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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1967/2023 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. FALCONIERI SALVATORE
Ricorrente
O Controparte_1
non costituito CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo chiedendo di:
1) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere dall' in Parte_1 CP_2 persona del suo Direttore p.t., l'assegno unico e universale per i figli a carico, per l'intero importo in virtù di domanda del 12.5.2022 per le ragioni di cui in narrativa.
2) per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t., a liquidare in favore della sig.ra CP_2 [...]
il restante 50% dell'assegno unico e universale con decorrenza dal 1.3.2022 sino al Parte_1 soddisfo per le ragioni di cui in narrativa.
3) per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t., a corrispondere alla sig.ra CP_2 [...]
a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico la complessiva somma di Parte_1
€ 1.435,00, oltre interessi e rivalutazione. […]
1 In punto di fatto ha rappresentato che:
Con Sentenza del 29.11.2019 resa nel procedimento iscritto al n. 4206/2019 R.G., il Tribunale di Lecce- II Sezione civile, in composizione collegiale, “definitivamente decidendo sul ricorso proposto da , nata a [...] il [...],
contro
Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], così statuisce: A) dichiara la cessazione degli effetti CP_3 civili del matrimonio contrato in RD (Le) il 26.1.2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RD (Le) al n. 4 Parte II, anno 2012, alle condizioni di cui alla scrittura titolale accordo di divorzio che si allega”.
Nello specifico con la scrittura denominata “Accordo di divorzio” si stabiliva tra le diverse situazioni pendenti tra i coniugi che: “(...) la sig.ra percepirà gli assegni familiari come per legge”. Pt_1
In data 12.5.2022 la sig.ra presentava, in virtù di detta Sentenza, domanda di Assegno Pt_1 unico e universale per i figli a carico (D.lgs. 230/2021), nato a [...] il [...] Controparte_4
e nato a [...] il [...]. CP_5
Contesa come abbia concesso gli assegni – per un periodo – solo al 50% CP_2
In ricorso si è detto: Come si evince dal dettaglio domanda in atti la ricorrente dal 01.03.2022 al 1.8.2022 ha percepito la minor somma di € 205,00; dal 1.9.222 al 1.12.2022 la somma per intero di € 410,00 e, dal 1.1.2023 ad oggi, la minor somma di € 205,00.
La sig.ra è creditrice, quindi, dell' della somma di € 205,00 per ciascuna delle Pt_1 CP_2 mensilità non riconosciute per intero (allo stato pari a sette mensilità), con decorrenza dal 1.3.2022, per un importo complessivo di € 1.435,00 (ovvero 205,00x7=1.435,00) oltre interessi e rivalutazione….
Al riguardo, va precisato che l'art. 6 c. 4 d.lgs 230/2021 così recita:
4. L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari CP_2 misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. …
Nel merito, questo giudice ha chiesto a parte ricorrente di produrre la domanda amministrativa relativa all'assegno unico.
Al riguardo, parte ricorrente ha ottemperato all'ordine giudiziale (cfr. produzione del 4.2.25 relativa alla domanda del 12.5.22).
Dal documento prodotto si ricava quanto segue (segue estratto della domanda): […]
2 […]
Orbene, è nella stessa domanda che emerge quanto – di contro – contestato a CP_2
Pertanto, la domanda prodotta in atti appare confliggere con l'esito del ricorso e quindi alcuna censura si può porre a carico dell'ente previdenziale.
Il ricorso, nei termini in cui è proposto e alla luce di quanto sopra, non può quindi essere accolto.
Nulla va disposto per le spese stante la contumacia di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1967/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Lecce, 17/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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