.
A ben vedere, la dedotta carenza di legittimazione attiva va piuttosto inquadrata come carenza di titolarità sostanziale attiva del rapporto obbligatorio tra le parti.
Come noto, legittimazione attiva in senso stretto e titolarità del diritto non necessariamente coincidono, riscontrandosi la prima ogniqualvolta vi sia una coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto.
Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, soggiace alle preclusioni di rito, è affidata alla disponibilità delle parti e deve essere tempestivamente formulata (cfr., ex multis, Cass. 28.10.2015, n. 21925; Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass.
Civ., SS.UU., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2009, n.
12832; Cass. Civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23670; Cass. Civ., sez. I, 16 maggio
2007, n. 11321; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4776).
Se il danneggiato non allega un diritto altrui, ma tanto viene accertato nel merito, contrariamente all'allegazione, rileva come difetto di titolarità d'azione: infatti, si discorrere di difetto di legittimazione attiva ogni qualvolta si faccia valere, in sede giudiziaria, o un diritto rappresentato come altrui ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori dal relativo modello legale tipico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis
Cass., 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti (“La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 09/04/2009 n.8699, Cass. Civ., Sez.
III, 30/05/2008 n.14468 e Cass. Civ., Sez. III, 14/06/2006, n. 13756; “…la contestazione della titolarità passiva (ma il discorso è identico per la titolarità attiva), investendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un'eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della domanda, non modifica il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo grava sull'attore”, Trib. Napoli, n. 8351/2022).
Ne consegue che la legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la titolarità del diritto rientra tra i fatti costitutivi della domanda, e la parte che ne eccepisce la carenza non propone una eccezione in senso stretto ma propone una mera difesa consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a base della domanda avversa, non sottoposta quindi al rispetto di alcun termine decadenziale (cfr. Trib. Napoli 23/09/2022, n. 8351).
Se, quindi, la semplice affermazione di parte attrice di essere titolare del diritto azionato consente di ritenere integrato il requisito della legittimazione ad agire, la medesima deduzione non consente, in relazione all'esame del merito, di ritenere dimostrato l'elemento della effettiva titolarità del diritto, considerato che in ossequio alla disposizione di cui all'art. 2697 c.c. parte attrice è onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e dei fatti fondanti la titolarità del diritto.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nella fattispecie in esame,
l'attore, odierno appellato, ha provato la titolarità del diritto di proprietà del veicolo tramite il deposito del libretto di circolazione. Del resto, tale documento costituisce presunzione di presunzione di proprietà, che nel caso di specie non risulta essere stata superata.
Inoltre, “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021,
n.21779).
Tanto premesso, l'appello deve essere comunque accolto, non avendo CP_1
fornito prova del fatto così come dedotto.
[...]
Gli elementi posti a sostegno della domanda (ovvero prova testimoniale e documenti) non consentono di ritenere fondate le richieste attoree. Preliminarmente deve precisarsi che la fattispecie in esame deve essere ricondotta ad un'azione di responsabilità contrattuale, avendo l'attore richiesto il risarcimento del danno che assume conseguente all'acquisto del carburante e nei vizi del bene acquistato (carburante difforme).
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. ex multis, Cass. n.3373 del 12.2.2010) che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass.
Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
Nel caso di specie, competeva, quindi, all'attore fornire la prova dell'acquisto del gasolio presso il distributore gestito dalla controparte, la prova che il gasolio acquistato contaminato fosse stato immesso nella autovettura di proprietà e che tale circostanza avesse effettivamente causato il blocco della pompa di iniezione e che, comunque, l'acqua trovata nel componente meccanico provenisse proprio dal rifornimento di carburante effettuato presso la convenuta (cfr. Cass. n.3373,
12/02/2010; Cass. 3587/2021).
Il Tribunale ritiene che detta prova non sia stata fornita poiché tali circostanze non sono state adeguatamente provate nel corso dell'istruttoria di primo grado. Infatti, a sostegno delle ragioni di parte istante vi sono le sole testimonianze (rese all'udienza dell'11.7.2017) del teste sig. nella sua dichiarata qualità di Testimone_1 meccanico capo presso l'officina della concessionaria BMW di Frosinone, ed Parte
, nella qualità di gestore della pompa di benzina che a ben vedere, Parte_2 non sono riuscite a far emergere in modo chiaro ed incontrovertibile la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'avvenuto rifornimento.
Il teste si limitava ad affermare che “nella data e ora indicata il sig. Testimone_1
si rivolse telefonicamente all'officina BMW di Frosinone, che mi passò la CP_1 chiamata. In particolare mi ricordo che il parlava di una LIEVE CP_1
VIBRAZIONE del motore che non si accentuava[…]come predetto io NON sono un tecnico ma assistendo alle operazioni del tecnico, meccanico, mi sono ACCORTO che il carburante di una colorazione scura, si separava in due parti: la parte chiara verso il fondo e quella gialla verso l'alto[…] non ricordo i giorni di ricovero della macchina in officina, né se al momento del ricovero, sul cruscotto si accendevano le luci che segnalavano anomalie”.
Il teste invece rappresentava “che nel giorno e nell'ora indicata, il Parte_2
[…] ritornò al mio distributore per effettuare il rifornimento, perché il CP_1 giorno dopo doveva recarsi a Roma. Cosa sia successo dopo non lo so […] non mi risulta che nei giorni successivi vi sono state delle contestazioni da parte della clientela, in merito all'anomalia del carburante […] la verifica interna viene effettuata saltuariamente. Non ricordo se c'erano tracce di acqua. La verifica viene fatta immergendo un'asta metrica standard, a toccare il fondo, con una pasta […] nella parte finale, circa 5 cm, in modo da poter rilevare la presenza di acqua. In presenza di acqua il materiale cambia colore. Preciso che fino a 2cm non viene Parte applicata alcuna comunicazione al fornitore mentre la segnalazione viene effettuata per valori superiori a 2 cm”
Le circostanze prospettate dai testi, in effetti, non valgono a dimostrare il preteso inquinamento del carburante ed il nesso causale tra esso e gli occorsi danni.
A ben vedere, dalla stessa dinamica offerta dall'attore, lo stesso, in data 4.4.2016 Part effettuava rifornimento presso il distributore della circostanza non contestata e comunque confermata dal teste Parte_2
Dopo il rifornimento, il (secondo la sua stessa ricostruzione) tornava CP_1 dapprima presso la sua abitazione per poi, il giorno dopo, dirigersi a Roma ed ivi giungere. Solo al ritorno dalla capitale, l'autovettura BMW dell'attore iniziava ad emettere vibrazioni dal motore e, pertanto, l'attore si recava presso l'autofficina autorizzata della BMW di Frosinone.
Orbene, dalle circostanze descritte dall'attore, dalle deposizioni dei testi e dai documenti depositati, non v'è prova che i danni occorsi all'autovettura siano stati causati da carburante contaminato, né v'è prova che detto carburante (inquinato o Part meno che fosse) provenisse proprio dalla stazione di servizio della
In particolare: non v'è prova che il serbatoio dell'auto dell'attore fosse vuoto, ben potendo provenire un eventuale carburante inquinato da precedenti rifornimenti;
inoltre, l'attore ben avrebbe potuto effettuare successivi rifornimenti presso terze stazioni lungo il tragitto per Roma o altrove; il teste , meccanico Testimone_1 dell'autofficina incaricata della riparazione dell'autovettura di proprietà dell'attore, si limitava a confermare (in maniera generica) che il danno occorso all'auto derivava dalla presenza di acqua nel carburante e nella pompa di iniezione: dalle sue dichiarazioni non emergeva alcun elemento probatorio a supporto della tesi per il carburante provenisse proprio dal distributore gestito dalla convenuta;
non v'è prova che tracce residue d'acqua non fossero presenti nelle componenti dell'auto già da tempo.
Il medesimo teste, inoltre, nel riferire di aver constatato che “il carburante di una colorazione scura, si separava in due parti: la parte chiara verso il fondo e quella gialla verso l'alto” non specificava in alcun modo le modalità di estrazione del carburante dal serbatoio e nemmeno la quantità di acqua riscontrata all'interno dello stesso.
Risulta, quindi, del tutto assente la prova che il contenuto del serbatoio fosse proveniente dall'impianto di parte convenuta, non potendosi escludere che vi fosse all'interno del predetto serbatoio dell'auto carburante residuo derivante da altri rifornimenti effettuati presso altre stazioni di servizio.
Non vi è, quindi, prova dell'inquinamento del prodotto erogato né, come dianzi precisato, che il motivo del guasto sia ascrivibile alla presenza di acqua nel carburante che ha alimentato il motore, atteso che al riguardo vi è solo l'affermazione del riparatore;
né risultano compiute ulteriori attività da parte appellata al fine di dimostrare di aver subito il danno, come ad es. analisi del carburante residuo ancora presente nel serbatoio o l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo. Vanno, inoltre, evidenziate le seguenti ulteriori circostanze che rendono incerto il nesso causale: i molti chilometri percorsi dall'attore prima del verificarsi del danno all'autovettura; l'eventualità che la presenza di acqua nel carburante potrebbe essere riconducibile ad un eventuale inquinamento già presente nel serbatoio dell'attore; la circostanza per la quale, come affermato dallo stesso teste nessun altro Parte_2 cliente ha riscontrato problematiche dovute al rifornimento presso la stazione di servizio convenuta.
In ultimo, la dichiarazione del gestore della stazione di servizio, Sig. Parte_2
Parte rivolta alla cfr. all. 20 fascicolo di primo grado) non ha in alcun modo valore di confessione extragiudiziale. In primo luogo, perché tale dichiarazione non è altro che una semplice comunicazione alla società fornitrice da parte del gestore, dell'apertura di un sinistro (oggetto: “causa sinistro”); in secondo luogo perché tale dichiarazione proviene da un soggetto che non è parte del presente giudizio.
Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova adeguata e sufficiente della sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti dalla autovettura del e la fornitura di CP_1 carburante ai fini del chiesto risarcimento del danno patito, considerato che il quadro probatorio complessivamente considerato non consente di accogliere la pretesa attorea.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra (si omette la disamina approfondita delle ulteriori questioni prospettate dalle parti visto il principio c.d. della ragione più liquida, che consente al giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale di esigenze di celerità e speditezza, costituzionalmente protette, cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242/2014;
Cass. n. 12002/2014; Cass. Sez Un. n. 29523/2008; Cass. n. 24882/2008; Cass., n.
21266/2017; Cass. n. 11356/2006).
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste a carico di parte appellata e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 5.000,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da CP_1
;
[...]
• condanna parte appellata alla refusione delle spese di spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 671,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 1.452,00, di cui € 174,00 per esborsi ed € 1278,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Isernia, in data 8.7.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione