Articolo 137 del Codice del processo amministrativo
Articolo 136Articolo 136
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16 settembre 2010
Art. 137


Norma finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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