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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15520 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 49799/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49799/2024 promossa da:
, nato il 29 ottobre 1989 a Goiânia, Stato di Goiás, CP_1 Parte_1
Brasile, residente in [...]d'Abadia n. 192 - Setor Bela Vista - Niquelândia, Stato di Goiás, Brasile;
, nata il 13 Parte_2 gennaio 1966 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, residente in [...]70, n. 351, appartamento 1002 - Edf Thelma Malheiros, Jardim Goiás, Goiânia, Stato di Goiás, Brasile;
, nato il 12 marzo 1979 a Uberaba, Stato di Parte_3
Minas Gerais, Brasile, in proprio e per conto dei figli minori:
• , nato il 3 maggio 2012 a Persona_1 Parte_3
Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile;
• , nato il 10 settembre 2018 a Parte_4
Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile;
tutti residenti in [...]n. 359, Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile;
, nato il 7 Controparte_2 maggio 1990 a Goiânia, Stato di Goiás, Brasile, residente in [...]70, n. 351, appartamento 1002 - Edf Thelma Malheiros, Jardim Goiás, Goiânia, Stato di Goiás, Brasile;
, nata il 14 giugno Parte_5
1962 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, residente in [...]dos Gerânios-01, ap. 1102 Edifício San Juan, Ponta da Areia, São Luís, Stato di Maranhão, Brasile;
, nato il 14 luglio 1977 a Uberaba, Stato di Minas Parte_6
Gerais, Brasile, residente in [...]. Beira Lago Quadra 45A Lote 07, Araguaina, Stato del Tocantins, Brasile;
, nato il 10 settembre 2004 Parte_7
a Palmas, Stato del Tocantins, Brasile, residente in [...]. Beira Lago Quadra 45-A Lote 07, Araguaina, Stato del Tocantins, Brasile;
, nato il 23 Parte_8 gennaio 1980 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, residente e domiciliato in 11897 Brier Patch Ct- - Wellington, Florida, 33414, Stati Uniti D'America (USA);
[...]
, nato il 1° settembre 1987 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, CP_3
Brasile, residente in [...]n. 10, Apto. 403, Edificio Fenix, bairro Ponta D'Areia, São Luís, Stato del Maranhão, Brasile;
Parte_9
, nata il 18 giugno 1984 a Uberaba, Stato di Minas Gerais,
[...]
Brasile, residente in 1630 Chisholm Trl, Prosper, Texas, Stati Uniti D'America (USA), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Beatrice Bianchi. – Ricorrenti –
1 CONTRO
IL , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_4 lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. – Resistente –
Motivazione
I ricorrenti hanno proposto Ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 18 novembre 2024 al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo l'accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna. L'istanza si fonda sul presupposto che l'avo donna, , fu Persona_2 ingiustamente privata della cittadinanza italiana a seguito del matrimonio contratto in data 21 settembre 1935, prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948). Hanno concluso chiedendo che fosse ordinato al Controparte_4
e all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri.
Il si è costituito in giudizio mediante Comparsa di Costituzione Controparte_4 datata 6 giugno 2025, non contestando nel merito i principi giurisprudenziali in materia di riconoscimento della cittadinanza per derivazione materna. Tuttavia, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione documentale ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.. Nel merito, ha evidenziato il "doppio binario" amministrativo e giudiziale e, in caso di accoglimento della domanda, ha richiesto la compensazione delle spese di lite. I ricorrenti, con Note di Trattazione Scritta depositate prima dell'udienza differita al 5 novembre 2025, hanno ribadito la completezza della documentazione prodotta al momento del ricorso e insistito per l'accoglimento della domanda e la vittoria delle spese.
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
L'eccezione di tardività della domanda della convenuta è infondata, posto che tutta la documentazione è stata prodotta con l'atto introduttivo.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Pag. 2 di 4 La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava Per_2
, cittadina italiana (in quanto figlia del cittadino italiano
[...] Per_3
) nata nel 1911 (precisamente il 12 ottobre 1911 a Uberaba, Stato di
[...]
Minas Gerais, Brasile). Il figlio di quest'ultima, , nacque nel 1936 Parte_4
(il 13 agosto 1936 a Uberaba), prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948).
L'ava SU , infatti, contraeva matrimonio in data 21 settembre Per_2
1935, e in virtù dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, perdeva automaticamente la cittadinanza italiana, impedendo così la trasmissione dello status civitatis ai figli nati prima del 1948
Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pag. 3 di 4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
AS AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 49799/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49799/2024 promossa da:
, nato il 29 ottobre 1989 a Goiânia, Stato di Goiás, CP_1 Parte_1
Brasile, residente in [...]d'Abadia n. 192 - Setor Bela Vista - Niquelândia, Stato di Goiás, Brasile;
, nata il 13 Parte_2 gennaio 1966 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, residente in [...]70, n. 351, appartamento 1002 - Edf Thelma Malheiros, Jardim Goiás, Goiânia, Stato di Goiás, Brasile;
, nato il 12 marzo 1979 a Uberaba, Stato di Parte_3
Minas Gerais, Brasile, in proprio e per conto dei figli minori:
• , nato il 3 maggio 2012 a Persona_1 Parte_3
Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile;
• , nato il 10 settembre 2018 a Parte_4
Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile;
tutti residenti in [...]n. 359, Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile;
, nato il 7 Controparte_2 maggio 1990 a Goiânia, Stato di Goiás, Brasile, residente in [...]70, n. 351, appartamento 1002 - Edf Thelma Malheiros, Jardim Goiás, Goiânia, Stato di Goiás, Brasile;
, nata il 14 giugno Parte_5
1962 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, residente in [...]dos Gerânios-01, ap. 1102 Edifício San Juan, Ponta da Areia, São Luís, Stato di Maranhão, Brasile;
, nato il 14 luglio 1977 a Uberaba, Stato di Minas Parte_6
Gerais, Brasile, residente in [...]. Beira Lago Quadra 45A Lote 07, Araguaina, Stato del Tocantins, Brasile;
, nato il 10 settembre 2004 Parte_7
a Palmas, Stato del Tocantins, Brasile, residente in [...]. Beira Lago Quadra 45-A Lote 07, Araguaina, Stato del Tocantins, Brasile;
, nato il 23 Parte_8 gennaio 1980 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, residente e domiciliato in 11897 Brier Patch Ct- - Wellington, Florida, 33414, Stati Uniti D'America (USA);
[...]
, nato il 1° settembre 1987 a Uberaba, Stato di Minas Gerais, CP_3
Brasile, residente in [...]n. 10, Apto. 403, Edificio Fenix, bairro Ponta D'Areia, São Luís, Stato del Maranhão, Brasile;
Parte_9
, nata il 18 giugno 1984 a Uberaba, Stato di Minas Gerais,
[...]
Brasile, residente in 1630 Chisholm Trl, Prosper, Texas, Stati Uniti D'America (USA), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Beatrice Bianchi. – Ricorrenti –
1 CONTRO
IL , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_4 lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. – Resistente –
Motivazione
I ricorrenti hanno proposto Ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 18 novembre 2024 al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo l'accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna. L'istanza si fonda sul presupposto che l'avo donna, , fu Persona_2 ingiustamente privata della cittadinanza italiana a seguito del matrimonio contratto in data 21 settembre 1935, prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948). Hanno concluso chiedendo che fosse ordinato al Controparte_4
e all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri.
Il si è costituito in giudizio mediante Comparsa di Costituzione Controparte_4 datata 6 giugno 2025, non contestando nel merito i principi giurisprudenziali in materia di riconoscimento della cittadinanza per derivazione materna. Tuttavia, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione documentale ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.. Nel merito, ha evidenziato il "doppio binario" amministrativo e giudiziale e, in caso di accoglimento della domanda, ha richiesto la compensazione delle spese di lite. I ricorrenti, con Note di Trattazione Scritta depositate prima dell'udienza differita al 5 novembre 2025, hanno ribadito la completezza della documentazione prodotta al momento del ricorso e insistito per l'accoglimento della domanda e la vittoria delle spese.
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
L'eccezione di tardività della domanda della convenuta è infondata, posto che tutta la documentazione è stata prodotta con l'atto introduttivo.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Pag. 2 di 4 La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava Per_2
, cittadina italiana (in quanto figlia del cittadino italiano
[...] Per_3
) nata nel 1911 (precisamente il 12 ottobre 1911 a Uberaba, Stato di
[...]
Minas Gerais, Brasile). Il figlio di quest'ultima, , nacque nel 1936 Parte_4
(il 13 agosto 1936 a Uberaba), prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948).
L'ava SU , infatti, contraeva matrimonio in data 21 settembre Per_2
1935, e in virtù dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, perdeva automaticamente la cittadinanza italiana, impedendo così la trasmissione dello status civitatis ai figli nati prima del 1948
Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pag. 3 di 4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
AS AS
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