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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 11 agosto 1960 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a: Milano (MI) il giorno 16 dicembre 1961 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Settimo Milanese il giorno 22 aprile 1989
(n.2, parte 2, serie A, anno 1989)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Non ricorrendo i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, in quanto la figlia è economicamente autonoma, l'immobile dovrà essere rilasciato da entrambi i coniugi non appena avranno reperito un'adeguata sistemazione alternativa. Nel periodo transitorio, le spese relative all'immobile saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, salvo diverso accordo che preveda l'attribuzione dell'uso esclusivo del bene a uno di essi, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per la figlia , di anni 29, in quanto divenuta Per_1 economicamente indipendente.
4) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
5) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Circa le automobili, i coniugi convengono che a ciascun coniuge rimarrà attribuita l'automobile
a sé intestata e acquistata in regime di comunione dei beni, con l'ulteriore intesa che l'altro coniuge si obbliga ad intervenire in caso di vendita della vettura, il cui provento andrà ad esclusivo beneficio del coniuge intestatario dell'auto.
B) Le parti convengono di mantenere attivo il conto corrente cointestato, sul quale risultano domiciliate le utenze e accreditate le rispettive pensioni.
Resta inteso che ciascun cointestatario avrà il diritto di prelevare, mensilmente, l'importo corrispondente alla propria pensione, senza necessità di autorizzazione dell'altro.
C) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello cointestato, alimentato con i propri redditi, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Settimo Milanese il giorno 22 aprile 1989 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 11 agosto 1960 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a: Milano (MI) il giorno 16 dicembre 1961 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Settimo Milanese il giorno 22 aprile 1989
(n.2, parte 2, serie A, anno 1989)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Non ricorrendo i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, in quanto la figlia è economicamente autonoma, l'immobile dovrà essere rilasciato da entrambi i coniugi non appena avranno reperito un'adeguata sistemazione alternativa. Nel periodo transitorio, le spese relative all'immobile saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, salvo diverso accordo che preveda l'attribuzione dell'uso esclusivo del bene a uno di essi, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per la figlia , di anni 29, in quanto divenuta Per_1 economicamente indipendente.
4) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
5) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Circa le automobili, i coniugi convengono che a ciascun coniuge rimarrà attribuita l'automobile
a sé intestata e acquistata in regime di comunione dei beni, con l'ulteriore intesa che l'altro coniuge si obbliga ad intervenire in caso di vendita della vettura, il cui provento andrà ad esclusivo beneficio del coniuge intestatario dell'auto.
B) Le parti convengono di mantenere attivo il conto corrente cointestato, sul quale risultano domiciliate le utenze e accreditate le rispettive pensioni.
Resta inteso che ciascun cointestatario avrà il diritto di prelevare, mensilmente, l'importo corrispondente alla propria pensione, senza necessità di autorizzazione dell'altro.
C) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello cointestato, alimentato con i propri redditi, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Settimo Milanese il giorno 22 aprile 1989 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG