Art. 14.
Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Il periodo di validita' della licenza provvisoria non puo' essere superiore a sei mesi".
Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Il periodo di validita' della licenza provvisoria non puo' essere superiore a sei mesi".