Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2399 /2024
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2399 dell'anno 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso da parte ricorrente, difesa ed assistita dall'Avv. ESPOSITO VALERIA Parte_1
E
AR AG , parte resistente, difesa ed assistita dall'Avv. ASCHERO FRANCESCA e TOMATIS
MONICA
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il verbale d'udienza del 26.3.2025;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre:
1. la modifica e integrazione delle condizioni di separazione come segue:
a) facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sè il figlio minore: nel periodo dal 15 maggio al 15 febbraio: per tre fine settimana al mese da concordarsi tra i genitori (in caso di mancato accordo i primi tre fine settimana del mese) dal sabato mattina alle ore 10.00 con prelevamento presso la ex casa coniugale sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola e il giovedì pomeriggio da mezz'ora prima dell'inizio dell'allenamento di calcio (ovvero, in assenza dell'allenamento, dalle 18.00) sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola;
nel periodo dal 16 febbraio sino al 14 maggio: fine settimana alternati dal sabato sera alle ore 19.00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola e il giovedì pomeriggio da mezz'ora prima dell'inizio dell'allenamento di calcio (ovvero, in assenza dell'allenamento, dalle 18.00) sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola;
per tre mattine a settimana (in caso di mancato
Il nuovo calendario entrerà in vigore dal 01.05.2025.
Il giorno 27 novembre, giorno del suo compleanno, il minore festeggerà con ciascun genitore ad anni Per_1
alterni, con decorrenza presso la madre per l'anno 2025.
In ogni caso, le parti si danno atto che il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore anche in giorni diversi dal calendario previsto, ove concordato preventivamente con la madre.
Le parti concordano che il minore, in caso di mancata disponibilità di uno dei genitori, previamente contattato l'altro genitore, potrà stare con i nonni e gli zii materni e paterni ed individueranno di comune accordo una babysitter cui ciascuno potrà rivolgersi in caso di necessità con accollo della relativa spesa in capo al genitore che usufruirà delle prestazioni della stessa b) pagamento da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della somma di
Euro 450,00 con riferimento a tutti i mesi dell'anno oltre al pagamento delle spese condominiali relative all'autorimessa.
c) i coniugi convengono che la destinazione della casa coniugale debba essere adibita ad abitazione della madre e del figlio, ad eccezione di ospitalità per periodi transitori di parenti ed amici. L'eccezione di ospitalità non viene fatta valere con riferimento alla madre della signora PA RI, che potrà vivere anche stabilmente senza limitazione di tempo presso la figlia.
2. La signora PA si obbliga a far sì che il padre ed il fratello lascino la casa famigliare entro il 1 maggio
2025.
3. Il signor potrà fare uso del garage pertinenziale all'abitazione famigliare, che rimarrà nella Pt_1
disponibilità della signora PA, per il ricovero dello scooter e di beni personali dello stesso signor Pt_1
che comunque dovranno essere posizionati in una precisa porzione all'interno del garage stesso delle dimensioni di 15 mq (il garage è di 33 mq). Le parti pattuiscono che l'ingresso, l'accesso e l'utilizzo del garage sia limitato al solo signor Parte_1
4. I coniugi si obbligano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare dal prossimo mese di giugno.
5. Per il resto rimangono valide le condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi;
6. spese compensate”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo