Articolo 4 della Legge 21 aprile 2011, n. 62
Articolo 3Articolo 5
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20 maggio 2011
Art. 4. Individuazione delle case famiglia protette 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall' articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, puo' stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' articolo 284 del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 si vedano le note all'articolo 3.
Entrata in vigore il 20 maggio 2011
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