Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01342/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2017, proposto da
AR UM, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo TO in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 0009451 del 12.5.2017, notificata alla ricorrente con raccomandata A.R. ricevuta il 19.5.2017, con cui è stato espresso parere di competenza negativo sulla pratica di compatibilità paesaggistica attivata dalla ricorrente in relazione all’immobile oggetto di richiesta di condono edilizio sito in agro di Fasano, località Salamina; di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, anche se non conosciuti dalla ricorrente medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la Sig.ra AR UM impugna il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, nell’ambito del procedimento avviato a seguito di domanda di condono edilizio ex lege n. 47/1985, dalla stessa presentata per un fabbricato abusivamente realizzato in agro di Fasano, località Salamina.
1.1. A sostegno del gravame, ha addotto i motivi, così rubricati: “Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di congrua motivazione. Omessa ponderazione delle circostanze specifiche della fattispecie” .
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, instando per il rigetto del ricorso; il Comune di Fasano, sebbene ritualmente evocato, è rimasto estraneo al giudizio.
1.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73, comma 3, c.p.a., alla udienza pubblica del 21 luglio 2022, la causa è stata riservata in decisione
2. Con articolato ordine di censure, la ricorrente si duole che il diniego impugnato non sia assistito da una motivazione concreta sulle ragioni ambientali ed estetiche che impediscono di ammettere l’intervento edilizio oggetto di sanatoria, non essendovi - a suo avviso - alcuna interazione tra l’immobile ed il paesaggio a trullo, quale elemento essenziale che si è inteso tutelare con il decreto ministeriale di istituzione del vincolo.
2.1. Sostiene, inoltre, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, essendo state utilizzate formule apodittiche e stereotipate, come tali inidonee a rendere conto delle ragioni del contrasto dell’intervento da condonare con il bene paesaggistico tutelato, in rapporto alla circostanza che il provvedimento vincolistico non ha introdotto una unica tipologia di costruzioni - ossia il trullo - per la zona in questione.
2.2. Nella prospettazione attorea, peraltro, la P.A. non avrebbe reso intelligibili le ragioni per cui l’intervento de quo non risponda alle caratteristiche tipologiche della zona, e tale indicazione sarebbe stata ancor più necessaria nell’ottica di una fattiva dialettica con il privato, ben potendo le esigenze di tutela essere perseguite con l’indicazione di prescrizioni utili ad eliminare gli elementi impedienti dell’armonico inserimento dell’opera nel contesto ambientale.
3. Le censure, così compendiate, non sono meritevoli di accoglimento.
4. Il parere qui impugnato è basato su plurime ragioni sostanziali fondanti il diniego – ciascuna autonoma dalle altre e, perciò, idonea a sorreggerne la legittimità secondo lo schema del c.d. atto plurimotivato – sintetizzabili nei seguenti capisaldi:
a ) esistenza del decreto di vincolo di cui al D.M. 19.6.1975, che ha dichiarato l’area de qua di notevole interesse pubblico per la sua caratteristica bellezza paesaggistica, e divieto di sanatoria ex post , a norma dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, non essendo individuabili elementi atti a dimostrare la preesistenza dell’immobile rispetto alla sua apposizione;
b ) incongruità della struttura - consistente nella realizzazione di un immobile uso abitazione e di un locale deposito - rispetto alla tipologia di interventi ammissibili; in particolare, viene ravvisata la incongruità delle opere realizzate “rispetto al contesto tutelato e alle caratteristiche d ’ insieme della zona e del contesto dove queste insistono” ;
c ) genericità delle indicazioni adottate dalla Commissione e dal responsabile del procedimento nella relazione tecnica dimostrativa, in rapporto alla verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni del decreto di vincolo e con i criteri di gestione di cui ai piani paesaggistici, alle N.T.A. e al P.P.T.R. della Regione Puglia.
5. Orbene, in relazione al primo dei suddetti “pilastri” motivazionali del provvedimento gravato, è pacifico in atti che l’immobile de quo ricade in area sottoposta a vincolo in virtù del D.M. 19.6.1975 (pubblicato sulla G.U. n. 119 del 6.5.1976), il quale ha dichiarato il notevole interesse pubblico della zona in questione “per la caratteristica bellezza paesaggistica che contraddistingue la parte collinare del suo territorio, per le caratteristiche climatiche, paesistiche geomorfologiche che hanno reso particolarmente adatta la zona stessa ad un ’ intensa opera di umanizzazione”, evidenziando inoltre che “la partecipazione della caratteristica costruzione del trullo alla costituzione del paesaggio risulta talmente massiccia da diventarne elemento essenziale”.
5.1. Infatti, nel ricorso è la stessa ricorrente ad affermare che ella “non ha mai sostenuto che il suo immobile non ricada nell ’ area interessata dal vincolo, ma molto più semplicemente che la zona con paesaggio a trullo – quello specificamente tutelato dal D.M. del 1975 – è situata a distanza dal suo immobile, che pertanto non crea interferenze negative per le esigenze di tutela che hanno determinato l ’ emissione del decreto stesso” .
5.2. Osserva in proposito il Collegio che, per consolidata giurisprudenza, l’art. 146, comma 4, l’art. 159, comma 5, e l’art. 167, comma 4 e 5, del D. Lgs. n. 42/2004 non consentono la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ammettendo il rilascio di un provvedimento di compatibilità soltanto nel caso di abusi minori (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472 e 30 maggio 2014, n. 2806).
5.3. In particolare, l’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori realizzati in assenza o difformità dall ’ autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati” (cfr., nel quadro del costante orientamento giurisprudenziale che ha escluso l’operatività dell’anzidetta disposizione, nel caso di creazione od aumento di superfici utili o di volumi, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014 n. 2806 e 20 giugno 2013, n. 3373).
5.4. È ben vero che l’istituto dell’accertamento di conformità (disciplinato dagli artt. 36 e 45 del T.U.E di cui al D.P.R. n. 380 del 2001), può eccezionalmente trovare applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, rimanendo, in tal caso, comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.
5.5. Poiché tale rilascio deve normalmente intervenire prima dell’inizio dei lavori (tant’è che l’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 42 del 2004 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica “non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” ), la disposizione ha limitato la possibilità dell’acquisizione dell’autorizzazione “in sanatoria” alle sole ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 167, escludendo che ciò possa avvenire nel caso in cui, come quello in esame, siano illegittimamente realizzati nuovi volumi.
5.6. Ciò è strettamente connesso con la particolare rilevanza costituzionale attribuita dal Legislatore ai beni ambientali, in quanto la garanzia degli stessi non è solo fine a sé stessa, ma anche strumentale alla preservazione di beni fondamentali come la salute e la vita.
5.7. Conseguentemente, nella ipotesi di opere che abbiano determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi, le prescrizioni del legislatore non lasciano alcun margine di valutazione discrezionale alla Soprintendenza, la quale è tenuta al rigetto della domanda di compatibilità paesaggistica postuma.
5.8. Del resto, la scelta del legislatore di consentire l’autorizzazione paesaggistica postuma esclusivamente per i c.d. “abusi minori” è in linea con i principi costituzionali della ragionevolezza e della parità di trattamento, oltre che con quelli dell’ordinamento comunitario, perché si muove su un piano di coerenza con l’accentuato profilo costituzionale dell’interesse pubblico alla preservazione del paesaggio: la necessità di difendere al massimo livello il paesaggio e l’ambiente impone una soluzione legislativa che, nei confronti degli interventi edilizi sine titulo , abbia carattere fortemente dissuasivo, se non punitivo-sanzionatorio (cfr., ex multis , la sentenza TAR Campania - Napoli 24 marzo 2015, n. 1718).
6. Nella specie, la richiesta di compatibilità riguarda rilevanti difformità edilizie realizzate nell’anno 1983 - ossia dopo l’apposizione del vincolo in questione -, che consistono nella realizzazione di un fabbricato con superficie utile pari a circa 150 mq., destinato ad abitazione e a deposito agricolo; talché emerge incontrovertibilmente, sotto tale profilo – come detto, autonomamente idoneo a sorreggere la legittimità del provvedimento che ne occupa – la doverosa applicazione da parte della P.A. del divieto di autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi della sopra richiamata normativa.
7. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
8. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO