Art. 797.
(Obbligo di portare a bordo licenze o attestati).
L'aeromobile nazionale o straniero non puo' circolare se il personale di bordo non e' munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.
((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
(Obbligo di portare a bordo licenze o attestati).
L'aeromobile nazionale o straniero non puo' circolare se il personale di bordo non e' munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.
((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".