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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16674 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n.21726 /2024
Verbale d'udienza del 27.11.2025 ore 10,00
E' presente per parte ricorrente l'avv. Gianluca Navarrini che si riporta al ricorso ed alla memoria depositata insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 17,00 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO SA ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 21726 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440, presso Parte_1
l'Avv. Gianluca Navarrini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona de Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliato in Roma via Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva ex art 22 l. 689/81
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 27.11.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione alla Parte_1
determinazione dirigenziale ingiuntiva e confisca n. 13303/2024/8/1/1 del 9/4/2024, notificata il
24/4/2024 e determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 13315/2024/8/1/1 del 9/4/2024,
notificata il 24/4/2024 entrambe per l'importo complessivo di 1.828,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 190/2006.
Gli atti opposti venivano emessi sulla base di un verbale di accertamento n. 20/01/20BS del
20.01.2020 elevato dai NAS dei Carabinieri a seguito di ispezione presso il locale “
[...]
” di Via Cavour, in Roma, gestito dalla società per irregolarità nel Parte_2 Parte_3
sistema di rintracciabilità degli alimenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 18, paragrafo 2
del Reg. UE 178/2002.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'insussistenza della qualifica quale
“operatore del settore alimentare” come responsabile della rintracciabilità degli alimenti accertati durante il sopralluogo, in quanto addetto alla vendita al pubblico, presso senza Parte_3
ricoprire all'interno della gestione alcun incarico di controllo nella preparazione degli alimenti;
ha rilevato, inoltre, la duplicazione delle sanzioni per un unico fatto oggetto di accertamento con due atti ingiuntivi aventi come presupposto un unico verbale di accertamento.
Si è costituita eccependo il difetto di competenza per materia del Tribunale adito CP_1
trattandosi di violazione di tracciabilità degli alimenti intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei mezzi usati al fine di seguire il percorso di un prodotto alimentare in ogni momento della filiera produttiva fino al momento della distribuzione.
2 – Occorre preliminarmente rilevare che con Determina Dirigenziale n. 3138/2025 del 19.02.2025
l'Amministrazione ha annullato in via di autotutela la determina dirigenziale e confisca n. 13303/2024/8/1/1 del 09.04.2024 ai sensi dell'art. 21 nonies Legge 241/1990 per via della duplicazione degli atti ingiuntivi emessi dovuto al duplice inserimento nel sistema informatico del verbale di accertamento, specificando nell'atto richiamato che nessuna confisca (da intendersi come sanzione accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria regolata dalla L. 689/1981) è prevista dal
Decreto Legislativo 190/2006 ovvero dal Regolamento CE 178/2002.
3 – Quanto all'eccezione preliminare, la competenza per materia appartiene al Tribunale adito ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. C) D.Lgs 150/11, come per caso in esame, atteso che l'opposizione inizialmente proposta ha riguardato sia la sanzione amministrativa pecuniaria che la confisca degli alimenti in violazione delle disposizioni europee,
4 - L'illecito contestato al ricorrente con la D.D.I n. 13315/2024/8/1/1 del 9.4.2024, non annullata in via di autotutela, è consistito nella violazione dell'art. 18 del Rg CE 178/2002. La normativa comunitaria si riferisce in particolare alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, nello specifico l'art. 18 – (Rintracciabilità) dispone “ disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali
destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far
parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale
destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di
un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure
che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le
informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di
sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le
informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4.
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo
saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità,
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche”. L'addebito della responsabilità per la violazione della norma citata può avvenire nei confronti dell'operatore del settore alimentare soggetto che ricopre nell'ambito dell'attività oggetto di ispezione, una specifica qualifica, idonea a dare attuazione al precetto normativo, dovendosi ritenere che il legislatore in tal caso abbia configurato degli illeciti amministrativi “propri”, nel senso, appunto, che non possano essere commessi altro che da un soggetto identificabile per le sue qualità personali, e, quindi, il titolare dell'azienda o responsabile legale della società, unitamente con la responsabilità solidale ex art. 6 Legge 689/81. (in conformità al principio esposto dalla
Cassazione n. 26615/2018, in caso del tutto analogo, in cui è stata esclusa la responsabilità per illecito amministrativo in capo al dipendente o mero collaboratore). E' evidente che l'organo di controllo, nel caso specifico, avrebbe dovuto verificare, le qualifiche dei soggetti presenti al momento dell'accertamento, anche attraverso documentazione, per consentire la corretta identificazione del responsabile. Ne consegue che la sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente quale dipendente addetto alla cassa, al momento dell'accertamento (come documentato all. 3), deve dichiararsi non dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario tenuto conto del valore della controversia ai sensi del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di euro 1.828,50 di cui alla D.D.I. n. 13315/2024/8/1/1 del 9.4.2024;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 27.11.2025
IL GIUDICE
NO SA
Seconda Sezione Civile
R.G. n.21726 /2024
Verbale d'udienza del 27.11.2025 ore 10,00
E' presente per parte ricorrente l'avv. Gianluca Navarrini che si riporta al ricorso ed alla memoria depositata insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 17,00 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO SA ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 21726 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440, presso Parte_1
l'Avv. Gianluca Navarrini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona de Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliato in Roma via Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva ex art 22 l. 689/81
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 27.11.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione alla Parte_1
determinazione dirigenziale ingiuntiva e confisca n. 13303/2024/8/1/1 del 9/4/2024, notificata il
24/4/2024 e determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 13315/2024/8/1/1 del 9/4/2024,
notificata il 24/4/2024 entrambe per l'importo complessivo di 1.828,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 190/2006.
Gli atti opposti venivano emessi sulla base di un verbale di accertamento n. 20/01/20BS del
20.01.2020 elevato dai NAS dei Carabinieri a seguito di ispezione presso il locale “
[...]
” di Via Cavour, in Roma, gestito dalla società per irregolarità nel Parte_2 Parte_3
sistema di rintracciabilità degli alimenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 18, paragrafo 2
del Reg. UE 178/2002.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'insussistenza della qualifica quale
“operatore del settore alimentare” come responsabile della rintracciabilità degli alimenti accertati durante il sopralluogo, in quanto addetto alla vendita al pubblico, presso senza Parte_3
ricoprire all'interno della gestione alcun incarico di controllo nella preparazione degli alimenti;
ha rilevato, inoltre, la duplicazione delle sanzioni per un unico fatto oggetto di accertamento con due atti ingiuntivi aventi come presupposto un unico verbale di accertamento.
Si è costituita eccependo il difetto di competenza per materia del Tribunale adito CP_1
trattandosi di violazione di tracciabilità degli alimenti intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei mezzi usati al fine di seguire il percorso di un prodotto alimentare in ogni momento della filiera produttiva fino al momento della distribuzione.
2 – Occorre preliminarmente rilevare che con Determina Dirigenziale n. 3138/2025 del 19.02.2025
l'Amministrazione ha annullato in via di autotutela la determina dirigenziale e confisca n. 13303/2024/8/1/1 del 09.04.2024 ai sensi dell'art. 21 nonies Legge 241/1990 per via della duplicazione degli atti ingiuntivi emessi dovuto al duplice inserimento nel sistema informatico del verbale di accertamento, specificando nell'atto richiamato che nessuna confisca (da intendersi come sanzione accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria regolata dalla L. 689/1981) è prevista dal
Decreto Legislativo 190/2006 ovvero dal Regolamento CE 178/2002.
3 – Quanto all'eccezione preliminare, la competenza per materia appartiene al Tribunale adito ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. C) D.Lgs 150/11, come per caso in esame, atteso che l'opposizione inizialmente proposta ha riguardato sia la sanzione amministrativa pecuniaria che la confisca degli alimenti in violazione delle disposizioni europee,
4 - L'illecito contestato al ricorrente con la D.D.I n. 13315/2024/8/1/1 del 9.4.2024, non annullata in via di autotutela, è consistito nella violazione dell'art. 18 del Rg CE 178/2002. La normativa comunitaria si riferisce in particolare alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, nello specifico l'art. 18 – (Rintracciabilità) dispone “ disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali
destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far
parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale
destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di
un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure
che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le
informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di
sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le
informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4.
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo
saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità,
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche”. L'addebito della responsabilità per la violazione della norma citata può avvenire nei confronti dell'operatore del settore alimentare soggetto che ricopre nell'ambito dell'attività oggetto di ispezione, una specifica qualifica, idonea a dare attuazione al precetto normativo, dovendosi ritenere che il legislatore in tal caso abbia configurato degli illeciti amministrativi “propri”, nel senso, appunto, che non possano essere commessi altro che da un soggetto identificabile per le sue qualità personali, e, quindi, il titolare dell'azienda o responsabile legale della società, unitamente con la responsabilità solidale ex art. 6 Legge 689/81. (in conformità al principio esposto dalla
Cassazione n. 26615/2018, in caso del tutto analogo, in cui è stata esclusa la responsabilità per illecito amministrativo in capo al dipendente o mero collaboratore). E' evidente che l'organo di controllo, nel caso specifico, avrebbe dovuto verificare, le qualifiche dei soggetti presenti al momento dell'accertamento, anche attraverso documentazione, per consentire la corretta identificazione del responsabile. Ne consegue che la sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente quale dipendente addetto alla cassa, al momento dell'accertamento (come documentato all. 3), deve dichiararsi non dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario tenuto conto del valore della controversia ai sensi del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di euro 1.828,50 di cui alla D.D.I. n. 13315/2024/8/1/1 del 9.4.2024;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 27.11.2025
IL GIUDICE
NO SA