Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1125/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24.4.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in inte- stazione.
Sono presenti per l'Avv. Vincenzo Aquino e per l'Avvocatura, l'Avv. CP_1
Augusto Vigo Majello. I difensori presenti concludono riportandosi ai propri atti e scritti difensivi di cui chiedono integrale accoglimento.
Il Giudice, invita alla discussione le parti presenti le quali si riportano nuovamen- te ai propri scritti ed alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice, terminata la discussione, si ritira in camera di Consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizio- ne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
1
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1125/2018 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(p.iva ), parte Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla via Diaz n. 54, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Aquino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
PERSONALI, in perso- Controparte_2
na del legale rappresentante pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Na- poli (NA) alla via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n.
675/1996)
Conclusioni per le parti: come da verbale nella parte precedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
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Con ricorso ex art. 10 L.150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione e i precedenti atti endoprocedimentali, la ha impugna- Parte_1
to i predetti atti deducendo la violazione del termine decadenziale di 90 giorni cui all'art. 14 L.689/1981 e la prescrizione ex art. 28 L. 689/81; nel merito ha chiesto accertarsi l'errore in buona fede o incolpevole, la sproporzione delle sanzioni in relazione ai parametri di cui all'art. 11 L. 689/11; infine ha chiesto applicarsi il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della suddetta legge.
Costituendosi tempestivamente in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il ha ribadito le ragioni del proprio provvedi- CP_2
mento ed ha confutato l'addebito di violazione dei termini del procedimento negando, pertanto, l'eccepita nullità e annullabilità dell'atto sanzionatorio.
Preliminarmente l'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 14
L.689/81, proposta da parte ricorrente, è infondata.
L'art. 14 comma 2 L.689/81 dispone che se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione amministrativa debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.
n.16286/2018, Cass. n. 26734/2011), la norma, facendo riferimento all'accerta- mento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretata nel senso che il termine di novanta giorni ivi previsto comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione; l'accertamento non coincide, quindi, con la gene- rica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formula- zione della contestazione.
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Parimenti l'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 28 della legge 689/81 è infondata. Difatti non risulta esser trascorso il termine dei cinque anni tra la notifica del verbale di contestazione della Guardia di Finanza, 14.10.2015, e la notifica dell'Ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per la protezione dei dati personali, Reg. Provv. N. 532 notificata il 18.01.2018.
Nel merito l'opposizione risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
In punto di fatto, appare opportuno evidenziare che con ordinanza ingiunzione
Reg. Provv. N. 532 del 14.12.2017, notificata il 18.01.2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto alla Parte_1
di pagare la complessiva somma di euro 30.000,00 a titolo di sanzione
[...]
amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni del codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003):
- n. 3 violazioni previste dall'art. 162 comma 2 bis con riferimento all'art. 23, per mancata acquisizione di preventivo valido consenso per il trattamento dei dati personali.
L'ordinanza-ingiunzione è stata preceduta dal verbale di contestazione e notifica- zione di violazioni amministrative ex art. 23 e 162 comma 2 - bis D.lgs. 196/03 - art. 14 L. 689/81 redatto dagli Agenti di Reparto della Guardia di Finanza -
Compagnia di Nola, a seguito di indagine delegata di polizia giudiziaria, su speci- fico nulla osta della Procura della Repubblica presso la Procura distrettuale anti- mafia di Napoli.
I tre rilievi di cui alla contestazione sono stati accertati con specifici atti istruttori dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Nola, datati 29 agosto - 15 settem- bre - 25 settembre 2015 e notificati alla suddetta società in data 14 ottobre 2015, ossia nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81.
Dagli atti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, infatti, come si è poc'anzi accennato, risultano individuate 3 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche del gestore Wind Telecomunicazioni spa per un numero complessivo di 7 utenze , senza che fosse stato acquisito il loro consen- so ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy, pertanto non può applicarsi al
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caso di specie l'errore in buona fede o incolpevole ex art. 3 L. 689/81, adottabile solo nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto non determina- to da colpa. Non c'è infatti chi non vede che nel caso di specie il fatto non consi- ste nella mera omissione scusabile dell'apposizione di una tra le varie sottoscri- zioni da apporre alla modulistica, ma di un fatto ben più articolato e complesso riscontrato dalle dichiarazioni rese (in sede di sit) dai 3 intestatari delle 7 schede che hanno espressamente disconosciuto la titolarità delle schede in contestazio- ne.
Anche il documento depositato dal ricorrente relativo alla manifestazione di consenso di uno dei tre soggetti di cui sopra non elide le violazioni contestate poiché afferisce all'attivazione di un'utenza telefonica mobile corrispondente a un numero telefonico diverso da quello in oggetto.
Inoltre, i criteri di applicazione delle sanzioni non risultano esser violati o spro- porzionati rispetto a quanto stabilito dall'art. 11 della L. 689/81. Tenuto conto della gravità della violazione e dell'inattività del ricorrente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, risulta correttamente individuata ed applicata la sanzione minima di euro 10.000,00 per violazione come stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 162 del D.lgs. 196/2003.
Infine, non risulta applicabile l'art. 8 della L. 689/81 relativo al cumulo giuridico delle sanzioni atteso che le violazioni accertate e contestate attengono a tre di- stinte condotte (azioni) ovvero l'omessa acquisizione del consenso da parte di tre distinti interessati, in tre momenti diversi.
Ogni ulteriore motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione mo- nocratica, e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
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1) rigetta il ricorso presentato da per i Parte_1
motivi sopra addotti;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori se dovuti, come per legge.
È verbale.
Il Giudice dott. Dora Tagliafierro
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