CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
CE ES, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 661/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di IT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - IT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259006403969/000 ILOR
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato
Resistente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 29.11.2025 la srl Ricorrente_1 ,assistita come in atti,impugna l' intimazione di Pagamento n. 12520259006403969000 , recante la richiesta di un importo complessivo di € 99.142,71, emessa da Agenzia delle Entrate – OS in data 03/10/2025. l'intimazione in oggetto si riferisce a pregresse cartelle di pagamento notificate alla società negli anni dal 2018 al 2022 Nel ricorso,con il quale chiede l'annullamento dell'atto impugnato,la società ricorrente eccepisce l'illeggitmità della pretesa stante la presenza di vizi formali e di merito. Con il ricorso viene richiesta anche sospensiva sulla esecutività dell'ingiunzione di pagamento . Non risulta agli atti alcun attestazione di notifica del ricorso all'AER. All'udienza del 20.2.2026 la Corte dopo aver rilevato che all'Ufficio resistente non risultava notificato il ricorso introduttivo e che la società tramite il rappresentante delegato invece lo aveva solamente depositato tramite ptt alla
Segreteria della CGT,decideva di promunciare sentenza a sensi art.47 bis del Dlgs 546/92 e dichiarare improcedibile il giudizio promosso dalla srl Ricorrente_1. Ed invero la procedura per l'impugnazione degli atti di natura tributaria prevede che per la instaurazione del giudizio il ricorrente dia prova della preventiva e tempestiva la notifica del ricorso alla controparte resistente in questo rimasta completamente ignara del procedimento in corso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
CE ES, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 661/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di IT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - IT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259006403969/000 ILOR
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato
Resistente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 29.11.2025 la srl Ricorrente_1 ,assistita come in atti,impugna l' intimazione di Pagamento n. 12520259006403969000 , recante la richiesta di un importo complessivo di € 99.142,71, emessa da Agenzia delle Entrate – OS in data 03/10/2025. l'intimazione in oggetto si riferisce a pregresse cartelle di pagamento notificate alla società negli anni dal 2018 al 2022 Nel ricorso,con il quale chiede l'annullamento dell'atto impugnato,la società ricorrente eccepisce l'illeggitmità della pretesa stante la presenza di vizi formali e di merito. Con il ricorso viene richiesta anche sospensiva sulla esecutività dell'ingiunzione di pagamento . Non risulta agli atti alcun attestazione di notifica del ricorso all'AER. All'udienza del 20.2.2026 la Corte dopo aver rilevato che all'Ufficio resistente non risultava notificato il ricorso introduttivo e che la società tramite il rappresentante delegato invece lo aveva solamente depositato tramite ptt alla
Segreteria della CGT,decideva di promunciare sentenza a sensi art.47 bis del Dlgs 546/92 e dichiarare improcedibile il giudizio promosso dalla srl Ricorrente_1. Ed invero la procedura per l'impugnazione degli atti di natura tributaria prevede che per la instaurazione del giudizio il ricorrente dia prova della preventiva e tempestiva la notifica del ricorso alla controparte resistente in questo rimasta completamente ignara del procedimento in corso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate.