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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2849/2019 vertente
TRA
), C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 Persona_2
, (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
C.F.: ) in proprio ed in qualità di eredi di tutti Pt_4 CodiceFiscale_5 Persona_3 con l'avv. LUCA ANDREA MELEGARI
Appellanti
E
(CF. ), CP_1 C.F._6 Parte_5
( ), in proprio e nella qualità di eredi di , con l'avv. CodiceFiscale_7 Persona_4
LETIZIA DE MAGISTRIS
Appellati
NONCHE'
nella qualità di erede di CP_2 Persona_4
Appellata - Contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n.560/2019 resa in data 5.3.2019 dal Tribunale Ordinario di
Latina, notificata in data 20.3.2019
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi di Persona_1 Persona_2 Parte_3 n proprio e nella qualità di eredi di hanno proposto appello Parte_4 Persona_3 avverso la sentenza n. 560/2019 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha rigettato le istanze di parte attrice ed condannato , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti Persona_3 CP_1
e liquidate cumulativamente in €. 40,00 per spese, €.3.000,00 per
[...] Parte_5 competenze, oltre i.v.a. c.p.a. e 15% per spese forfettarie.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione del 21.04.2008 Per_1
, , e e hanno convenuto in giudizio Parte_6 Pt_1 Pt_7 Parte_8 Persona_3 Per_4
chiedendo accertarsi l'intervenuta usucapione della porzione di fondo sito in agro di Aprilia,
[...] distinto in catasto terreni al foglio 95 particella 15, della superficie di circa mq. 850, meglio individuata nella planimetria allegata sub “C” alla relazione tecnica del Geom.
[...]
, in atti prodotta dagli attori. A tal fine, hanno dedotto di essere proprietari e possessori Per_5 da oltre 30 anni di un fondo confinante con la porzione sopra indicata, e diviso da questa per mezzo di una recinzione in pali di cemento armato e rete metallica, la quale ha sempre inglobato anche la particella 15 del foglio 95, pur se quest'ultima risulta catastalmente intestata al essendo in Per_4 realtà e di fatto insistente all'interno della proprietà e che tale situazione di fatto, contrastante Pt_1 con le risultanze delle mappe catastali, è comprovata anche da ulteriori elementi oggettivi, quali termini lapidei, sagome di fabbricati, sedi viarie ed alberi di olivo impiantati da oltre 50 anni, come indicato nella relazione del Geom. . Il convenuto si è costituito in giudizio Per_5 Per_4 eccependo l'esistenza di un giudicato con riferimento alla sentenza n. 486/06 resa dal Tribunale di
Latina, che ha accertato il confine tra i rispettivi fondi sulla base di una relazione tecnica del Geom.
stabilendo che esso è diverso da quello che di fatto risulta delimitato in loco tramite la Pt_9 recinzione esistente;
nel merito, ha contestato che detta recinzione risalga ad epoca ultraventennale, deducendo quindi l'inesistenza dei presupposti necessari al maturare dell'usucapione. La causa è stata istruita mediante deposito di documenti ed escussione di testimoni;
interrotta una prima volta per la morte del procuratore degli attori e di uno di questi ( ; interrotta nuovamente Persona_1 per la morte del convenuto riassunta in entrambi i casi dagli odierni attori, anche Persona_4 nei confronti degli eredi di e quindi assunta in decisione all'udienza del 12.06.2018”. Persona_4
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:
“Preliminarmente andrà esaminata l'eccezione di giudicato avanzata dai convenut , la stessa appare fondata . E' pacifico che l'azione di regolamento di confini abbia natura reale e petitoria ed implica in se la domanda di restituzione delle parti di fondo che all'esito della stessa dovessero eventualmente risultare in possesso della controparte. Cassazione civile, sez. II, 27/02/2008, n. 5134. Unico rimedio per contrastare la conseguenziale restituzione della parte di fondo posseduta in eccesso è la riconvenzionale di usucapione oppure anche la semplice eccezione di usucapione. Nel caso di specie abbiamo visto che nel corso del giudizio di primo grado gli odierni attori hanno avanzato tale azione tardivamente, per cui la stessa è stata dichiarata inammissibile. Dichiarazione di inammissibilità che non è idonea a costituire giudicato sul punto, e che non impedisce astrattamente di proporla in separato autonomo giudizio. Tuttavia per superare il giudicato formatosi sulla linea di confine, (azione petitoria) è richiesto che l'odierno attore provi un pacifico ed indisturbato possesso maturato per un periodo almeno ventennale successivo al formarsi del giudicato. In sostanza la domanda petitoria che è atto idoneo ad interrompere la prescrizione dalla notifica e tale effetto interruttivo dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il Giudizio il tutto in base il combinato disposto di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c,. Dall'esame delle due sentenze depositate in atti rileviamo come la citazione risalisse al 29.10.1996, mentre la sentenza definitiva della Corte di
Appello di Roma n. 2309/2007 fosse del 23.05.2007, mentre il presente giudizio è stato introdotto in data 06.05.2008. Quindi il periodo di usucapione non è maturato. Mentre per il periodo antecedente al 1996 la cosa risulta coperta dal giudicato di dette sentenze, infatti in forza del principio che il giudicato copre tutto il dedotto e tutto il deducibile, cioè anche tutti i precedenti logico giuridici incompatibili con il diritto accertato, tra i quali sicuramente c'e la domanda di usucapione incompatibile con l'avvenuto accertamento del confine tra i due fondi. “ Il principio cosiddetto del
"dedotto e deducibile", in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato”. Cassazione civile, sez. III, 14/11/2000, n. 14747 Nello specifico una volta accertato il confine effettivo (non solo quello catastale come ritenuto dagli attori) tra le due proprietà l'usucapione potrebbe essere chiesta soltanto da terzi che non abbiano partecipato al giudizio di merito Cass. civ. sez. II n. 2855/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti sulla base del valore dichiarato”.
3.- , , , E Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3
hanno proposto appello per i motivi di seguito enunciati: Parte_4
-Con il primo motivo, rubricato:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 Cod. Civ. · Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, gli appellanti lamentano l'errata interpretazione del giudice di prime cure il quale avrebbe considerato valida, ai fini della interruzione della prescrizione utile all'usucapione, l'azione per l'accertamento dei confini proposta nel giudizio di primo grado con la citazione notificata nel 1996 definita con la sentenza n.486/2006 del Tribunale di Latina e confermata con la sentenza n.2309/2007 della Corte di Appello di Roma coperta dal giudicato.
Deducono che la citazione del 1996 non costituirebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto il possesso del bene, consistente in una porzione di fondo sito in Aprilia (Lt), ricadente all'interno della particella 15, foglio 95 nel catasto dei terreni intestata a , pacifico Persona_4 ininterrotto ed indisturbato risalirebbe sin dal 1974 (epoca in cui lo stesso avrebbe realizzato Per_4 una recinzione in pali di cemento e rete metallica determinando un confine di fatto difforme da quello risultante dalle mappe catastali) per cui l'usucapione sarebbe già maturata nel momento della notifica della domanda di accertamento dei confine proposta nell'ottobre del 1996. Gli appellanti assumono che già la sentenza n.2309/2007 della Corte di Appello di Roma avrebbe dato atto che nel corso del giudizio di primo grado gli stessi avevano eccepito di aver usucapito la porzione di fondo in questione e che lo stato di fatto era diverso da quello risultante dalle mappe catastali.
- Con il secondo motivo, rubricato:
2. Nel merito: sussistenza della dedotta usucapione della porzione di fondo per cui è causa. Gli appellanti deducono, nel merito, l'intervenuta usucapione del bene che sarebbe stata confermata dai testi escussi nel giudizio di prime cure i quali avrebbero confermato l'esistenza della recinzione ed il possesso del bene da più di 40 anni.
Assumono che, nella relazione tecnica del c.t.u. Geom. prodotta nel giudizio di Persona_6 primo grado, risulterebbe accertato che il confine di fatto sarebbe diverso da quello catastale.
4.- e si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto CP_1 Parte_5 dell'appello e la condanna alle spese del giudizio.
5.- appellata in qualità di erede di è rimasta contumace. CP_2 Persona_4 6.- Il primo motivo di appello non è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. E' necessario considerare, difatti, la rilevanza di carattere assorbente dell'eccezione di giudicato in merito all'accertamento dei confini sollevata dalle parti appellate, di cui la sentenza impugnata ha dato idonea contezza in motivazione (v. la sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma
n.2309/2007 a conferma della sentenza n.486/2006 del Tribunale di Latina).
La sentenza n.2309/2007 della Corte di Appello di Roma, infatti, si riferisce espressamente al giudizio per la determinazione di confine, il quale era stato introdotto in primo grado da con Persona_4 atto di citazione notificato il 29.10.1996.
Detta sentenza, confermando la consistenza dei confini risultanti dal Catasto sin dall'origine in quanto determinati dall' nella formazione dei poderi (2682 e 2684) e Parte_10 corrispondenti a quelli accertati dal CTU geom. nel giudizio di primo grado, Persona_6 premetteva espressamente che l'eccezione di usucapione degli appellanti era stata tardivamente spiegata soltanto dopo il deposito della CTU, confermando così la sua inammissibilità.
Deve osservarsi, da un canto, che, come condivisibilmente ritenuto dalla sentenza di prime cure, l'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi, ha ad oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (ex plurimis Corte di Cassazione sentenza n. 28349 del 2011), determinazione accertata con la sentenza del Tribunale di Latina n. 486 del 2006, confermata in grado di appello e passata in giudicato. La statuizione contenuta nella sentenza non può dunque essere rimessa in discussione dall'esperimento di un'azione di usucapione volta ad una differente determinazione quantitativa delle proprietà, in quanto incompatibile con il diritto già accertato.
Dall'altro occorre considerare che, successivamente a quel giudizio, non sono decorso i termini utili per l'usucapione e che la domanda di regolamento dei confini ha comunque efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante,
7.- In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale ordinario di Latina n.560/2019 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
Debbono dichiararsi, invece, irripetibili le spese di lite nei confronti di parte appellata CP_2 rimasta parte contumace.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
, , e , avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4
560/2019 del Tribunale Ordinario di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , , , e alla Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4 rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite del grado di giudizio in favore di e CP_1 [...] che si liquidano in euro 3.500 per compensi (esclusa, pertanto, la fase istruttoria non Pt_5 esperita in appello), oltre iva e cassa come per legge e rimborso delle spese forfettarie del 15% ex
D.M. 55/2014 e ss. mm.; 3) dichiara irripetibili le spese del grado di lite nei confronti di CP_2
4) dichiara gli appellanti , , , e Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4 tenuti, in solido tra loro, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo
[...] unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2849/2019 vertente
TRA
), C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 Persona_2
, (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
C.F.: ) in proprio ed in qualità di eredi di tutti Pt_4 CodiceFiscale_5 Persona_3 con l'avv. LUCA ANDREA MELEGARI
Appellanti
E
(CF. ), CP_1 C.F._6 Parte_5
( ), in proprio e nella qualità di eredi di , con l'avv. CodiceFiscale_7 Persona_4
LETIZIA DE MAGISTRIS
Appellati
NONCHE'
nella qualità di erede di CP_2 Persona_4
Appellata - Contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n.560/2019 resa in data 5.3.2019 dal Tribunale Ordinario di
Latina, notificata in data 20.3.2019
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi di Persona_1 Persona_2 Parte_3 n proprio e nella qualità di eredi di hanno proposto appello Parte_4 Persona_3 avverso la sentenza n. 560/2019 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha rigettato le istanze di parte attrice ed condannato , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti Persona_3 CP_1
e liquidate cumulativamente in €. 40,00 per spese, €.3.000,00 per
[...] Parte_5 competenze, oltre i.v.a. c.p.a. e 15% per spese forfettarie.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione del 21.04.2008 Per_1
, , e e hanno convenuto in giudizio Parte_6 Pt_1 Pt_7 Parte_8 Persona_3 Per_4
chiedendo accertarsi l'intervenuta usucapione della porzione di fondo sito in agro di Aprilia,
[...] distinto in catasto terreni al foglio 95 particella 15, della superficie di circa mq. 850, meglio individuata nella planimetria allegata sub “C” alla relazione tecnica del Geom.
[...]
, in atti prodotta dagli attori. A tal fine, hanno dedotto di essere proprietari e possessori Per_5 da oltre 30 anni di un fondo confinante con la porzione sopra indicata, e diviso da questa per mezzo di una recinzione in pali di cemento armato e rete metallica, la quale ha sempre inglobato anche la particella 15 del foglio 95, pur se quest'ultima risulta catastalmente intestata al essendo in Per_4 realtà e di fatto insistente all'interno della proprietà e che tale situazione di fatto, contrastante Pt_1 con le risultanze delle mappe catastali, è comprovata anche da ulteriori elementi oggettivi, quali termini lapidei, sagome di fabbricati, sedi viarie ed alberi di olivo impiantati da oltre 50 anni, come indicato nella relazione del Geom. . Il convenuto si è costituito in giudizio Per_5 Per_4 eccependo l'esistenza di un giudicato con riferimento alla sentenza n. 486/06 resa dal Tribunale di
Latina, che ha accertato il confine tra i rispettivi fondi sulla base di una relazione tecnica del Geom.
stabilendo che esso è diverso da quello che di fatto risulta delimitato in loco tramite la Pt_9 recinzione esistente;
nel merito, ha contestato che detta recinzione risalga ad epoca ultraventennale, deducendo quindi l'inesistenza dei presupposti necessari al maturare dell'usucapione. La causa è stata istruita mediante deposito di documenti ed escussione di testimoni;
interrotta una prima volta per la morte del procuratore degli attori e di uno di questi ( ; interrotta nuovamente Persona_1 per la morte del convenuto riassunta in entrambi i casi dagli odierni attori, anche Persona_4 nei confronti degli eredi di e quindi assunta in decisione all'udienza del 12.06.2018”. Persona_4
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:
“Preliminarmente andrà esaminata l'eccezione di giudicato avanzata dai convenut , la stessa appare fondata . E' pacifico che l'azione di regolamento di confini abbia natura reale e petitoria ed implica in se la domanda di restituzione delle parti di fondo che all'esito della stessa dovessero eventualmente risultare in possesso della controparte. Cassazione civile, sez. II, 27/02/2008, n. 5134. Unico rimedio per contrastare la conseguenziale restituzione della parte di fondo posseduta in eccesso è la riconvenzionale di usucapione oppure anche la semplice eccezione di usucapione. Nel caso di specie abbiamo visto che nel corso del giudizio di primo grado gli odierni attori hanno avanzato tale azione tardivamente, per cui la stessa è stata dichiarata inammissibile. Dichiarazione di inammissibilità che non è idonea a costituire giudicato sul punto, e che non impedisce astrattamente di proporla in separato autonomo giudizio. Tuttavia per superare il giudicato formatosi sulla linea di confine, (azione petitoria) è richiesto che l'odierno attore provi un pacifico ed indisturbato possesso maturato per un periodo almeno ventennale successivo al formarsi del giudicato. In sostanza la domanda petitoria che è atto idoneo ad interrompere la prescrizione dalla notifica e tale effetto interruttivo dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il Giudizio il tutto in base il combinato disposto di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c,. Dall'esame delle due sentenze depositate in atti rileviamo come la citazione risalisse al 29.10.1996, mentre la sentenza definitiva della Corte di
Appello di Roma n. 2309/2007 fosse del 23.05.2007, mentre il presente giudizio è stato introdotto in data 06.05.2008. Quindi il periodo di usucapione non è maturato. Mentre per il periodo antecedente al 1996 la cosa risulta coperta dal giudicato di dette sentenze, infatti in forza del principio che il giudicato copre tutto il dedotto e tutto il deducibile, cioè anche tutti i precedenti logico giuridici incompatibili con il diritto accertato, tra i quali sicuramente c'e la domanda di usucapione incompatibile con l'avvenuto accertamento del confine tra i due fondi. “ Il principio cosiddetto del
"dedotto e deducibile", in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato”. Cassazione civile, sez. III, 14/11/2000, n. 14747 Nello specifico una volta accertato il confine effettivo (non solo quello catastale come ritenuto dagli attori) tra le due proprietà l'usucapione potrebbe essere chiesta soltanto da terzi che non abbiano partecipato al giudizio di merito Cass. civ. sez. II n. 2855/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti sulla base del valore dichiarato”.
3.- , , , E Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3
hanno proposto appello per i motivi di seguito enunciati: Parte_4
-Con il primo motivo, rubricato:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 Cod. Civ. · Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, gli appellanti lamentano l'errata interpretazione del giudice di prime cure il quale avrebbe considerato valida, ai fini della interruzione della prescrizione utile all'usucapione, l'azione per l'accertamento dei confini proposta nel giudizio di primo grado con la citazione notificata nel 1996 definita con la sentenza n.486/2006 del Tribunale di Latina e confermata con la sentenza n.2309/2007 della Corte di Appello di Roma coperta dal giudicato.
Deducono che la citazione del 1996 non costituirebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto il possesso del bene, consistente in una porzione di fondo sito in Aprilia (Lt), ricadente all'interno della particella 15, foglio 95 nel catasto dei terreni intestata a , pacifico Persona_4 ininterrotto ed indisturbato risalirebbe sin dal 1974 (epoca in cui lo stesso avrebbe realizzato Per_4 una recinzione in pali di cemento e rete metallica determinando un confine di fatto difforme da quello risultante dalle mappe catastali) per cui l'usucapione sarebbe già maturata nel momento della notifica della domanda di accertamento dei confine proposta nell'ottobre del 1996. Gli appellanti assumono che già la sentenza n.2309/2007 della Corte di Appello di Roma avrebbe dato atto che nel corso del giudizio di primo grado gli stessi avevano eccepito di aver usucapito la porzione di fondo in questione e che lo stato di fatto era diverso da quello risultante dalle mappe catastali.
- Con il secondo motivo, rubricato:
2. Nel merito: sussistenza della dedotta usucapione della porzione di fondo per cui è causa. Gli appellanti deducono, nel merito, l'intervenuta usucapione del bene che sarebbe stata confermata dai testi escussi nel giudizio di prime cure i quali avrebbero confermato l'esistenza della recinzione ed il possesso del bene da più di 40 anni.
Assumono che, nella relazione tecnica del c.t.u. Geom. prodotta nel giudizio di Persona_6 primo grado, risulterebbe accertato che il confine di fatto sarebbe diverso da quello catastale.
4.- e si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto CP_1 Parte_5 dell'appello e la condanna alle spese del giudizio.
5.- appellata in qualità di erede di è rimasta contumace. CP_2 Persona_4 6.- Il primo motivo di appello non è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. E' necessario considerare, difatti, la rilevanza di carattere assorbente dell'eccezione di giudicato in merito all'accertamento dei confini sollevata dalle parti appellate, di cui la sentenza impugnata ha dato idonea contezza in motivazione (v. la sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma
n.2309/2007 a conferma della sentenza n.486/2006 del Tribunale di Latina).
La sentenza n.2309/2007 della Corte di Appello di Roma, infatti, si riferisce espressamente al giudizio per la determinazione di confine, il quale era stato introdotto in primo grado da con Persona_4 atto di citazione notificato il 29.10.1996.
Detta sentenza, confermando la consistenza dei confini risultanti dal Catasto sin dall'origine in quanto determinati dall' nella formazione dei poderi (2682 e 2684) e Parte_10 corrispondenti a quelli accertati dal CTU geom. nel giudizio di primo grado, Persona_6 premetteva espressamente che l'eccezione di usucapione degli appellanti era stata tardivamente spiegata soltanto dopo il deposito della CTU, confermando così la sua inammissibilità.
Deve osservarsi, da un canto, che, come condivisibilmente ritenuto dalla sentenza di prime cure, l'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi, ha ad oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (ex plurimis Corte di Cassazione sentenza n. 28349 del 2011), determinazione accertata con la sentenza del Tribunale di Latina n. 486 del 2006, confermata in grado di appello e passata in giudicato. La statuizione contenuta nella sentenza non può dunque essere rimessa in discussione dall'esperimento di un'azione di usucapione volta ad una differente determinazione quantitativa delle proprietà, in quanto incompatibile con il diritto già accertato.
Dall'altro occorre considerare che, successivamente a quel giudizio, non sono decorso i termini utili per l'usucapione e che la domanda di regolamento dei confini ha comunque efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante,
7.- In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale ordinario di Latina n.560/2019 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
Debbono dichiararsi, invece, irripetibili le spese di lite nei confronti di parte appellata CP_2 rimasta parte contumace.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
, , e , avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4
560/2019 del Tribunale Ordinario di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , , , e alla Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4 rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite del grado di giudizio in favore di e CP_1 [...] che si liquidano in euro 3.500 per compensi (esclusa, pertanto, la fase istruttoria non Pt_5 esperita in appello), oltre iva e cassa come per legge e rimborso delle spese forfettarie del 15% ex
D.M. 55/2014 e ss. mm.; 3) dichiara irripetibili le spese del grado di lite nei confronti di CP_2
4) dichiara gli appellanti , , , e Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4 tenuti, in solido tra loro, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo
[...] unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente