Articolo 14 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 giugno 1986
Art. 14.
Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Il periodo di validita' della licenza provvisoria non puo' essere superiore a sei mesi".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986