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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2669/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12479/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Nettuno 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 445 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 446 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/06/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento nn. 445, 446 e 447 emessi per il recupero del 50% dell'IMU per gli anni 2020, 2021, 2022, per complessivi € 3.667,00, in relazione agli immobili siti nel Comune di Nettuno, alla Indirizzo_1 Snc, per i quali il contribuente pagava l'imposta nella misura ridotta del 50% in quanto immobili inagibili o pericolanti.
In data 09/07/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento contestando l'illegittimità degli stessi per violazione della tutela dell'affidamento del contribuente, in considerazione del fatto che il contribuente ha sempre pagato l'imposta dovuta nella misura determinata dall'Ente stesso mediante invio di modelli di pagamento precompilati.
Il 23/09/2025 il Comune di Nettuno si è costituito in giudizio rilevando che gli accertamenti impugnati scaturiscono dal recupero del 50% della riduzione di imposta applicata per i fabbricati inagibili, ritenuta non più sussistente nel caso di specie per l'accertata perdita dei requisiti richiesti per usufruire di detta agevolazione, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 747 e del Regolamento comunale sulla nuova IMU, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020 art. 9.
Il 03/10/2025 Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo delle quali ha rilevato la costituzione tardiva dell'Ente Impositore e, nel merito, ha contestato la legittimità degli atti impugnati per violazione del principio di affidamento e per la spettanza dei requisiti previsti per la riduzione dell'imposta per inagibilità degli immobili.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che la tardiva costituzione in giudizio dell'Ente Impositore non determina l'inammissibilità della costituzione in giudizio, in quanto la scadenza dei 60 giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 546/92, incide solo sulla produzione documentale da esso depositata oltre l'ulteriore termine di venti giorni prima della trattazione (art. 32 del D. Lgs. 546/1992). Tale principio è deducibile sia dal tenore letterale dell'art. 23, che non prevede, come il precedente art. 22 relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità, sia dall'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente, va considerato che l'art. 1, comma 747, della
L. n. 160/2019 stabilisce la riduzione dell'IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Orbene, a seguito dell'introduzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 29/2020, il Comune di Nettuno ha verificato la non sussistenza delle condizioni di inagibilità per gli immobili oggetto di accertamento, così come definiti dall'art. 9 del citato Regolamento e, conseguentemente, ha provveduto a recuperare il 50% dell'imposta dovuta.
A fronte di tale accertamento, parte ricorrente si è limitata ad eccepire la tutela dell'affidamento del contribuente, senza di contro nulla rilevare, osservare o controbattere in merito alla sussistenza delle caratteristiche di fatiscenza o inagibilità degli immobili che avrebbero determinato la spettanza della riduzione richiesta.
All'uopo, infatti, il citato comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione delle risultanze a cui è pervenuto l'Ufficio tecnico comunale, senza depositare apposita relazione tecnica promanante da un tecnico abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti per accedere a siffatta agevolazione.
Pertanto, in assenza di tale prova contraria, va ritenuto legittimo il recupero operato dall'Ente Impositore, il quale nell'esercizio del suo potere di verifica della sussistenza dei presupposti per accedere alla riduzione di imposta, ne ha verificato l'assenza e, conseguentemente, ha provveduto ad emettere degli avvisi di accertamento volti al recupero del 50% dell'imposta non pagata.
Purtuttavia, si osserva che l'art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) stabilisce che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Al riguardo, va rilevato che nel caso di specie il contribuente ha pagato l'IMU nella misura determinata dall'Ente stesso mediante invio di modelli di pagamento precompilati;
pertanto, al contribuente non possono essere irrogate sanzioni, né applicati interessi, a seguito della verifica effettuata solo successivamente dall'Ente Impositore, essendosi egli conformato alle indicazioni dello stesso Comune.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, vanno annullati parzialmente gli avvisi di accertamento impugnati, limitatamente alle sanzioni irrogate e agli interessi pagati, con compensazione delle spese di lite tra le parti, in virtù della parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso nei limiti sopra indicati e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma 17 dicembre 2025
Il Presidente
AS RG
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12479/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Nettuno 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 445 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 446 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/06/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento nn. 445, 446 e 447 emessi per il recupero del 50% dell'IMU per gli anni 2020, 2021, 2022, per complessivi € 3.667,00, in relazione agli immobili siti nel Comune di Nettuno, alla Indirizzo_1 Snc, per i quali il contribuente pagava l'imposta nella misura ridotta del 50% in quanto immobili inagibili o pericolanti.
In data 09/07/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento contestando l'illegittimità degli stessi per violazione della tutela dell'affidamento del contribuente, in considerazione del fatto che il contribuente ha sempre pagato l'imposta dovuta nella misura determinata dall'Ente stesso mediante invio di modelli di pagamento precompilati.
Il 23/09/2025 il Comune di Nettuno si è costituito in giudizio rilevando che gli accertamenti impugnati scaturiscono dal recupero del 50% della riduzione di imposta applicata per i fabbricati inagibili, ritenuta non più sussistente nel caso di specie per l'accertata perdita dei requisiti richiesti per usufruire di detta agevolazione, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 747 e del Regolamento comunale sulla nuova IMU, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020 art. 9.
Il 03/10/2025 Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo delle quali ha rilevato la costituzione tardiva dell'Ente Impositore e, nel merito, ha contestato la legittimità degli atti impugnati per violazione del principio di affidamento e per la spettanza dei requisiti previsti per la riduzione dell'imposta per inagibilità degli immobili.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che la tardiva costituzione in giudizio dell'Ente Impositore non determina l'inammissibilità della costituzione in giudizio, in quanto la scadenza dei 60 giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 546/92, incide solo sulla produzione documentale da esso depositata oltre l'ulteriore termine di venti giorni prima della trattazione (art. 32 del D. Lgs. 546/1992). Tale principio è deducibile sia dal tenore letterale dell'art. 23, che non prevede, come il precedente art. 22 relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità, sia dall'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente, va considerato che l'art. 1, comma 747, della
L. n. 160/2019 stabilisce la riduzione dell'IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Orbene, a seguito dell'introduzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 29/2020, il Comune di Nettuno ha verificato la non sussistenza delle condizioni di inagibilità per gli immobili oggetto di accertamento, così come definiti dall'art. 9 del citato Regolamento e, conseguentemente, ha provveduto a recuperare il 50% dell'imposta dovuta.
A fronte di tale accertamento, parte ricorrente si è limitata ad eccepire la tutela dell'affidamento del contribuente, senza di contro nulla rilevare, osservare o controbattere in merito alla sussistenza delle caratteristiche di fatiscenza o inagibilità degli immobili che avrebbero determinato la spettanza della riduzione richiesta.
All'uopo, infatti, il citato comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione delle risultanze a cui è pervenuto l'Ufficio tecnico comunale, senza depositare apposita relazione tecnica promanante da un tecnico abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti per accedere a siffatta agevolazione.
Pertanto, in assenza di tale prova contraria, va ritenuto legittimo il recupero operato dall'Ente Impositore, il quale nell'esercizio del suo potere di verifica della sussistenza dei presupposti per accedere alla riduzione di imposta, ne ha verificato l'assenza e, conseguentemente, ha provveduto ad emettere degli avvisi di accertamento volti al recupero del 50% dell'imposta non pagata.
Purtuttavia, si osserva che l'art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) stabilisce che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Al riguardo, va rilevato che nel caso di specie il contribuente ha pagato l'IMU nella misura determinata dall'Ente stesso mediante invio di modelli di pagamento precompilati;
pertanto, al contribuente non possono essere irrogate sanzioni, né applicati interessi, a seguito della verifica effettuata solo successivamente dall'Ente Impositore, essendosi egli conformato alle indicazioni dello stesso Comune.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, vanno annullati parzialmente gli avvisi di accertamento impugnati, limitatamente alle sanzioni irrogate e agli interessi pagati, con compensazione delle spese di lite tra le parti, in virtù della parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso nei limiti sopra indicati e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma 17 dicembre 2025
Il Presidente
AS RG