Art. 2.
I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo allo scrutinio e per due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-52, con assegnazione di un terzo di tali vacanze al 1951 e di due terzi al 1952.
I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1951 e per il 1952.
I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo allo scrutinio e per due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-52, con assegnazione di un terzo di tali vacanze al 1951 e di due terzi al 1952.
I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1951 e per il 1952.