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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/09/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa -Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 607/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 24/09/2025 e promossa da
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Cristina Arianna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e , anche con sentenza parziale;
Parte_1 Controparte_1 ordinare l'annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, anno 2001, R. 01, numero 1176, Parte I S.; nessuna domanda di assegno divorzile.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 10/07/2001 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti l'Ufficiale dello Stato Civile per la stipula dell'accordo, avvenuta il 31/07/2019 e confermato il 02/10/2019 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione della resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione della resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 10/07/2001 in Milano;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 1176, R. 1, parte I, serie C, anno 2001;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa -Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 607/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 24/09/2025 e promossa da
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Cristina Arianna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e , anche con sentenza parziale;
Parte_1 Controparte_1 ordinare l'annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, anno 2001, R. 01, numero 1176, Parte I S.; nessuna domanda di assegno divorzile.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 10/07/2001 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti l'Ufficiale dello Stato Civile per la stipula dell'accordo, avvenuta il 31/07/2019 e confermato il 02/10/2019 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione della resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione della resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 10/07/2001 in Milano;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 1176, R. 1, parte I, serie C, anno 2001;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente estensore pagina 2 di 2