Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7510/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocato Sergio Antonio Cacopardo
e Marta Adelaide Spina
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonino Denaro
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 29.07.2024, ha impugnato gli avvisi di addebito n.
59320160007311314000, n. 59320160008920214000, n. 59320170005746566000 e
59320170006357740000 contenuti nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
29384202400004446000, fascicolo 293/2024/000050640 e dello stesso, a suo dire, conosciuti solo a seguito della notifica del sopracitato atto di pignoramento presso terzi. Ha eccepito, l'illegittimità e infondatezza della procedura esecutiva per mancata notifica degli atti sottostanti all'atto di
59320170005746566000 e 59320170006357740000 contenuti nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29384202400004446000, fascicolo 293/2024/000050640, per tutti i motivi infra esplicitati, dichiarando, per l'effetto, non dovuta alcuna somma a qualsivoglia titolo. Con condanna delle resistenti alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c...
Si è costituito, con memorie depositate il 09.09.2024, l' che ha eccepito: l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica;
inammissibilità/infondatezza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto tardiva. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha dedotto il mancato perfezionarsi della stessa tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: dichiarare inammissibile ovvero, in ogni caso, rigettare perché infondata l'opposizione avversaria e confermare gli avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria.
Con memorie depositate il 18.09.2024 si è costituita che ha Controparte_2
eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, per tutte le eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva precisando che l'attività formazione dei ruoli e notifica degli avvisi di addebito costituisce attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore cui l'agente della
Riscossione resta estraneo. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ne ha dedotto l'infondatezza, attesa la notifica degli avvisi di addebito, dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla normativa covid-19. Ha concluso chiedendo: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
; Dichiarare l'opposizione inammissibile ed infondata;
In caso di accoglimento CP_3 dell'opposizione per vizi relativi alla fase anteriore all'iscrizione a ruolo, condannare l'ente impositore a manlevare dal pagamento delle spese processuali, alla luce della regolarità del CP_3
procedimento di riscossione esattoriale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, a carico di chi di ragione, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi
Con provvedimento del 19.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 23.06.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. CP_ Le parti costituite ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1
dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla loro notifica. L'eccezione
è fondata, stane la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito impugnati
Ed invero, l' ha prodotto, gli avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la Controparte_4
regolare e valida notifica degli avvisi di addebito impugnati nelle seguenti date: il 29.11.2016, l'avviso di addebito n. 59320160007311314000; il 14.01.2017, l'avviso di addebito n.
59320160008920214000; il 12.10.2017 l'avviso di addebito n. 59320170005746566000 e il
20.10.2017 l'avviso di addebito n. 59320170006357740000.
Si osserva che gli avvisi di addebito risultano notificati direttamente dall'Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”. L'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale forma di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Tale modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Non ha, quindi, alcuna incidenza invalidante la ricezione della raccomandata da parte di un terzo nella veste di ricevente l'atto recapitato.
Per quanto esposto prive di pregio devono ritenersi le contestazioni formulate da parte ricorrente con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, con le note depositate il 16.05.2025.
Del pari irrilevante è l'eccezione di mancata conformità all'originale della copia fotostatica prodotta.
In primo luogo, si evidenzia che la superiore eccezione ha contenuto generico. In merito si osserva che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che la genuinità della copia di un documento non può essere negata soltanto perché depositato non in originale o in fotocopia certificata (v. tra le tante,
Cass. 13.12.2017, n.29993; Cass. 3.04.2014, n.7775.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 29.07.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa di ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva
Parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Detti fatti estintivi nella specie ricorrono limitatamente agli avvisi di addebito n.59320160007311314000, n. 59320160008920214000.
Tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito, siccome sopra individuata, il termine naturale di prescrizione sarebbe pervenuto alla sua naturale scadenza, rispettivamente il 29.11.2021, per l'avviso di addebito n. 59320160007311314000; il 14.01.2022, per l'avviso di addebito n.
59320160008920214000, il 12.10.2022 per l'avviso di addebito n. 59320170005746566000 e il
20.10.2022 per l'avviso di addebito n. 59320170006357740000.
ha prodotto, quale valido atto interruttivo della prescrizione Controparte_2
afferente a tutti e quattro gli avvisi di addebito, l'intimazione di pagamento n.
29320229018168852000 notificata il 30.10.2023 ed in merito alla cui notifica nessuna contestazione risulta formulata da parte ricorrente.
Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018168852000, avvenuta il 30.10.2023 i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320160007311314000 e n.
59320160008920214000 erano già prescritti. Viceversa, alla predetta data del 30.10.2023 nessuna prescrizione risulta essersi perfezionato per gli avvisi di addebito n. 59320170005746566000 e n.
59320170006357740000, per i quali a seguito della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione è cominciato a decorre un nuovo termine di prescrizione che alla data del 1.07.2024, di notifica del pignoramento presso terzi n.29384202400004446000, non era decorso. L'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1 Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320160007311314000;
e n. 59320160008920214000,
Viceversa, sono dovuti in quanto non prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n.59320170005746566000 e n. 59320170006357740000.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, e all'importo dei crediti non prescritti si ritiene che le stesse possono essere compensate nella misura di 1/3 e poste a carico del ricorrente per il restante 2/3, disponendone per quanto di spettanza di la Controparte_2
distrazione in favore del procuratore avvocato Antonino Denaro
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati. dagli avvisi di addebito n. 59320160007311314000 e n. 59320160008920214000, CP_ e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito per il recupero dei crediti contributivi dagli stessi portati;
nel resto rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli Enti resistenti ed in ragione di due terzi, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.863,50 ciascuno per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone, per quanto di spettanza di
, la distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa la Controparte_2
restante parte.
Catania, 23 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi