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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5034/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_1 & C. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1016/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000768755000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso in appello di Ricorrente_2 il quale contiene i motivi di impugnazione della sentenza CTP Siracusa n. 1016/2022 e richieste di annullamento della cartella per vizi di notifica, difetto di motivazione, mancato contraddittorio (avviso bonario), inesistenza della pretesa tributaria e condanna alle spese.
Lette le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate che difende la legittimità della cartella, affermando che la notifica è valida, la motivazione sufficiente, l'avviso bonario non obbligatorio per omessi versamenti dichiarati, e che il debito IVA 2014 è certo e documentato.
Lette le controdeduzioni AdER che insiste sul difetto di legittimazione passiva per vizi imputabili all'Ente impositore, ribadisce la regolarità della notifica e la conformità della cartella ai modelli ministeriali, richiamando giurisprudenza sulla motivazione e sul calcolo degli interessi.
Preso atto che la parte appellante ha presentato in data 30.9.25 memoria con cui documentala la presentazione di istanza di definizione agevolata della controversia (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, contenuti nella cartella di pagamento originariamente impugnata, assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio pendente
(cfr. ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, doc. n°1) pagando le prime nove rate (cfr. ricevute di pagamento, doc. n°2)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Vista la documentazione prodotta, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi della legge
197/22.
Spese compensate tra le parti, attesa la natura della definizione.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi della legge 197/22
Compensa le spese di lite tra le parti.
Palermo 13.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5034/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_1 & C. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1016/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000768755000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso in appello di Ricorrente_2 il quale contiene i motivi di impugnazione della sentenza CTP Siracusa n. 1016/2022 e richieste di annullamento della cartella per vizi di notifica, difetto di motivazione, mancato contraddittorio (avviso bonario), inesistenza della pretesa tributaria e condanna alle spese.
Lette le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate che difende la legittimità della cartella, affermando che la notifica è valida, la motivazione sufficiente, l'avviso bonario non obbligatorio per omessi versamenti dichiarati, e che il debito IVA 2014 è certo e documentato.
Lette le controdeduzioni AdER che insiste sul difetto di legittimazione passiva per vizi imputabili all'Ente impositore, ribadisce la regolarità della notifica e la conformità della cartella ai modelli ministeriali, richiamando giurisprudenza sulla motivazione e sul calcolo degli interessi.
Preso atto che la parte appellante ha presentato in data 30.9.25 memoria con cui documentala la presentazione di istanza di definizione agevolata della controversia (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, contenuti nella cartella di pagamento originariamente impugnata, assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio pendente
(cfr. ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, doc. n°1) pagando le prime nove rate (cfr. ricevute di pagamento, doc. n°2)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Vista la documentazione prodotta, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi della legge
197/22.
Spese compensate tra le parti, attesa la natura della definizione.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi della legge 197/22
Compensa le spese di lite tra le parti.
Palermo 13.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE