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2 aprile 1971
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5 giugno 1986
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29 luglio 2003
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15 settembre 2005
15 settembre 2005
Art. 39. 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4178Provvedimento: […] b) del reato di cui agli artt. 1, 16, 67 e 70 D.P.R. 633/1972 e succ. mod., per evasione dell'i.v.a. all'importazione; MB D'NZ colpevole; c) del reato di cui all'art. 39 legge 50/1971, per aver assunto il comando di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione; d) del reato di cui all'art. 5 legge 1409/1956 in relazione all'art.1099 cod. nav. per non aver obbedito all'intimazione di fermo impartita da una unità del naviglio della guardia di finanza; e) del reato di cui all'art. 1218 cod. nav. per non aver osservato le norme sulla segnalazione relative alla circolazione marittima. Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, il tribunale condannava il D'NZ alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 500.100.000 di multa;Leggi di più...
- cosidetto patteggiamento in appello·
- applicabilità della disciplina di cui all'art. 445 c.p.p·
- esclusione·
- fattispecie: condanna alle spese·
- casi·
- appello·
- richiesta delle parti·
- decisioni in camera di consiglio·
- impugnazioni (cod. proc. pen. 1988)