Articolo 2 della Legge 19 maggio 1949, n. 274
Articolo 1
Versione
26 giugno 1949
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 220.000.000 sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-1949 e sara' compensata da una eguale riduzione della somma stanziata al capitolo 47 dello stesso stato di previsione in applicazione dell' art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 giugno 1949