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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7689 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Saba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/08/2018 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2018, numero 48, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) l'abitazione ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via Pt_2
Sant'Antonio n. 141 unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze, resta Per assegnata a nella quale continuerà ad abitarvi con la figlia Parte_1 che ivi conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Per 2) La figlia viene affidata in via esclusiva alla madre , la quale Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva per ogni scelta che la
Pag. 2 di 3 riguardi, così confermando le statuizioni già assunte in sede di separazione consensuale.
3) La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre in Quartu Sant'Elena alla Via Sant'Antonio n. 141.
4) Il padre in ragione dell'età della minore oggi sedicenne, potrà esercitare il diritto di visita secondo accordi che verranno direttamente presi di volta in volta padre/figlia, nel rispetto delle esigenze di vita, di salute e scolastiche della stessa.
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 Per per il mantenimento della figlia minore tramite accredito su Poste Pay IBAN: [...], la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 05 (cinque) di ogni mese, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT come per legge.
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno disciplinate secondo il Protocollo del CNF che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7689 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Saba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/08/2018 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2018, numero 48, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) l'abitazione ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via Pt_2
Sant'Antonio n. 141 unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze, resta Per assegnata a nella quale continuerà ad abitarvi con la figlia Parte_1 che ivi conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Per 2) La figlia viene affidata in via esclusiva alla madre , la quale Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva per ogni scelta che la
Pag. 2 di 3 riguardi, così confermando le statuizioni già assunte in sede di separazione consensuale.
3) La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre in Quartu Sant'Elena alla Via Sant'Antonio n. 141.
4) Il padre in ragione dell'età della minore oggi sedicenne, potrà esercitare il diritto di visita secondo accordi che verranno direttamente presi di volta in volta padre/figlia, nel rispetto delle esigenze di vita, di salute e scolastiche della stessa.
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 Per per il mantenimento della figlia minore tramite accredito su Poste Pay IBAN: [...], la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 05 (cinque) di ogni mese, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT come per legge.
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno disciplinate secondo il Protocollo del CNF che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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