Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Rito del lavoro – 3. Rito sommario di cognizione – 4. Conclusioni 1. Introduzione. Riservandoci di approfondire in altra sede il contenuto del maxi emendamento al DDL AS 1662 (1), al cui esame procederà prossimamente la Commissione Giustizia del Senato, enucleato al fine di riuscire finalmente a ridurre le già note lungaggini del processo civile entrando nel merito dell'efficienza dello stesso (2) e della revisione della disciplina delle ADR, cercheremo, in questa sede, di inquadrare al meglio l'attuale asset normativo traducente la struttura del processo civile italiano. Le note lungaggini del processo civile hanno condotto al sentito bisogno comune di …
Leggi di più…, 22 febbraio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa: il nome (improprio) del nuovo istituto. – 2. I presupposti del nuovo istituto: il presupposto procedurale. – 3. I presupposti soggettivo e oggettivo. – 4. Il contenuto della proposta concordataria. – 5. L'enigmatico quadro delle regole nella prospettiva del passaggio dalla Legge fallimentare al Codice della crisi e dell'insolvenza. – 6. Il giudizio di ammissione. – 7. Le ulteriori verifiche demandate al tribunale. – 8. Gli effetti sostanziali del concordato semplificato e le relative criticità. 1. Premessa: il nome (improprio) del nuovo istituto Il concordato «semplificato», introdotto nel nostro ordinamento giuridico …
Leggi di più…La specifica disciplina dettata per l'attività giornalistica non esonera chi tratta dati personali per questa finalità dall'obbligo di rispettare alcune garanzie di correttezza e trasparenza, cosicché, «il giornalista che raccoglie notizie (…) rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (…) evita artifici e pressioni indebite»; tale obbligo non si configura solo qualora «ciò (…) renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa» (art. 2 comma 1, delle Regole deontologiche), presupposto che deve essere valutata caso per caso, verificando se i dati personali e le modalità della loro raccolta e diffusione siano proporzionati e …
Leggi di più…